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Privacy e sicurezza di smartphone e tablet. Utili, ma non immuni da rischi

Articolo parzialmente modificato, pubblicato anche su Gruppo TakeITEasy.

Smartphone e tablet sono, tra le periferiche hardware, quelle che maggiormente trainano un segmento di mercato che, analogamente a molti altri, risente della crisi in una certa misura. Questo si deve, in parte, al fenomeno della consumerizzazione dell’IT che si sta diffondendo, anche grazie alla presa che lo slogan “porta il lavoro sempre in tasca con te” esercita sulle aziende, spingendole a fare investimenti in questo settore, con grande gioia dei vendor.

Si tratta di un fenomeno abbastanza consolidato, almeno secondo le indagini effettuate che parlano di un 88% del campione di riferimento (600 aziende in 17 paesi), i cui dipendenti utilizzano sul posto di lavoro i dispositivi citati non solo per la gestione della posta elettronica e l’accesso ai social network, ma anche per  le applicazioni aziendali, CRM in primis.

La stessa ricerca, inoltre, evidenzia una propensione alla spesa nel settore che, per le aziende italiane, si attesta intorno al 28% del budget IT.
Quale è il punto allora ? Cominciamo col dire che non è tutto oro quel che luccica: non possiamo certo negare l’utilità della tecnologia, in generale, e di questa in particolare, a condizione che non diventi un mezzo di eterna schiavitù dal lavoro, ma dobbiamo adottare una prospettiva più ampia, integrale, che tenga conto anche dei rischi e dei profili di responsabilità per le aziende che decidono di investire in essa.

Questioni da considerare

  • smartphone e tablet stanno diventando strumenti elettronici di trattamento dei dati personali, di cui l’azienda è titolare (es. dati dei clienti, dipendenti/collaboratori, ecc…), con conseguente applicabilità degli obblighi di protezione del T.U privacy (D.Lgs. 196/03);
  • con questi dispositivi gli utenti aziendali accedono ad Internet, per cui gli eventuali illeciti commessi sulla rete (si pensi ad ipotesi di download illegale di risorse protette, di diffamazione, ecc…) possono comportare a carico dell’azienda profili di corresponsabilità civile, per omessa adozione di controlli e misure di sicurezza;
  • l’uso dei dispositivi è spesso “promiscuo”, cioè riguarda sia gli aspetti lavorativi che quelli concernenti la vita privata dell’utilizzatore (es. dati finanziari, home banking, foto di famiglia, ecc…), per cui anche i dati di quest’ultimo sono a rischio (es. furti di identità);
  • possibilità di tracciamento e/o profilazione dell’utente, a sua insaputa, attraverso dati univoci (codice IMEI e numero di telefono) e moduli GPS (tra l’altro la geolocalizzazione integrare una forma di controllo a distanza dell’attività lavorativa, con le ben note problematiche di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori);
  • se non adeguatamente custoditi tali strumenti possono essere facilmente smarriti o rubati, con tutte le conseguenze che ne derivano (si tratta del primo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • la trasportabilità dei dispositivi favorisce l’esternalizzazione di dati e servizi (es. cloud computing);
  • una insufficiente conoscenza od “alfabetizzazione informatica” dell’utilizzatore può comportare una rivelazione non intenzionale di dati personali o confidenziali (si tratta del secondo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • una dismissione impropria, nel caso di sostituzione, mette a rischio i dati, se questi ultimi non sono prontamente cancellati in modo sicuro (si tratta del terzo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • trattandosi di una tecnologia relativamente nuova, il livello della sicurezza delle applicazioni e dei moduli software non è ancora sufficientemente affidabile, anche per via di una distribuzione poco tempestiva degli aggiornamenti;
  • le clausole e/o condizioni di utilizzo delle applicazioni sono poco chiare, soprattutto per gli aspetti relativi al trattamento ed alla sicurezza delle informazioni, comprese quelle di natura personale;
  • esiste una miriade di fonti, poco o per nulla attendibili, dalle quali possono essere scaricate applicazioni potenzialmente nocive (il fenomeno del mobile malware è in fortissima ascesa);

Naturalmente questo elenco non vuole avere carattere di esaustività, però parliamo in generale di aspetti ben documentati (vedi approfondimenti) che non possono essere ignorati ma devono essere gestiti in modo adeguato, per evitare che il ricorso alla tecnologia, allo scopo di migliorare ed ottimizzare il funzionamento di una struttura aziendale o professionale (si, perchè la questione può riguardare anche i professionisti, specie quelli deontologicamente vincolati ad obblighi di segretezza più ampi del semplice diritto alla riservatezza), si trasformi in un boomerang di eventi causativi di responsabilità che ne azzerano completamente l’utilità.

Consigli per l’uso

Alcuni consigli ed azioni da intraprendere per un uso ottimale della tecnologia mobile, da parte di aziende e professionisti, sono i seguenti:

  • fare una analisi dei rischi (organizzativi, tecnologici, legali) ed adottare le opportune misure di sicurezza, soprattutto quelle minime ed idonee richieste dal T.U privacy;
  • valutare attentamente le clausole dei contratti con i produttori dei dispositivi e del software di sistema e con gli operatori di telecomunicazione che li commercializzano con il proprio brand;
  • valutare attentamente le condizioni legali d’uso delle applicazioni mobile installate sui dispositivi;
  • predisporre regolamenti per un corretto utilizzo (trattandosi di strumenti aziendali che accedono ad Internet ed alla posta elettronica, essi potrebbero rientrare nell’ambito applicativo del provvedimento del garante del 1 marzo 2007);
  • impedire l’installazione, l’accesso e l’uso di applicazioni di dubbia od illecita provenienza;
  • formare adeguatamente gli utenti, soprattutto per quanto concerne rischi e responsabilità aziendali;
  • predisporre regolamenti per gestire i casi di dismissione dei dispositivi e le procedurre per la sicura cancellazione dei dati;

Approfondimenti

  1. Smartphone e tablet: scenari attuali e prospettive operative
  2. Smartphone: information security risks, opportunities and recommendations for users
  3. Top ten smartphone risks
  4. Smartphone secure development guidelines
  5. Data leakage resulting from device loss or theft

Cloud computing in Europa: i risultati della consultazione pubblica

Di recente sono stati pubblicati i risultati di una consultazione pubblica sul fenomeno del cloud computing in Europa; da tale documento si possono trarre importanti osservazioni su quale sia la percezione che aziende e singoli individui hanno di tale fenomeno, soprattutto dal punto di vista delle questioni legali e della protezione dei dati personali (privacy).

