Visualizzazione post con etichetta 231 01. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 231 01. Mostra tutti i post

231 e studi professionali: la Cassazione propende per l’applicabilità

Il percorso di ampliamento del fronte di applicabilità del D.Lgs. 231/01, non solo dal punto di vista degli illeciti, ma anche dei soggetti ai quali può essere contestata una responsabilità, si arricchisce di un ulteriore tassello, questa volta di natura non legislativa.

Infatti con la sentenza 4703/2012 la II sez. pen. della Corte di Cassazione ha confermato l’applicabilità della sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività ad uno studio odontoiatrico, nella fattispecie strutturato in forma di società in accomandita semplice.

Come è stato giustamente prospettato, questa apertura giurisprudenziale, potrebbe avere degli effetti, dal punto di vista degli adempimenti necessari e dell’adozione dei modelli organizzativi, anche da parte di soggetti non assimilabili, in modo tradizionale, all’impresa; una adozione che sarebbe tanto più giustificata, in relazione alla natura delle sanzioni applicabili ed ai loro effetti potenzialmente deleteri per l’entità costretta a subirli (nella specie, la sanzione dell’interdizione può incidere in modo serio sull’attività di uno studio professionale e sul mantenimento della sua clientela).

Questo, anche in considerazione, della accresciuta possibilità di costituire società tra professionisti, recentemente introdotta dagli interventi normativi in tema di stabilità

La pronuncia non è comunque la prima che si caratterizza per una certa intepretazione estensiva, ma si inserisce in un filone di cui si ravvisano esempi anche abbastanza recenti, come la sentenza della Cassazione 24583/2011, sulla estendibilità anche alla capogruppo della responsabilità per i reati commessi dalla controllata, e quella 15657/2011 che ha aperto le porte all’applicazione della 231 nei confronti dell’impresa individuale.

I modelli organizzativi del d.lgs. 231/01 e la criminalità informatica: chi, cosa, come e quando

772806_83558378 La criminalità informatica è un fenomeno ormai noto a tutti e reso ancora più familiare, se vogliamo, dal clamore che, spesso, si accompagna alle notizie di attacchi o di violazioni di sicurezza diffuse dagli organi di informazione.

Tradizionalmente la figura del criminale informatico si identifica con quella del soggetto che, per profitto proprio o dell'associazione criminosa cui appartiene, si dedica con regolarità a violare i sistemi informatici altrui.

Tuttavia la crescita di importanza dell'ICT in risposta alla sua diffusione a vari livelli della società e, soprattutto, in realtà aziendali od organizzative eterogenee, dove più avvertite sono le esigenze di competitività, automazione ed ottimizzazione dei processi che tali tecnologie consentono di soddisfare, rende rilevante, dal punto di vista statistico, la probabilità che i reati informatici possano essere commessi anche dai soggetti che occupano posizioni di vertice oppure, per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, dai soggetti ad essi subordinati.

La convenzione di Budapest del 2001, ratificata e resa esecutiva con legge 18 marzo 2008, n. 48, ha cercato di fornire una soluzione al problema della cyber criminalità, sotto forma di un maggiore stimolo alla prevenzione, attraverso la previsione di una specifica ed autonoma forma di responsabilità in capo agli enti forniti di una personalità giuridica, alle società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica, quando gli illeciti siano commessi nel loro interesse od a loro vantaggio.

L'unico rimedio per far fronte a questa responsabilità è quello che consiste nella adozione ed efficace implementazione dei modelli organizzativi previsti dal d.lgs. 231/01 che disciplina la materia della responsabilità da reato, non soltanto di matrice informatica, degli enti collettivi.

Cosa sono i modelli organizzativi ?

Possono ritenersi un insieme di misure di natura differente (organizzativa, tecnologica, finanziaria, formativa, ecc...) dirette a prevenire la commissione di alcune tipologie di illecito, tra cui anche quelli informatici.

Prima di poter essere applicate queste misure vanno, ovviamente, identificate attraverso una analisi, il cui scopo è definire quali sono le aree operative, organizzative o tecnologiche nelle quali il rischio della commissione dei reati si presenta come probabile.

I modelli (misure) vanno documentati per iscritto, devono essere efficacemente adottati e supportati da ulteriori attività:

  • la costituzione di un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli
  • la verifica periodica e l'aggiornamento
  • la predisposizone di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure identificate
  • l'adempimento di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza

Come si configura l'adozione ed attuazione dei modelli ?

