Direct marketing telefonico e privacy:nuove prescrizioni

Dopo la conversione in legge del decreto milleproroghe, avvenuta con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha previsto una deroga temporanea sull'applicazione di alcuni istituti della normativa sulla privacy nelle attività promozionali, l'autorità garante della privacy è intervenuta con un nuovo provvedimento per precisare i criteri che, comunque, dovranno essere rispettati nell'esecuzione delle attività.

Le prescrizioni interessano tutti i titolari del trattamento che siano in possesso di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che intendano utilizzarle per fini promozionali.

Le misure previste sono le seguenti:

  • documentare in modo adeguato la costituzione della banca dati prima del 1° agosto 2005, conservando la relativa documentazione presso la sede legale del titolare;
  • trattare direttamente i dati personali presenti nelle banche dati, senza cederli, a qualunque titolo, a terzi;
  • specificare, in occasione di ogni contatto, l'identificativo del titolare del trattamento dei dati, anche nel caso in cui questi operi per conto di terzi, e comunicare agli interessati che essi hanno il diritto di opporsi ai sensi dell'art. 7 del Codice;
  • registrare immediatamente l'eventuale opposizione dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali, con effetto anche nei confronti dei terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora ciò avvenga telefonicamente, e fornire all'interessato l'identificativo dell'operatore o dell'operazione compiuta;
  • utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati esclusivamente per finalità promozionali e sino al 31 dicembre 2009. Non è possibile rendere un'informativa agli interessati e richiedere il loro consenso per l'uso dei dati per attività di carattere promozionale da effettuare in data successiva al 31 dicembre 2009;
  • comunicare al Garante, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in G.U. (prevista per il 20 marzo 2009), di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1° agosto 2005 che si intendono utilizzare per attività promozionali fino al 31 dicembre 2009, chiarendo se il trattamento dei dati personali venga effettuato anche per conto di terzi;

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Il software open source: opportunità, rischi e possibili approcci

digital dreams Da anni assistiamo ormai ad un incessante dibattito sul mondo dell'open source, sui vantaggi concreti e le opportunità che esso presenta, non soltanto per le aziende, ma anche per i singoli utilizzatori finali.

La questione non interessa soltanto i soggetti privati, tanto che il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha allestito un osservatorio che, nelle intenzioni dichiarate, è destinato a svolgere la funzione di catalizzatore della conoscenza e delle best practice in materia di open source nella P.A.

La stessa crisi economica mondiale rischia di riportare la problematica al centro della discussione: le caratteristiche di libertà, trasparenza e gratuità del codice a sorgente aperto sembrano infatti idonee a perseguire l'efficienza e la riduzione di costi che, generalmente, diventano un obiettivo proritario in tempi di ristrettezze economiche, senza che questo comporti una rinuncia all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che, secondo l'opinione prevalente, rappresentano invece una delle principali soluzioni per risollevare l'economia dalla stagnazione.

Messa in questi termini sembra che la questione sull'opportunità di adottare il software libero non possa che risolversi positivamente ma in realtà, prima di giungere a questa conclusione, è opportuno fare una valutazione complessiva non soltanto dei possibili vantaggi, ma anche dei rischi potenziali e degli approcci adottabili.

Cerchiamo allora di fare chiarezza su questi aspetti.

Vantaggi nell'adozione di software open source

I benefici per una infrastruttura informatica aziendale sono riconducibili a:

  • risparmio sui costi della licenza e degli aggiornamenti;
  • interoperabilità con gli standard di settore;
  • eliminazione di ogni forma di dipendenza da un determinato fornitore che, a volte, si traduce in posizioni di debolezza contrattuale;
  • disponibilità del codice sorgente con conseguente possibilità di analizzarlo e modificarlo secondo le proprie esigenze (a patto di avere internamente delle risorse munite delle necessarie competenze);
  • qualità e sicurezza, soprattutto nei progetti supportati da un ampia comunità di sviluppatori in grado di correggere difetti (bug) o di migliorare continuamente il prodotto;

In aggiunta le software house possono trarre degli ulteriori specifici vantaggi dall'inclusione di software aperto all'interno del loro modello di business:

