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231 e studi professionali: la Cassazione propende per l’applicabilità

Il percorso di ampliamento del fronte di applicabilità del D.Lgs. 231/01, non solo dal punto di vista degli illeciti, ma anche dei soggetti ai quali può essere contestata una responsabilità, si arricchisce di un ulteriore tassello, questa volta di natura non legislativa.

Infatti con la sentenza 4703/2012 la II sez. pen. della Corte di Cassazione ha confermato l’applicabilità della sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività ad uno studio odontoiatrico, nella fattispecie strutturato in forma di società in accomandita semplice.

Come è stato giustamente prospettato, questa apertura giurisprudenziale, potrebbe avere degli effetti, dal punto di vista degli adempimenti necessari e dell’adozione dei modelli organizzativi, anche da parte di soggetti non assimilabili, in modo tradizionale, all’impresa; una adozione che sarebbe tanto più giustificata, in relazione alla natura delle sanzioni applicabili ed ai loro effetti potenzialmente deleteri per l’entità costretta a subirli (nella specie, la sanzione dell’interdizione può incidere in modo serio sull’attività di uno studio professionale e sul mantenimento della sua clientela).

Questo, anche in considerazione, della accresciuta possibilità di costituire società tra professionisti, recentemente introdotta dagli interventi normativi in tema di stabilità

La pronuncia non è comunque la prima che si caratterizza per una certa intepretazione estensiva, ma si inserisce in un filone di cui si ravvisano esempi anche abbastanza recenti, come la sentenza della Cassazione 24583/2011, sulla estendibilità anche alla capogruppo della responsabilità per i reati commessi dalla controllata, e quella 15657/2011 che ha aperto le porte all’applicazione della 231 nei confronti dell’impresa individuale.

La Cassazione si pronuncia sulla vicenda delle modifiche alle Playstation

Con una sentenza destinata a far discutere (la nr. 33768 del 3 settembre 2007) la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che vendere i chip di modifica delle Playstation costituisce reato ai sensi dell'art. 171 ter della legge sul diritto d'autore che punisce una serie di fattispecie consistenti nella fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti che abbiano la prevalente finalità di eludere le misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore applicate ai supporti.
Secondo il giudizio della Suprema Corte il tenore della legge è infatti tale da ricomprendere le fattispecie di elusione e rimozione dei sistemi di protezione integrati tra supporto informatico ed apparato destinato all'utilizzo.
Ciò anche nel caso di condotte perfezionatesi prima delle modifiche apportate alla legge sul diritto d'autore con il D.Lgs. 9 Aprile 2003 n. 68, poichè tale riforma non avrebbe introdotto nell'ordinamento italiano delle nuove fattispecie ma, semplicemente, specificato e chiarito la vecchia formulazione rendendola coerente con l'evoluzione tecnologica dei diritti digitali.

Fonte: APCom