Da un campione di 538 intervistati, 230 dei quali rappresentati da aziende, ed il resto da individui, accademici, istituzioni ed altri soggetti, emerge una situazione di generale incertezza nell’attuale quadro normativo europeo di riferimento, alla quale si sommano le inevitabili diversità con le quali i singoli stati membri hanno adottato, nei rispettivi ordinamenti, la legislazione europea.

A questo si aggiunge una mancanza di chiarezza sui diritti delle parti e le responsabilità dei fornitori di servizio che può generare ambiguità nella gestione di quelle tipiche situazioni “transfrontaliere” o “oltre confine”, del tutto normali per una infrastruttura di tipo globale e distribuito, come appunto quella che supporta i servizi in cloud.

Le ragioni alla base di tale percezione di incertezza sono riconducibili fondamentalmente ad una serie di fattori:

  • la mancanza di consapevolezza negli intervistati: molti ammettono di non sapere neanche da dove iniziare per acquisire informazioni utili;
  • la complessità delle problematiche, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità, che dipendono non soltanto dalle clausole contrattuali ma anche da regole normative obbligatorie (es. quelle in materia di protezione dei dati personali), la cui applicazione non può essere disattesa per contratto;
  • le variabili legali (es. obblighi contrattuali, legislazione penale, protezione dei dati personali, ecc…) che determinano la giurisdizione applicabile;

Questi risultati lasciano spazio per due considerazioni: la prima è che, soprattutto le imprese, hanno bisogno del supporto di una consulenza specifica in materia, ma faticano a trovarla (o forse ritengono erroneamente di poterne fare a meno ?); la seconda è la necessità di armonizzare le differenti legislazioni, sia a livello europeo che internazionale.

Il report conclude evidenziando una forte condivisione sulla necessità di predisporre a livello europeo linee guida, checklist, nonchè modelli di livelli di servizio (Service Level Agreement) ragionevoli e condizioni contrattuali (End User Agreement) semplici e chiare; oltre naturalmente ad una revisione dell’attuale quadro normativo che possa facilitare l’espansione del modello cloud preservando al tempo stesso la protezione e la riservatezza dei dati personali.

Approfondimenti

SaaS (Clooud Computing): aspetti legali e di compliance

Impresa, tecnologia ed informazioni: rischi e considerazioni legali

875413_47541979 Le imprese oggi si trovano a doversi interfacciare, a vari livelli, con la tecnologia e gli strumenti, per gestire quantitativi sempre più ingenti di dati ed informazioni rilevanti nel contesto o per l’andamento aziendale.

Se da un lato è pressoché impossibile rinunciare al ruolo strategico e di supporto che il binomio tecnologia ed informazioni garantisce nella ottimizzazione delle attività aziendali e, quindi, nel mantenimento di adeguati livelli di competitività, efficienza e sviluppo, dall'altro non si può dimenticare che questi vantaggi hanno dei costi, di cui si tende spesso a considerare la sola componente economica.

In realtà, però, i costi hanno anche una dimensione in termini di acquisizione di consapevolezzaorganizzazione e gestione; infatti, è difficile poter parlare di vantaggi se strumenti ed informazioni vengono utilizzati in modo non adeguato, esponendo l'organizzazione a rischi inutili, tra cui quelli di natura tecnologica (es. violazioni della riservatezza delle informazioni, ecc...) e legale (es. non conformità, inadempimenti contrattuali, richieste risarcitorie, ecc...).

Perciò questa considerazione mi offre lo spunto per provare a delineare in modo schematico, senza alcuna pretesa di esaustività, le questioni di natura legale che una impresa informatizzata si trova, inevitabilmente, a dover fronteggiare se vuole beneficiare dei vantaggi della tecnologia, proteggendo nel contempo se stessa ed il valore delle informazioni che detiene e gestisce. Mi riferisco principalmente ad aspetti nei quali la gestione delle informazioni e/o l'uso della tecnologia comportano:

  • obblighi di compliance, cioè conformità a leggi, regolamenti, standard di settore o accordi tra le parti;
  • oneri particolari di tutela nei confronti dei soggetti attraverso i quali l'azienda opera (es. dipendenti) o con i quali interagisce (es. fornitori, clienti, competitors, pubblica amministrazione, ecc...);

Partendo da una classificazione per macroaree, si possono individuare i seguenti domini applicativi:

  • privacy: uso delle risorse aziendali (es. internet, posta elettonica, telefonia mobile e fissa), SaaS, cloud computing, biometria, videosorveglianza, RFID, geolocalizzazione, voip, marketing, social networks;
  • tutela della reputazione: protezione del brand online (es. name squatting);
  • contrattualistica: outsourcing, accordi sui livelli di servizio (Service Level Agreement, SLA), SaaS, cloud computing, social media marketing, accordi di riservatezza (Non-Disclosure Agreement, NDA), connettività Internet, telefonia, voip, fornitura e manutenzione dell'hardware, sviluppo, fornitura e manutenzione del software;
  • informazioni aziendali: protezione delle informazioni segrete (es. know-how);
  • proprietà intellettuale:diritto d'autore (es. contenuti online, prodotti audio/visivi, software, Digital Rights Management, ecc...);
  • proprietà industriale: marchi, brevetti, disegni e modelli;
  • rapporti con la pubblica amministrazione digitale: posta elettronica certificata, conservazione sostitutiva dei documenti, fatturazione elettronica;
  • responsabilità amministrativa: prevenzione dei reati informatici e di quelli contro il diritto d'autore, modelli organizzativi e di controllo;

Photo courtesy: darktaco

Pubblicità comportamentale online: quali regole per la privacy ?

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Tra le varie forme di pubblicità esistenti, quella "online" rappresenta, senza dubbio, un segmento molto dinamico ed importante per lo sviluppo di un economia legata alla rete Internet.