  • riduzione degli oneri economici di acquisto e gestione del software ed incremento degli utili connessi con la fornitura di consulenza e servizi connessi (installazione, manutenzione, formazione, personalizzazione, ecc...);
  • ricadute positive in termini di visibilità e prestigio;
  • libertà nel disporre del codice sorgente, di riadattarlo e modificarlo in modo da derivarne altri prodotti;
  • possibilità di avvantaggiarsi della spinta verso una veloce diffusione ed adozione di nuovi prodotti e caratteristiche che le licenze open generano;

Rischi o svantaggi

  • le licenze open non offrono le stesse garanzie di protezione degli utenti finali di quelle proprietarie: questa carenza intrinseca, se non bilanciata dalla previsione contrattuale di un apposito indennizzo, può esporre al rischio di violazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale di terze parti;
  • la mancanza di un supporto tecnico completo può riflettersi negativamente sull'affidabilità, la robustezza e la sicurezza complessive del prodotto, specie nei progetti non supportati da un ampia comunità;
  • alcuni tipi di licenza possono indurre il rischio cd. da contaminazione da OSS che si verifica quando, all'interno di un software che si vorrebbe mantenere proprietario (closed source), vengono incluse porzioni di codice libero soggette ad una licenza (es. la GPL) che costringe a rilasciare il prodotto derivato esattamente negli stessi termini di quello originario;
  • il risparmio sui costi della licenza è solo una delle voci che concorrono a definire il cd. TCO (Total Cost of Ownership) nel quale vanno, invece, comprese tutte le spese e gli oneri legati all'utilizzo presente e futuro del software (installazione, manutenzione, adeguamento dei sistemi, formazione del personale, personalizzazioni, ecc...);

Possibili approcci e rimedi

La cattiva notizia è che non esiste un approccio unico valido per tutti: per alcuni i vantaggi derivanti dall'open source possono essere superiori ai rischi e viceversa.

La buona notizia è che si possono adottare delle policies che prendono in considerazione gli scenari tipici e sviluppare delle procedure per gestire i rischi connessi.

Le aziende potenzialmente interessate all'adozione di software libero dovrebbero condurre un assessment tecnico-legale per ridurre i rischi connessi ad una violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale.

L'opportunità legata allo sfruttamento del modello di business dell'open source si pone, invece, soprattutto per le software house che realizzano proventi dalla fornitura di consulenza e servizi connessi, piuttosto che dalla realizzazione e commercializzazione di software.

In tutti i casi, però, una attenzione particolare deve essere riservata all'individuazione del tipo di licenza ed alla valutazione delle sue condizioni, tenendo presente che, se per il primo aspetto può essere vantaggioso ricorrere a software automatizzati, per il secondo è spesso consigliabile richiedere un adeguato supporto legale.

Photo courtesy: flaivoloka

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Lo sviluppo del software: rischi e fattori che ne influenzano il successo

software development center La creazione di software è una attività complessa che si articola in più fasi ed abbraccia non soltanto aspetti tecnici ma anche organizzativi, come quelli relativi alla pianificazione e gestione delle risorse, di comunicazione e legali.

L'attività coinvolge almeno due parti - la software house (o il singolo sviluppatore) e il cliente - portatrici di interessi contrapposti che, volendo generalizzare, si riducono rispettivamente a:

  • massimizzare il profitto;
  • acquisire un prodotto che soddisfa le proprie esigenze, affidabile e sicuro, pagando il minor prezzo possibile;

Un aspetto, a volte sottovalutato, è che lo sviluppo del software, come del resto qualsiasi altra attività imprenditoriale, presenta dei rischi tipici che devono essere opportunamente bilanciati, anche in sede contrattuale, per non incidere negativamente sull'intero business.

Tutte le fasi più importanti di cui si compone il processo finiscono infatti per incidere, in modo più o meno rilevante, sui diritti e le aspettative delle singole parti e possono quindi avere un qualche impatto dal punto di vista legale.

