L'outsourcing del marketing sui social media

931543_23712902 L'evoluzione ed il continuo sviluppo dei media sociali e del Web 2.0 in generale, sta dando impulso ad una branca del marketing che, in relazione al contesto di riferimento in cui si pone, viene giustamente definita come social media marketing.

Il fine ultimo è quello di instaurare una conversazione fattiva con utenti e consumatori e di sviluppare e mantenere una visibilità sui media sociali e sulle varie comunità del Web 2.0, attraverso un approccio ed una gestione integrati dei vari canali e strumenti di comunicazione.

Le attività richieste a tal fine sono molteplici e vanno dalla gestione dei rapporti e della reputazione online, alla produzione di contenuti multimediali, fino ad arrivare, in alcuni casi, ad una gestione completa del brand.

Si tratta comunque di attività eterogenee che richiedono competenze ed approcci differenti, spesso fuori della portata della maggior parte delle aziende, non soltanto di piccole dimensioni ma anche medio grandi, tenuto anche conto della novità del settore e della sua stretta integrazione con le tecnologie ICT.

Senza dimenticare, poi, il tempo e gli sforzi necessari per pianificare, progettare ed attuare una campagna di marketing di successo; non è quindi un mistero la nascita di un mercato che fa leva sulla possibilità di affidare all'esterno (outsourcing), a società o liberi professionisti specializzati, l'esecuzione di tali attività per conto terzi.

Del resto la pratica dell'outsourcing si adatta perfettamente a questo tipo di esigenza, in quanto permette alle imprese di dedicare tempo e risorse alle sole attività direttamente riconducibili al suo core business, con conseguenti risparmi sui costi operativi.

Ci sono però alcune considerazioni da fare, legate soprattutto al coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività complesse che pongono, a volte, questioni delicate, oltre al fatto che l'esternalizzazione crea, di regola, un rapporto stretto e vincolante tra le parti che richiede, perciò, una adeguata regolamentazione contrattuale.

Offerta dei servizi ed aspetti legali

L'offerta incentrata sulla gestione in outsourcing del social media marketing si articola in una serie di servizi che normalmente abbracciano:

  • gestione dei blog;
  • creazione di contenuti / prodotti audio/visivi / design di siti web;
  • ottimizzazioni delle pagine web per i motori di ricerca (SEO);
  • ottimizzazioni delle pagine sui media sociali;
  • gestione dei profili sulle piattaforme di social networking;
  • gestione della reputazione online;
  • gestione del brand online;
  • direct marketing con strumenti elettronici;
  • trasferimento di know-how;

Questa lista non ha la pretesa di essere esaustiva, ma serve solo come base di partenza per comprendere che lo svolgimento di queste ed altre attività può, in realtà, sollevare alcune questioni, non sempre immediatamente percepibili, concernenti:

  • la tutela della proprietà intellettuale / diritto d'autore (es. creazione di contenuti, prodotti audio/visivi, design, ecc...);
  • la tutela dei dati personali / privacy (es. gestione dei profili online, direct marketing con strumenti elettronici, gestione della reputazione online);
  • la tutela dei segni distintivi (es. gestione del brand online);
  • la responsabilità dei risultati da parte del fornitore;
  • la tutela delle informazioni aziendali riservate (es. know how);

Si tratta, ovviamente, solo alcuni esempi diretti a stimolare una attenta riflessione; il vero punto cruciale, però, è che l'outsourcing rappresenta una modalità di gestione aziendale caratterizzata, spesso, da complessità operative e di rapporti che richiederebbero la presenza di appositi correttivi e di una disciplina contrattuale articolata e coerente con le finalità che si intendono perseguire.

Non sempre, invece, questo si verifica, con inevitabili grattacapi e preoccupazioni che finiscono per annullare del tutto i vantaggi derivanti dalla esternalizzazione delle attività.

Photo courtesy: spekulator

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Direct marketing telefonico: le registrazioni audio degli ordini vanno rese disponibili agli interessati

Anche i suoni e le immagini costituiscono dati personali secondo la normativa del d.lgs. 196/03 (codice privacy) e possono quindi ritenersi oggetto dei diritti degli interessati, tra cui quello di accesso.

E' questa la sostanza di un provvedimento con il quale il garante della privacy ha ordinato ad una società telefonica di mettere a disposizione di un consumatore la registrazione audio di un precedente colloquio telefonico comprovante l'attivazione di un contratto e l'adesione alle sue clausole.

Secondo l'autorità, infatti, la richiesta di accesso formulata dall'interessato non poteva dirsi integralmente soddisfatta mediante la semplice trasposizione su altro supporto dei dati personali forniti nel corso del precedente contatto telefonico, essendo necessaria anche la trasmissione di una copia della registrazione, unico mezzo in grado di consentire l'accesso al dato vocale di natura personale.