Esistono, però, degli aspetti di legalità da considerare, soprattutto per quanto riguarda la cd. pubblicità comportamentale, termine con il quale si indica il tracciamento degli utenti in rete, attuato con lo scopo di derivare dall'osservazione delle loro azioni un profilo comportamentale che funga da base per la trasmissione di messaggi pubblicitari "personalizzati" [...]

A causa della invasività delle principali tecniche di tracciamento, nonchè della loro, pressocchè totale,  invisibilità per gli utenti, questa pratica presenta aspetti che possono incidere significativamente sulla protezione dei dati personali e della vita privata perchè, almeno potenzialmente, offre la possibilità di ricostruire, in modo molto dettagliato, le attività online degli interessati, a totale insaputa di questi ultimi.
Per questo motivo essa viene presa in grande considerazione da tutti i legislatori e le autorità di protezione nazionali ed europei; proprio in questo ambito, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (l'organismo rappresentativo delle autorità di protezione europee), ha adottato nel 2010 un parere che fornisce un quadro giuridico di riferimento abbastanza articolato.

Tecniche e strumenti di tracciamento

Sono per lo più basati sull'elaborazione lato client delle informazioni derivanti da motori di ricerca e dall'apparecchiatura terminale dell'utente, con una predominanza dei cd. cookies, frammenti di testo memorizzati e, successivamente, recuperati dal sistema dell'utente con lo scopo di alimentare ed identificare il  profilo comportamentale di quest'ultimo.

Dei cookies si è occupata recentemente anche ENISA - Agenzia Europea per la sicurezza delle informazioni e della rete - con un documento ufficiale (in lingua inglese) intitolato "Bittersweet cookies. Some security and privacy considerations".

Inoltre esistono anche i cd. flash cookies, la cui adozione è in forte aumento perchè consentono di superare le limitazioni insite nella cancellazione (al momento della chiusura del browser) o nel rifiuto (attraverso le impostazioni di privacy) dei cookies tradizionali; tra l'altro, i flash cookies non possono essere cancellati mediante le impostazioni tradizionali di privacy di un web browser, essendo la loro gestione separata e, come tale, poco conosciuta dagli utenti non esperti (vedi Come cancellare i flash cookies dal proprio sistema).

Le regole applicabili

Secondo l'interpretazione fornita, la pubblicità comportamentale soggiace alle disposizioni delle direttive e-privacy (2002/58/CE) e privacy (95/46/CE) o, meglio, della relativa normativa italiana di attuazione, vale a dire il T.U privacy (D.Lgs. 196/2003). Peraltro, la direttiva e-privacy è stata modificata dalla recente direttiva 2009/136/CE che dovrebbe ricevere attuazione nel territorio italiano entro la data del 25 maggio 2011.

Partendo dalla direttiva e-privacy (art. 5, par. 3), risulta che per memorizzare od accedere lecitamente ad informazioni archiviate nell'apparecchiatura terminale di un utente sia necessario il consenso preventivo ed informato dell'interessato.

Le informazioni cui si fa riferimento possono essere di qualsiasi tipo (es. cookies), e non necessariamente dati di natura personale, poichè l'obbligo opera in funzione generica di protezione di un aspetto della vita privata; questo spiega anche il perchè tale obbligo non si applichi soltanto ai servizi di comunicazione elettronica, ma ad ogni altro servizio che si avvalga di tecniche similari.

Quando poi le informazioni raccolte con i cookies od altri simili dispositivi sono di natura personale, si applicano, in aggiunta, i dettami della direttiva privacy (95/46/CE), tra cui vi sono i principi relativi ai diritti degli interessati, alla qualità dei dati, alla sicurezza dei trattamenti ed ai limiti per il trasferimento internazionale dei dati.

Un ulteriore aspetto è quello riguardante l'ambito territoriale di applicazione, in particolare:

  • la tutela offerta dalla direttiva 2002/58/CE riguarda le informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale degli interessati che utilizzano reti di comunicazione pubbliche nell'unione europea;

  • la tutela offerta dalla direttiva 95/46/CE riguarda: a) il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di un responsabile del trattamento, stabilito nel territorio dell'unione europea; b) il trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che, pur non essendo stabilito nel territorio dell'unione europea, ricorre, ai fini del trattamento stesso, a strumenti situati in tale territorio;

Nel parere si evidenzia, da un lato, l'assoluta inadeguatezza degli strumenti tradizionali offerti dal  browser, basati sul rifiuto preventivo e generalizzato dei cookies, e, dall'altro, l'opportunità di implementare, anche con la cooperazione dei produttori di software, meccanismi incentrati su un azione positiva dell'utente, dalla quale risulti la sua volontà di ricevere cookies e di accettare il relativo monitoraggio delle attività online, con lo scopo di ricevere messaggi pubblicitari personalizzati.

Per quanto concerne invece gli obblighi informativi, sul rispetto dei quali si basa la validità del consenso, si considera insufficiente la semplice menzione dell'uso della pubblicità comportamentale all'interno delle condizioni generali del sito e/o dell'informativa privacy; occorre, piuttosto, che agli utenti sia comunicato, in modo chiaro e semplice: a) chi è il responsabile del trasferimento dei cookies e della raccolta delle informazioni, b) il fatto che i cookies sono utilizzati per creare profili dell'utente, c) il tipo di informazioni raccolte, d) l'utilizzo dei profili per la trasmissione di messaggi pubblicitari personalizzati, e) la possibilità che l'utente sia identificato attraverso i cookies su diversi siti web.

Non mancano, infine, considerazioni sulla ripartizione dei profili di responsabilità tra i vari soggetti che risultano coinvolti nel circuito della pubblicità comportamentale, vale a dire i fornitori di reti pubblicitarie, gli editori e gli inserzionisti.

Photo-courtesy: Yello-Dog

La protezione dei dati personali: chiarimenti sulla normativa europea applicabile

Il gruppo di lavoro dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE ha emesso il parere 8/2010 per fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione della normativa UE in materia di protezione dei dati personali, all'interno e al di fuori dello spazio economico europeo.

Lo scopo è quello di garantire una migliore certezza giuridica, offrendo un quadro più chiaro per i diretti interessati, anche mediante esempi pratici utilizzati a supporto dei charimenti, ad esempio nel contesto delle basi dati HR (Human Resources) centralizzate, dei servizi di geolocalizzazione, del cloud computing, delle reti sociali, ecc...