Esistono però dei fattori in grado di inflluenzare negativamente il risultato o la qualità del prodotto finale, cui è bene prestare la massima attenzione:

  • specifiche poco chiare: il progetto è avviato sulla base di specifiche vaghe o prive di dettagli che generano fraintendimenti o false aspettative per una o entrambe le parti;
  • mancato coinvolgimento degli utenti finali: se l'interfaccia di comunicazione del committente, di regola costituita dal management, ha una idea soltanto vaga di ciò che effettivamente occorre all'utenza finale rischia di trasmettere delle informazioni erronee o non complete;
  • rischi di natura tecnica soprattutto nei progetti più grandi e complessi;
  • tariffe troppo basse o scarsa pianificazione: nell'intento di acquisire la commessa i dipartimenti commerciali delle software house partono, a volte, da considerazioni poco realistiche sui tempi e sui costi necessari per completare il progetto, con inevitabili conflitti nel momento in cui vengono prospettati costi aggiuntivi non previsti inizialmente;
  • carenza di controlli e/o di monitoraggio: il progetto viene condotto in totale assenza di verifiche periodiche, salvo poi dimostrarsi un completo fallimento quando si viene al dunque;
  • assenza di adeguate strategie di gestione del cambiamento (change management): il progetto evolve lasciando però le richieste di cambiamento non documentate, con conseguente confusione ed incertezza su ciò che deve essere implementato e sui tempi di consegna;
  • salari bassi ed elevato turnover: possono influire in modo sensibile sui tempi di realizzazione e sulla qualità complessiva del prodotto finale;

Che fare allora ? E' utile ignorare questi aspetti e fare finta che non esistano sperando che tutto vada bene ? Certamente no, mentre può essere adeguata una strategia basata su:

  1. una valutazione dei rischi tecnici, organizzativi, economici e legali che il progetto comporta per ciascuna delle parti, da condurre prima della negoziazione e della stipula del contratto ;
  2. un adeguato supporto legale e contrattuale fondato su clausole chiare e specifiche in grado di compensare i rischi percepiti nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti;
  3. un monitoraggio continuo del progetto e delle sue fasi per individuare prontamente gli eventuali problemi o le questioni che possono insorgere;
  4. una gestione efficace della documentazione e dei cambiamenti;

Insomma, come accade in moltissime altre attività, è spesso sufficiente un minimo di pianificazione e controllo per evitare l'insorgere di problemi ben più seri !

Photo courtesy: a_kartha

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Violazione dei dati personali: il consiglio d'Europa si oppone ad una estensione dell'obbligo di notifica

data breach security     In Europa si sta discutendo sulle modifiche alla direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Tra le varie proposte c'è ne una che prevede, a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, l'obbligo di notificare tutti gli incidenti di sicurezza che comportino una perdita od una violazione dei dati personali dei propri utenti.

Il gruppo di lavoro dei garanti europei sulla privacy ha già espresso al riguardo il proprio convincimento sull'opportunità di estendere l'obbligo anche ai fornitori di servizi della società dell'informazione (banche, assicurazioni, attività commerciali online, ecc...) in considerazione del ruolo ormai emergente che questi servizi hanno nella vita di moltissimi cittadini europei e della considerevole mole di dati personali trattati nell'ambito degli stessi.

Contro questa ipotesi di allargamento si è, però, schierato il consiglio dell'Unione Europea che ha inoltre chiesto che venga riconosciuta ai soggetti obbligati la facoltà di valutare ogni violazione e decidere, sulla base della sua gravità, se inoltrare la segnalazione alla competente autorità nazionale di controllo ed ai singoli interessati.

Purtroppo questa presa di posizione contraria rischia di vanificare lo spirito più genuino della proposta, cioè quello di approntare un rimedio per proteggere gli ignari individui dagli effetti deleteri e molteplici riconducibili in genere ad una violazione di dati personali (furti d'identità, perdite finanziarie, danni psicologici, ecc...).

Ora la palla torna al parlamento europeo dove ci sarà, probabilmente, un dibattito nel tentativo di individuare una forma di compromesso che possa poi trasformarsi in legge.

A noi non resta che sperare che tutto non si risolva in una bolla di sapone !

Photo courtesy woodsy

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