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Brand protection, privacy e sicurezza: qual'è il loro ruolo ?

brand La tecnologia svolge ormai una funzione cruciale anche per lo sviluppo del brand poichè è uno dei fattori abilitanti che consente di arricchire e differenziare l'esperienza degli utenti nei confronti dei prodotti o dei servizi che esso rappresenta.

Per supportare pienamente esperienze di tipo personalizzato la tecnologia deve, però, offrire funzionalità sempre più in linea con le aspettative e le preferenze degli individui e questo richiede, spesso, l'acquisizione e l'elaborazione di una discreta quantità di informazioni, tra cui vanno ricomprese anche quelle di natura personale.

Parlando di dati personali è naturale rivolgere l'attenzione agli aspetti concernenti la loro riservatezza (privacy): le persone cominciano ad essere sempre più attente alle modalità con le quali i propri dati vengono raccolti, custoditi ed utilizzati, compresa la loro eventuale comunicazione a terzi.

Perciò, se è vero che la tecnologia esplica un ruolo rilevante nel modellare l'esperienza degli utenti, allora le conseguenze che ne derivano sul piano pratico hanno un impatto significativo sulla loro fiducia complessiva e, di conseguenza, sul brand, dato che quest'ultimo è intimamente legato a concetti quali la fiducia, la sicurezza, l'affidabilità, ecc...

A tale proposito possiamo individuare alcuni degli aspetti più critici riguardanti:

  • l'acquisizione dei dati personali;
  • la privacy e la sicurezza dei dati, sia interna che esterna;
  • il fenomeno delle frodi online;

Acquisizione dei dati personali

Esistono svariati meccanismi di acquisizione delle informazioni online, alcuni visibili altri meno; ad esempio quello dei cookie è probabilmente uno dei più controversi per una serie di ragioni, tra cui la quantità di informazioni che permettono di raccogliere, la loro invisibilità, la possibilità di costruire dei profili utente molto dettagliati, ecc...

Tralasciando le considerazioni sul rispetto delle normative esistenti, ciò che acquista importanza agli occhi degli utenti è la trasparenza degli intenti e dei comportamenti.

Trasparenza significa innanzitutto rendere nota (es. mediante una privacy policy) l'esistenza di certi meccanismi e la natura delle informazioni raccolte, oltre a darne una valida motivazione che, nella maggior parte dei casi, potrà anche essere lecita ma va pur sempre dichiarata.

Il rischio di una mancanza di chiarezza, a prescindere dalla buona fede, è infatti quello di lasciar trapelare forme di utilizzo della tecnologia "furbesche" od inappropriate e di indebolire la fiducia degli utenti con inevitabili ripercussioni sull'immagine del brand.

Privacy e sicurezza delle informazioni

Via via che la tecnologia avanza ed il canale online si va affermando come elemento strategico su cui costruire visibilità e relazioni, nonchè come valida alternativa al commercio tradizionale, aumentano, purtroppo, i fenomeni legati alla criminalità informatica.

Si tratta di fenomeni spesso favoriti dalla mancanza o dalla scarsità di misure protettive che producono effetti di grande impatto sul business, come la perdita di confidenzialità o di disponibilità delle informazioni, contribuendo a distruggere la fiducia che gli utenti ripongono, non solo nella tecnologia, ma anche nel brand.

La salvagardia delle informazioni, comprese quelle di natura personale, durante il loro intero ciclo di vita, rappresenta una pietra miliare nell'assicurare la sopravvivenza e la prosperità del business.

Per garantirla le organizzazioni devono sviluppare una propria consapevolezza interna, adottare le misure di sicurezza più adeguate in base ai rischi, revisionarle periodicamente ed esportare, infine, lo stesso atteggiamento proattivo all'esterno, nei confronti dei propri produttori, fornitori, distributori, agenti, ecc...

Nel momento in cui questi ultimi si presentano ed agiscono come "partner ufficiali" essi diventano una specie di estensione del brand, sul quale finiscono per proiettare inevitabilmente le conseguenze negative delle loro vulnerabilità, sia tecnologiche che organizzative.

Per impedire che ciò si verifichi è essenziale, tra le altre cose, richiedere ai propri partner il rispetto di linee guida di conformità ed esercitare gli opportuni controlli.

Frodi online

Si tratta di fatti collegati, sempre di più, ad abusi del brand perpetrati online,  generalmente basati sulla indebita inclusione dei suoi elementi caratteristici (logo, nome, slogan, ecc...) nel corpo dei messaggi di posta elettronica o negli elementi strutturali (metatag, titoli, àncore, ecc...) delle pagine web (brand spoofing).

Lo scopo è ovviamente quello di vincere la naturale diffidenza degli utenti ed attrarli verso qualcosa che appare veritiero e rassicurante, inducendoli a rivelare informazioni finanziarie o personali riservate (phishing) che vengono successivamente utilizzate per commettere altri crimini (es. furti d'identità o di denaro).