Privacy: ecco le regole per l'informazione giuridica

Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti istituzionali; questo è il contenuto delle linee guida emanate dall'autorità garante della privacy.

Le nuove norme impattano sull'attività di informazione giuridica intesa come:
attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria
Risultano invece esclusi i trattamenti di dati personali compiuti per ragioni di giustizia , nonchè quelli compiuti nell'esercizio dell' attività giornalistica .

Nei limiti sopra precisati, gli orientamenti formulati si applicano indifferentemente a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, compresi gli editori di riviste giuridiche specializzate, che svolge attività di " riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica".

Il riferimento esplicito alle reti di comunicazione elettronica (es. Internet) quali mezzi per la riproduzione o la diffusione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, implica la conseguente assoggettabilità di siti web, blog ed altre risorse come, ad esempio, le reti sociali, alle regole poste a tutela dei diritti degli interessati.
Queste regole consistono nel rendere anonimi i dati personali degli interessati (es. parte di un processo civile o imputato di un processo penale) e degli altri soggetti (es. testimone, consulente) che sarebbero identificabili mediante la sentenza od il provvedimento. Differenti sono però le modalità attraverso le quali il processo di "anonimizzazione" dei dati può essere attivato (art. 52 T.U Privacy, D.Lgs. 196/03).

Anonimato su richiesta di parte

L'interessato deve presentare una apposita istanza all'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento, prima che quest'ultimo venga definito con sentenza.
L'istanza deve contenere l'esplicita richiesta di riportare, a cura della cancelleria o segreteria, una annotazione che specifichi che, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento, non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare direttamente il richiedente (l'inibizione riguarda solo il richiedente e non può essere estesa ad altri soggetti).
L'istanza deve essere supportata da motivi legittimi, quali la delicatezza della vicenda o la particolare natura sensibile dei dati, e viene decisa direttamente dall'autorità giudiziaria.

Anonimato disposto dall'autorità giudiziaria

E' interamente devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria, cui spetta l'onere di valutare attentamente se, nel caso sottoposto al suo vaglio, assumano rilevanza dati personali "dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo)", a prescindere da una richiesta specifica dell'interessato.

Obbligo generale di anonimato

Esiste un obbligo generale di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e stato delle persone, anche se attinenti a rapporti patrimoniali od economici; trattandosi di divieto assoluto, esso non può essere superato neppure con l'eventuale consenso dell'interessato.

La disposizione riguarda soltanto le parti processuali e non gli eventuali altri soggetti (es. testimone) che, in caso di interesse all'oscuramento dei propri dati, possono richiederlo mediante istanza separata.

La tutela offerta in questo caso è più ampia perchè riguarda non soltanto le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, ma "anche gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di tali soggetti".
In questo caso il Garante ritiene opportuno, anche se non previsto espressamente, che l'autorità giudiziaria provveda d'ufficio all'annotazione dell'obbligo di anonimato, per evitare dubbi o confusioni di ogni genere.

Va infine evidenziato che non è l'ufficio giudiziario, ma chi riceve copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'oscuramento, che deve provvedere in tal senso, ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.

L'outsourcing del marketing sui social media

931543_23712902 L'evoluzione ed il continuo sviluppo dei media sociali e del Web 2.0 in generale, sta dando impulso ad una branca del marketing che, in relazione al contesto di riferimento in cui si pone, viene giustamente definita come social media marketing.

Il fine ultimo è quello di instaurare una conversazione fattiva con utenti e consumatori e di sviluppare e mantenere una visibilità sui media sociali e sulle varie comunità del Web 2.0, attraverso un approccio ed una gestione integrati dei vari canali e strumenti di comunicazione.

Le attività richieste a tal fine sono molteplici e vanno dalla gestione dei rapporti e della reputazione online, alla produzione di contenuti multimediali, fino ad arrivare, in alcuni casi, ad una gestione completa del brand.

Si tratta comunque di attività eterogenee che richiedono competenze ed approcci differenti, spesso fuori della portata della maggior parte delle aziende, non soltanto di piccole dimensioni ma anche medio grandi, tenuto anche conto della novità del settore e della sua stretta integrazione con le tecnologie ICT.

Senza dimenticare, poi, il tempo e gli sforzi necessari per pianificare, progettare ed attuare una campagna di marketing di successo; non è quindi un mistero la nascita di un mercato che fa leva sulla possibilità di affidare all'esterno (outsourcing), a società o liberi professionisti specializzati, l'esecuzione di tali attività per conto terzi.

Del resto la pratica dell'outsourcing si adatta perfettamente a questo tipo di esigenza, in quanto permette alle imprese di dedicare tempo e risorse alle sole attività direttamente riconducibili al suo core business, con conseguenti risparmi sui costi operativi.

Ci sono però alcune considerazioni da fare, legate soprattutto al coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività complesse che pongono, a volte, questioni delicate, oltre al fatto che l'esternalizzazione crea, di regola, un rapporto stretto e vincolante tra le parti che richiede, perciò, una adeguata regolamentazione contrattuale.

Offerta dei servizi ed aspetti legali

L'offerta incentrata sulla gestione in outsourcing del social media marketing si articola in una serie di servizi che normalmente abbracciano:

  • gestione dei blog;
  • creazione di contenuti / prodotti audio/visivi / design di siti web;
  • ottimizzazioni delle pagine web per i motori di ricerca (SEO);
  • ottimizzazioni delle pagine sui media sociali;
  • gestione dei profili sulle piattaforme di social networking;
  • gestione della reputazione online;
  • gestione del brand online;
  • direct marketing con strumenti elettronici;
  • trasferimento di know-how;

Questa lista non ha la pretesa di essere esaustiva, ma serve solo come base di partenza per comprendere che lo svolgimento di queste ed altre attività può, in realtà, sollevare alcune questioni, non sempre immediatamente percepibili, concernenti:

  • la tutela della proprietà intellettuale / diritto d'autore (es. creazione di contenuti, prodotti audio/visivi, design, ecc...);
  • la tutela dei dati personali / privacy (es. gestione dei profili online, direct marketing con strumenti elettronici, gestione della reputazione online);
  • la tutela dei segni distintivi (es. gestione del brand online);
  • la responsabilità dei risultati da parte del fornitore;
  • la tutela delle informazioni aziendali riservate (es. know how);

Si tratta, ovviamente, solo alcuni esempi diretti a stimolare una attenta riflessione; il vero punto cruciale, però, è che l'outsourcing rappresenta una modalità di gestione aziendale caratterizzata, spesso, da complessità operative e di rapporti che richiederebbero la presenza di appositi correttivi e di una disciplina contrattuale articolata e coerente con le finalità che si intendono perseguire.