Non si tratta di un obbligo ma, piuttosto, di un onere necessario per evitare la responsabilità.
Questo significa che la mancata adozione dei modelli non è sanzionata in modo autonomo ma solo come comportamento passivo che non ha evitato la commissione degli illeciti.

In che cosa consiste la responsabilità da reato ?

Nella applicazione di sanzioni differenti a seconda della gravità del fatto e del comportamento dell'ente: in pratica accanto a sanzioni pecuniarie ed alla confisca sono previste sanzioni interdittive (ad es. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, ecc...) ed accessorie (pubblicazione della sentenza di condanna).

Quando devono essere adottati i modelli ?

Non c'è una scadenza precisa ma è ovvio che prima si adottano modelli efficaci e prima si riduce il rischio della commissione dei reati e, di conseguenza, dell'addebito di responsabilità che ne può derivare.

Photo credit: scol22

Convenzione di Budapest: la legge di ratifica è in gazzetta ufficiale

Nella gazzetta ufficiale n. 80 del 4/4/2008 - Suppl ordinario n. 79 è stata pubblicata la legge 18 marzo 2008, nr. 48 di ratifica ed esecuzione della convenzione di Budapest del 2001 concernente la criminalità informatica.

La legge prevede alcune modifiche ai codici penale e di procedura penale, al decreto legislativo 231/2001 (responsabilità degli enti da reato) ed al decreto legislativo 196/2003 (codice della privacy).

Per quanto riguarda le varie ipotesi di reato, oltre alla "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico", vengono punite alcune condotte specifiche di danneggiamento dei sistemi informatici, la falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica e la frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Le modifiche al decreto legislativo 231/2001 riguardano nuove ipotesi di responsabilità degli enti e delle società nel caso di commissione, da parte dei soggetti apicali o sottoposti a vigilanza e controllo, dei seguenti reati:
  1. tutte le nuove fattispecie previste
  2. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
  3. detenzione o diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici
  4. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche
  5. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi di condanna potranno essere applicate le sanzioni interdittive.

Alla luce di queste ultime modifiche gli enti e le società avranno l'onere di modificare o adottare nuovi modelli organizzativi e di controllo che prendano in adeguata considerazione i rischi di commissione dei reati informatici ed adottino le opportune contromisure per prevenirli.

La legge è entrata in vigore a partire dal 5/4/2008.

Il senato approva la ratifica della convenzione di Budapest




Apprendo la notizia che il Senato ha approvato in data 27 febbraio 2008 il disegno di legge di ratifica della convenzione di Budapest del 2001 sulla criminalità informatica.



Quanto avevo già espresso nel mio precedente post rimane perciò valido: in particolare nel testo del Senato è prevista l'introduzione nel decreto legislativo 231/01 del nuovo articolo 24-bis che prevede, non soltanto l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ma, in caso di condanna, anche delle sanzioni interdittive.



Ora bisognerà attendere la pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.

In futuro, forse, nessuna scusante per la (in)sicurezza informatica

In data 20 febbraio 2008 la camera dei deputati ha approvato il disegno di legge nr. 2807 sulla ratifica ed esecuzione della convenzione di Budapest del 2001 relativa alla criminalità informatica.

Ora bisognerà attendere l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Al di là delle modifiche alle norme del codice penale e di procedura penale, vorrei fare una breve considerazione sul potenziale allargamento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di commissioni dei reati informatici che verrebbe ad essere prevista dal nuovo articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231.

Con le dovute eccezioni l'Italia, come si sa, è un paese nel quale la sicurezza informatica viene ancora percepita dalla maggior parte delle aziende come un fattore di puro costo che frena il business anzichè renderlo più competitivo.

Per combattere questa pericolosa tendenza c'è sicuramente bisogno di un opera di educazione lunga e continua che non può però prescindere dall'esistenza di un adeguato supporto normativo.

In passato una certa inversione di tendenza è già stata parzialmente attivata con il decreto legislativo 196/03 che, nella prospettiva di garantire una adeguata protezione dei dati personali, ha finito per codificare nel nostro ordinamento giuridico alcune tra le più note best practices in materia di sicurezza (la maggior parte delle quali è contenuta nell'allegato B).

Forse la probabile ratifica della convenzione potrebbe dare una ulteriore scossone in questa direzione tanto più che, per effetto della modifica citata, la sicurezza IT dovrebbe essere inglobata, molto più di quanto non lo sia attualmente, nelle strategie di corporate governance e di controllo interno delle persone giuridiche.