Peraltro, anche se gli illeciti sono commessi da soggetti od entità non affiliate ad un brand, il fatto che quest'ultimo compaia nelle risorse utilizzate contribuisce a creare una specie di "associazione di colpevolezza", con conseguenze facilmente immaginabili.

Inoltre gli attuali rimedi tecnologici, seppure necessari, non hanno ancora raggiunto la maturità per essere da soli sufficienti a contrastare tali fenomeni.

Questo vuol dire che, oltre ad un azione di costante monitoraggio online, è necessario che le organizzazioni prendano attivamente parte ad un opera di educazione e sensibilizzazione degli utenti.

La sfida del futuro

Non è facile conciliare il crescente fabbisogno informativo di oggi con le legittime aspettative che gli utenti ripongono nella privacy e nella sicurezza dei propri dati; queste necessità sono spesso confliggenti e l'unico modo per soddisfarle entrambe è adottare un atteggiamento equilibrato nel rispetto comunque dei limiti dettati dalla legge.

Le organizzazioni che riusciranno a raggiungere tale equilibrio, pur dimostrando di essere realmente in grado di proteggere i dati dei propri clienti e partner, acquisiranno uno eccezionale vantaggio competitivo, mentre le altre saranno costrette a subire perdite di fiducia e di valore del brand, oltre a difendersi dalle iniziative legali eventualmente intraprese nei loro confronti.

Photo courtesy: dimitri_c

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Internet e privacy sul luogo di lavoro: come organizzare i controlli?

Traggo spunto dalla recente notizia di un provvedimento del garante della privacy, relativo ad un caso di abuso di strumenti informatici aziendali, per soffermarmi sulla questione della organizzazione dei controlli alla luce di quelle che sono ormai le linee guida per l'utilizzo di Internet e della posta elettronica in azienda.

Nel caso in esame il datore di lavoro, pur adottando un regolamento specifico e fornendo ai dipendenti istruzioni per l'uso della postazione informatica individuale, a seguito di alcuni disservizi causati sulla rete aziendale da un eccessiva attività di scaricamento dati (download), aveva allestito un sistema di monitoraggio degli accessi nei confronti di un dipendente.

Il sistema, organizzato sulla base di un proxy server con funzioni di caching abilitate, aveva permesso di svolgere, per la durata di circa nove mesi, attività di controllo che implicavano la registrazione in chiaro degli "accessi a tutti i siti web visitati […]  con evidenziazione anche dei relativi domìni", realizzando una forma di trattamento inammissibile sulla base dei seguenti profili di illiceità:

  • la natura sistematica e continuativa del tracciamento, a causa della sua durata prolungata e della particolare estensione delle informazioni catturate, ha comportato una violazione sia dell'art. 4, comma 1, della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) che vieta l'impiego di apparecchiature (compresi hardware e software) per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sia del principio di pertinenza e non eccedenza nella raccolta dei dati;
  • mancata attivazione da parte del datore di lavoro delle procedure previste dalla normativa nel caso in cui le funzionalità di controllo connesse all'utilizzo di un software siano motivate da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rsu oppure autorizzazione della direzione provinciale del lavoro);

Da tali conclusioni è scaturito il provvedimento che ha disposto il divieto di ulteriore trattamento delle informazioni raccolte nel corso del monitoraggio.

Ciò, oltre alle inevitabili ripercussioni sotto il profilo delle eventuali responsabilità connesse, potrebbe comportare anche delle limitazioni relativamente alla prova dei comportamenti scorretti dei lavoratori, tali da giustificare l'applicazione di sanzioni, compresa quella del licenziamento.

Organizzazione dei controlli

Per evitare le conseguenze appena viste, è fondamentale organizzare le attività di controllo in modo conforme alle prescrizioni di legge, per cui:

  • non si possono installare apparecchiature, di nessun tipo, preordinate ad un controllo a distanza dei lavoratori: in questo ambito si possono far rientrare i software che, in relazione al modo in cui sono progettati e/o configurati, permettano la memorizzazione o la riproduzione delle pagine web accedute o l'esplicazione di controlli protratti nel tempo;
  • sono ammessi per esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro sistemi di controllo indiretto, ma sempre nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e dei sindacati;

Altro aspetto da non sottovalutare è quello della gradualità delle verifiche: in linea generale i controlli dovrebbero avere per oggetto dati in forma aggregata.

Se dall'analisi di questi ultimi emergono elementi che fanno presumere utilizzi impropri o non consentiti degli strumenti aziendali, vanno emessi avvisi generalizzati, anche circoscritti a particolari aree di lavoro, con l'invito ad attenersi alle direttive aziendali.

Soltanto nel caso in cui, a seguito degli avvisi, le attività anomale non cessino sarà possibile procedere a controlli su base individuale.

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