Non sempre, invece, questo si verifica, con inevitabili grattacapi e preoccupazioni che finiscono per annullare del tutto i vantaggi derivanti dalla esternalizzazione delle attività.

Photo courtesy: spekulator

Brand protection, privacy e sicurezza: qual'è il loro ruolo ?

brand La tecnologia svolge ormai una funzione cruciale anche per lo sviluppo del brand poichè è uno dei fattori abilitanti che consente di arricchire e differenziare l'esperienza degli utenti nei confronti dei prodotti o dei servizi che esso rappresenta.

Per supportare pienamente esperienze di tipo personalizzato la tecnologia deve, però, offrire funzionalità sempre più in linea con le aspettative e le preferenze degli individui e questo richiede, spesso, l'acquisizione e l'elaborazione di una discreta quantità di informazioni, tra cui vanno ricomprese anche quelle di natura personale.

Parlando di dati personali è naturale rivolgere l'attenzione agli aspetti concernenti la loro riservatezza (privacy): le persone cominciano ad essere sempre più attente alle modalità con le quali i propri dati vengono raccolti, custoditi ed utilizzati, compresa la loro eventuale comunicazione a terzi.

Perciò, se è vero che la tecnologia esplica un ruolo rilevante nel modellare l'esperienza degli utenti, allora le conseguenze che ne derivano sul piano pratico hanno un impatto significativo sulla loro fiducia complessiva e, di conseguenza, sul brand, dato che quest'ultimo è intimamente legato a concetti quali la fiducia, la sicurezza, l'affidabilità, ecc...

A tale proposito possiamo individuare alcuni degli aspetti più critici riguardanti:

  • l'acquisizione dei dati personali;
  • la privacy e la sicurezza dei dati, sia interna che esterna;
  • il fenomeno delle frodi online;

Acquisizione dei dati personali

Esistono svariati meccanismi di acquisizione delle informazioni online, alcuni visibili altri meno; ad esempio quello dei cookie è probabilmente uno dei più controversi per una serie di ragioni, tra cui la quantità di informazioni che permettono di raccogliere, la loro invisibilità, la possibilità di costruire dei profili utente molto dettagliati, ecc...

Tralasciando le considerazioni sul rispetto delle normative esistenti, ciò che acquista importanza agli occhi degli utenti è la trasparenza degli intenti e dei comportamenti.

Trasparenza significa innanzitutto rendere nota (es. mediante una privacy policy) l'esistenza di certi meccanismi e la natura delle informazioni raccolte, oltre a darne una valida motivazione che, nella maggior parte dei casi, potrà anche essere lecita ma va pur sempre dichiarata.

Il rischio di una mancanza di chiarezza, a prescindere dalla buona fede, è infatti quello di lasciar trapelare forme di utilizzo della tecnologia "furbesche" od inappropriate e di indebolire la fiducia degli utenti con inevitabili ripercussioni sull'immagine del brand.

Privacy e sicurezza delle informazioni

Via via che la tecnologia avanza ed il canale online si va affermando come elemento strategico su cui costruire visibilità e relazioni, nonchè come valida alternativa al commercio tradizionale, aumentano, purtroppo, i fenomeni legati alla criminalità informatica.

Si tratta di fenomeni spesso favoriti dalla mancanza o dalla scarsità di misure protettive che producono effetti di grande impatto sul business, come la perdita di confidenzialità o di disponibilità delle informazioni, contribuendo a distruggere la fiducia che gli utenti ripongono, non solo nella tecnologia, ma anche nel brand.

La salvagardia delle informazioni, comprese quelle di natura personale, durante il loro intero ciclo di vita, rappresenta una pietra miliare nell'assicurare la sopravvivenza e la prosperità del business.

Per garantirla le organizzazioni devono sviluppare una propria consapevolezza interna, adottare le misure di sicurezza più adeguate in base ai rischi, revisionarle periodicamente ed esportare, infine, lo stesso atteggiamento proattivo all'esterno, nei confronti dei propri produttori, fornitori, distributori, agenti, ecc...

Nel momento in cui questi ultimi si presentano ed agiscono come "partner ufficiali" essi diventano una specie di estensione del brand, sul quale finiscono per proiettare inevitabilmente le conseguenze negative delle loro vulnerabilità, sia tecnologiche che organizzative.

Per impedire che ciò si verifichi è essenziale, tra le altre cose, richiedere ai propri partner il rispetto di linee guida di conformità ed esercitare gli opportuni controlli.

Frodi online

Si tratta di fatti collegati, sempre di più, ad abusi del brand perpetrati online,  generalmente basati sulla indebita inclusione dei suoi elementi caratteristici (logo, nome, slogan, ecc...) nel corpo dei messaggi di posta elettronica o negli elementi strutturali (metatag, titoli, àncore, ecc...) delle pagine web (brand spoofing).

Lo scopo è ovviamente quello di vincere la naturale diffidenza degli utenti ed attrarli verso qualcosa che appare veritiero e rassicurante, inducendoli a rivelare informazioni finanziarie o personali riservate (phishing) che vengono successivamente utilizzate per commettere altri crimini (es. furti d'identità o di denaro).

Peraltro, anche se gli illeciti sono commessi da soggetti od entità non affiliate ad un brand, il fatto che quest'ultimo compaia nelle risorse utilizzate contribuisce a creare una specie di "associazione di colpevolezza", con conseguenze facilmente immaginabili.

Inoltre gli attuali rimedi tecnologici, seppure necessari, non hanno ancora raggiunto la maturità per essere da soli sufficienti a contrastare tali fenomeni.

Questo vuol dire che, oltre ad un azione di costante monitoraggio online, è necessario che le organizzazioni prendano attivamente parte ad un opera di educazione e sensibilizzazione degli utenti.

La sfida del futuro

Non è facile conciliare il crescente fabbisogno informativo di oggi con le legittime aspettative che gli utenti ripongono nella privacy e nella sicurezza dei propri dati; queste necessità sono spesso confliggenti e l'unico modo per soddisfarle entrambe è adottare un atteggiamento equilibrato nel rispetto comunque dei limiti dettati dalla legge.

Le organizzazioni che riusciranno a raggiungere tale equilibrio, pur dimostrando di essere realmente in grado di proteggere i dati dei propri clienti e partner, acquisiranno uno eccezionale vantaggio competitivo, mentre le altre saranno costrette a subire perdite di fiducia e di valore del brand, oltre a difendersi dalle iniziative legali eventualmente intraprese nei loro confronti.

Photo courtesy: dimitri_c

Internet e privacy sul luogo di lavoro: come organizzare i controlli?

Traggo spunto dalla recente notizia di un provvedimento del garante della privacy, relativo ad un caso di abuso di strumenti informatici aziendali, per soffermarmi sulla questione della organizzazione dei controlli alla luce di quelle che sono ormai le linee guida per l'utilizzo di Internet e della posta elettronica in azienda.

Nel caso in esame il datore di lavoro, pur adottando un regolamento specifico e fornendo ai dipendenti istruzioni per l'uso della postazione informatica individuale, a seguito di alcuni disservizi causati sulla rete aziendale da un eccessiva attività di scaricamento dati (download), aveva allestito un sistema di monitoraggio degli accessi nei confronti di un dipendente.

Il sistema, organizzato sulla base di un proxy server con funzioni di caching abilitate, aveva permesso di svolgere, per la durata di circa nove mesi, attività di controllo che implicavano la registrazione in chiaro degli "accessi a tutti i siti web visitati […]  con evidenziazione anche dei relativi domìni", realizzando una forma di trattamento inammissibile sulla base dei seguenti profili di illiceità:

  • la natura sistematica e continuativa del tracciamento, a causa della sua durata prolungata e della particolare estensione delle informazioni catturate, ha comportato una violazione sia dell'art. 4, comma 1, della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) che vieta l'impiego di apparecchiature (compresi hardware e software) per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sia del principio di pertinenza e non eccedenza nella raccolta dei dati;
  • mancata attivazione da parte del datore di lavoro delle procedure previste dalla normativa nel caso in cui le funzionalità di controllo connesse all'utilizzo di un software siano motivate da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rsu oppure autorizzazione della direzione provinciale del lavoro);

Da tali conclusioni è scaturito il provvedimento che ha disposto il divieto di ulteriore trattamento delle informazioni raccolte nel corso del monitoraggio.

Ciò, oltre alle inevitabili ripercussioni sotto il profilo delle eventuali responsabilità connesse, potrebbe comportare anche delle limitazioni relativamente alla prova dei comportamenti scorretti dei lavoratori, tali da giustificare l'applicazione di sanzioni, compresa quella del licenziamento.

Organizzazione dei controlli

Per evitare le conseguenze appena viste, è fondamentale organizzare le attività di controllo in modo conforme alle prescrizioni di legge, per cui:

  • non si possono installare apparecchiature, di nessun tipo, preordinate ad un controllo a distanza dei lavoratori: in questo ambito si possono far rientrare i software che, in relazione al modo in cui sono progettati e/o configurati, permettano la memorizzazione o la riproduzione delle pagine web accedute o l'esplicazione di controlli protratti nel tempo;
  • sono ammessi per esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro sistemi di controllo indiretto, ma sempre nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e dei sindacati;

Altro aspetto da non sottovalutare è quello della gradualità delle verifiche: in linea generale i controlli dovrebbero avere per oggetto dati in forma aggregata.

Se dall'analisi di questi ultimi emergono elementi che fanno presumere utilizzi impropri o non consentiti degli strumenti aziendali, vanno emessi avvisi generalizzati, anche circoscritti a particolari aree di lavoro, con l'invito ad attenersi alle direttive aziendali.

Soltanto nel caso in cui, a seguito degli avvisi, le attività anomale non cessino sarà possibile procedere a controlli su base individuale.

Name squatting e social media: un nuovo pericolo per il brand ?

brand Da tempo sentiamo ormai parlare di cybersquatting, termine che indica la pratica di accaparramento dei nomi di dominio corrispondenti a marchi registrati o nomi di persone famose, messa in atto generalmente con lo scopo di lucrare sulla successiva operazione di trasferimento.

Come è noto questa tecnica integra una forma particolare di abuso: la presenza del nome di un brand in un dominio internet può infatti influire sull'indicizzazione delle sue risorse da parte dei motori di ricerca, indurre confusione negli utenti, vincere la loro diffidenza e realizzare un dirottamento di traffico; tutto questo si traduce in un indebito sfruttamento della notorietà e della fiducia di cui gode un brand, con ovvie negative ricadute per il legittimo titolare, in termini sia di perdita di profitti che di valore (brand equity).

Ora, mentre anni fa questo rischio poteva dirsi circoscritto ai soli domini internet, l'attuale evoluzione verso il web 2.0 ha accresciuto, di fatto, le probabilità di un suo verificarsi.

In particolare, con la diffusione dei media sociali ed il conseguente proliferare di piattaforme liberamente disponibili per la condivisione e la generazione dei contenuti (vedi blog od altri servizi come youtube, ning, ecc...), oggi è molto facile per chiunque registrare un account con un nome, in tutto od in parte, corrispondente a quello di un brand noto, senza dover dimostrare di averne un legittimo interesse.

E proprio l'esposizione non autorizzata di un brand all'interno di questi servizi può generare fenomeni di associazione con contenuti sgraditi, se non addirittura offensivi, diffusione di false notizie, falsa rappresentazione delle caratteristiche di prodotti o servizi ed altri effetti simili a quelli derivanti dal cybersquatting, con grave pregiudizio per chi ha investito tempo e denaro nello sviluppo del brand.

Il discorso si fa poi particolarmente delicato quando ad essere coinvolti sono i social networks: qui la presenza di un vasto bacino di utenza, composto da milioni di individui, ed altri meccanismi, come quello della viralità dei contenuti, rendono ogni uso indebito una potenziale bomba ad orologeria; e non si tratta di scenari soltanto ipotetici ma di rischi reali perchè:

  • le possibilità di abuso non mancano, a partire dalle cd. vanity url (facebook) alla possibilità di creare pagine, gruppi o, addirittura, social network tematici (es. ning);
  • non tutte le organizzazioni od aziende hanno provveduto a registrare od occupare nomi o risorse corrispondenti al brand di cui sono titolari (quante ce ne sono su Facebook ? e su Twitter ?);
  • poche organizzazioni attuano forme di monitoraggio costante di Internet alla ricerca di potenziali abusi;
  • non tutte le piattaforme offrono meccanismi o procedure per ovviare ad eventuali abusi (es. reclami, processi di risoluzione delle dispute, trasferimento degli account, ecc...);

Tutti fattori che consigliano quindi una immediata presa di coscienza del fenomeno, necessaria per prevenire e fronteggiare le situazioni che si presentano nel modo più idoneo, sia dal punto di vista tecnologico che legale.

Photo credit: dimitri_c

I social network si adeguino alle norme europee sulla tutela della privacy


Questo è il contenuto del messaggio, neanche tanto subliminale, che emerge da un documento del gruppo dei garanti europei, di cui all'art. 29 della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati personali, con lo scopo di fornire una chiara indicazione delle misure che i social network possono attuare per garantire la conformità delle loro piattaforme alle norme europee a tutela della privacy.

Vediamo alcuni punti salienti di questo intervento che prende in considerazione molti aspetti di un fenomeno ormai consolidato.

Applicabilità delle direttive europee

Partendo dall'art. 4 della direttiva 95/46, di cui il gruppo ha fornito più volte una intepretazione, anche con riferimento ad una analoga questione, si ritiene che nella maggior parte dei casi le disposizioni trovino applicazione nei confronti dei social network, anche quando questi ultimi abbiano il loro quartier generale in un paese situato al di fuori dello spazio economico europeo.

Titolarità dei dati

Nessun dubbio esiste sulla qualifica dei fornitori di SN come titolari dei dati (data controller) e destinatari dei conseguenti oneri, dal momento che essi possono determinare autonomamente gli strumenti, le modalità e le finalità dei trattamenti.

Ovviamente questa titolarità può essere assunta anche dai fornitori di applicazioni esterne, quando queste ultime siano incorporate ed utilizzate all'interno delle reti sociali.

Per gli utenti finali, invece, l'applicazione della normativa è, di regola, esclusa dal fatto che il trattamento dei dati avviene nell'ambito di attività di carattere prevalentemente personale o domestico.

Tuttavia questa eccezione non opera quando gli utenti agiscono per conto di associazioni od organizzazioni di qualsiasi tipo o quando l'utilizzo della piattaforma è finalizzato a soddisfare obiettivi di carattere commerciale, politico od anche caritatevole, con la conseguente assunzione delle responsabilità tipiche dei titolari di dati ai quali, dunque, gli utenti stessi vanno equiparati.

Curiosamente nel documento si ritiene plausibile che un elevato numero di contatti possa essere indizio del fatto che un utente non stia trattando dati nell'ambito di attività personali e sia, quindi, da considerare come titolare.

Misure di sicurezza

In questo ambito è importante il richiamo che il gruppo di lavoro fa sulla necessità di adottare, sia in fase di progettazione che di funzionamento del sistema o dei sistemi di trattamento, le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, effettivamente richieste sulla base dell'analisi dei rischi e della natura dei dati trattati.

Quindi non il solito riferimento alle misure minime che, spesso, lasciano il tempo che trovano, ma a misure realmente proporzionate all'entità misurata del rischio, in relazione al quale non va dimenticato il contesto generale in cui gli SN operano, cioè Internet.

Informazioni e dati sensibili degli utenti

Oltre a ricevere l'informativa prevista dall'art. 10 della direttiva, gli utenti andrebbero avvertiti dei rischi che corrono rendendo noti dati ed informazioni di natura personale, così come del fatto che il caricamento di immagini relative ad altri individui non può avvenire senza il consenso di questi ultimi.

Maggior rigore va invece dimostrato nel trattamento di dati sensibili, possibile soltanto con il consenso esplicito degli interessati.

A questo proposito si reputa opportuno che, nel caso in cui la form del profilo contenga campi relativi ad informazioni sensibili (razza, religione, orientamento politico, ecc...), il fornitore chiarisca esplicitamente che il riempimento di questi campi non è in alcun modo sollecitato ma completamente facoltativo.

Trattamento dei dati di terzi

Molte piattaforme consentono di inserire in vario modo dati relativi ad altre persone, non iscritte al network, in contrasto con la norma generale secondo cui il trattamento può avvenire soltanto in presenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 della direttiva 95/46 (consenso, esecuzione di un contratto o di un obbligo di legge, ecc...).

Ancora peggio appare la creazione automatizzata di profili sulla base della aggregazione dei dati, conferiti indipendentemente da altri utenti, inclusi quelli concernenti le relazioni sociali dedotti, tramite inferenza, da rubriche personali.

Marketing

Il marketing diretto è una delle principali attività sulle quali si basa attualmente il modello di business delle reti sociali.

Se per tali attività si utilizzano dati personali degli utenti e servizi che rientrano nell'ambito del concetto delle comunicazioni elettroniche (es. email), andranno conseguentemente applicate le prescrizioni delle direttive 95/46 e 2002/58 (e-privacy).

Conservazione dei dati

In generale nessuna politica di conservazione può essere applicata nel caso in cui sia richiesta la cancellazione di un account.

I dati relativi agli utenti bannati, ma solo quelli identificativi, possono essere conservati, previa informativa, per un periodo massimo di 1 anno.

L'inutilizzo del servizio per un determinato periodo di tempo deve comportare la disattivazione dell'account ed, eventualmente, la sua successiva cancellazione.

Diritti degli interessati e tutela dei minori

Vanno riconosciuti a tutti coloro i cui dati vengono trattati, a prescidere dal fatto che si tratti di utenti o meno della piattaforma.

Gli interessati dovrebbero essere messi in condizione di esercitare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione attraverso l'adozione di misure efficaci come, ad esempio, l'indicazione in home page dell'ufficio al quale sottoporre tutte le richieste e le questioni concernenti la privacy.

Ulteriori misure vanno inquadrate nell'ambito di una strategia di protezione dei dati dei minori: si parla a tale proposito di iniziative di accrescimento della consapevolezza, del divieto di raccogliere dati sensibili e di svolgere attività di marketing diretto, della separazione logica tra le comunità di adulti e minori e dell'adozione di tecnologie che migliorano la privacy (impostazioni amichevoli, popup di avvertimento, software di verifica dell'età).

Sarà ora interessante vedere quale atteggiamento vorranno assumere i fornitori di SN di fronte a questo parere che, pur non avendo forza di legge, rappresenta pur sempre un opinione autorevole e testimonia la posizione che l'Europa intende assumere nella protezione dei diritti fondamentali dell'individuo, come quello alla privacy ed alla protezione dei suoi dati.

Personalmente ritengo che la futura leadership si giocherà anche sul terreno della credibilità e dell'immagine alle quali contribuiranno, in maniera significativa, l'atteggiamento di apertura verso le problematiche citate e gli sforzi da compiere in direzione della compliance.

Photo courtesy: spekulator

Link ad approfondimenti

Marketing: il consenso all'uso dei dati personali deve essere libero

Ancora una pronuncia del garante della privacy sulle caratteristiche del consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità promozionali o di marketing e sulle modalità con le quali dovrebbero essere realizzate le maschere di registrazione dei dati (cd. form) su web per consentire una corretta manifestazione di volontà da parte degli interessati.

Nel caso specifico, che ha riguardato una società specializzata nella vendita online di biglietti per eventi di vario genere, l'autorità ha ribadito che:

gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare; tale capacità di autodeterminazione non è assicurata quando si assoggetta la fruizione di beni e servizi alla preventiva autorizzazione a trattare i dati conferiti anche per finalità diverse, quali sono quelle di profilazione e promozionale;

Quindi, in poche parole, non si può negare un servizio a chi non vuole fornire i propri dati personali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio stesso. Ogni altro trattamento per differenti finalità deve essere, invece, preceduto da un consenso libero e specifico (cioè riferito alla singola finalità).

Nel caso in cui il consenso venga acquisito attraverso Internet, occorre anche che le relative pagine web facciano uso di elementi in grado di consentire agli interessati la libera manifestazione, positiva o negativa, della propria volontà (es. mediante caselle di spunta differenti per ogni finalità, non preselezionate).

Internet e sistemi di filtraggio del traffico tra prassi e legalità

filtri adsl internet Il traffic shaping è un metodo di gestione di una rete attuato per forzarne ("modellare", da cui deriva il termine) l'operatività secondo determinati parametri o regole.

Si tratta di tutte quelle misure tecniche che hanno come effetto quello di:

  • limitare l'occupazione di banda (byte trasmessi/ricevuti)
  • impedire un certo tipo di traffico
  • interrompere artificiosamente un flusso di comunicazione (es. quando l'occupazione di banda supera una certa soglia o perdura oltre un certo periodo di tempo)

Metodi e ragioni del controllo

In molti casi il controllo del traffico presuppone una attività di analisi e di filtraggio basata sui protocolli di rete (es. bittorrent) o sul tipo di risorsa richiesta (es. url di un video/audio in streaming), ma non c'è ancora completa chiarezza al riguardo.

In generale le ragioni per cui questa pratica viene attuata, spesso in modo occulto e poco trasparente, sono riconducibili alla esigenza di evitare problemi di:

  • operatività: il gestore di una rete può offrire una ampiezza di banda limitata, rispetto al numero degli utilizzatori, e, quindi, ricorre a forme di limitazione del traffico per non dover procedere all'acquisto di capacità di banda supplementare
  • legalità: si vuole evitare qualsiasi rischio di incorrere in forme di corresponsabilità, bloccando o limitando l'accesso a protocolli e risorse che possono costituire veicolo di scambio e diffusione di materiale protetto (es. diritti d'autore)

Considerazioni legali

Il traffic shaping può ritenersi legale se adottato in una rete privata (es. una lan aziendale), mentre non sempre può dirsi altrettanto nell'ambito della fornitura al pubblico di un servizio di comunicazione elettronica.

In questo caso, infatti, gli utenti pagano un corrispettivo per ottenere un accesso ad Internet che, in mancanza di una esplicita indicazione contraria, dovrebbe intendersi illimitato dal punto di vista dei protocolli utilizzabili e delle risorse accessibili.

C'è quindi, innanzitutto, un problema di chiarezza delle condizioni generali di contratto, tra le quali vanno ricomprese anche le notizie sulle caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio che rappresentano informazioni essenziali dell'offerta.

Queste informazioni dovrebbero non soltanto ammettere l'eventuale utilizzo di filtri, ma contenere una specifica indicazione dei limiti che ne derivano, in termini di protocolli bloccati, fasce orarie in cui le limitazioni sono attive, ampiezza di banda massima, numero massimo delle connessioni consentite, ecc...

Eventuali carenze od omissioni informative possono, dunque, essere viste come fonte di una responsabilità contrattuale del fornitore, proprio perchè l'utente ha il diritto di godere, per contratto, di un accesso incondizionato.

Inoltre, in un caso verificatosi, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che l'informazione omessa o non veritiera sull'esistenza di sistemi di filtraggio sia qualificabile come pratica commerciale scorretta, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a limitare od escludere la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio.

Purtroppo dimostrare l'esistenza di meccanismi di filtraggio del traffico è ancora molto difficile, anche se, per far fronte a questa esigenza, sono in fase di sviluppo alcuni progetti (vedi approfondimenti).

Per questo motivo può essere molto utile valutare attentamente tutte le condizioni contrattuali e le caratteristiche tecniche del servizio offerto, prima della stipula del relativo contratto, chiedendo ed ottenendo eventualmente, meglio se in forma scritta, rassicurazioni da parte del fornitore.

Approfondimenti

Photo credit: karmarat