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Convenzione di Budapest: la legge di ratifica è in gazzetta ufficiale
Nella gazzetta ufficiale n. 80 del 4/4/2008 - Suppl ordinario n. 79 è stata pubblicata la legge 18 marzo 2008, nr. 48 di ratifica ed esecuzione della convenzione di Budapest del 2001 concernente la criminalità informatica.
La legge prevede alcune modifiche ai codici penale e di procedura penale, al decreto legislativo 231/2001 (responsabilità degli enti da reato) ed al decreto legislativo 196/2003 (codice della privacy).
Per quanto riguarda le varie ipotesi di reato, oltre alla "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico", vengono punite alcune condotte specifiche di danneggiamento dei sistemi informatici, la falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica e la frode informatica del certificatore di firma elettronica.
Le modifiche al decreto legislativo 231/2001 riguardano nuove ipotesi di responsabilità degli enti e delle società nel caso di commissione, da parte dei soggetti apicali o sottoposti a vigilanza e controllo, dei seguenti reati:
Alla luce di queste ultime modifiche gli enti e le società avranno l'onere di modificare o adottare nuovi modelli organizzativi e di controllo che prendano in adeguata considerazione i rischi di commissione dei reati informatici ed adottino le opportune contromisure per prevenirli.
La legge è entrata in vigore a partire dal 5/4/2008.
La legge prevede alcune modifiche ai codici penale e di procedura penale, al decreto legislativo 231/2001 (responsabilità degli enti da reato) ed al decreto legislativo 196/2003 (codice della privacy).
Per quanto riguarda le varie ipotesi di reato, oltre alla "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico", vengono punite alcune condotte specifiche di danneggiamento dei sistemi informatici, la falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica e la frode informatica del certificatore di firma elettronica.
Le modifiche al decreto legislativo 231/2001 riguardano nuove ipotesi di responsabilità degli enti e delle società nel caso di commissione, da parte dei soggetti apicali o sottoposti a vigilanza e controllo, dei seguenti reati:
- tutte le nuove fattispecie previste
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- detenzione o diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Alla luce di queste ultime modifiche gli enti e le società avranno l'onere di modificare o adottare nuovi modelli organizzativi e di controllo che prendano in adeguata considerazione i rischi di commissione dei reati informatici ed adottino le opportune contromisure per prevenirli.
La legge è entrata in vigore a partire dal 5/4/2008.
Il senato approva la ratifica della convenzione di Budapest

Apprendo la notizia che il Senato ha approvato in data 27 febbraio 2008 il disegno di legge di ratifica della convenzione di Budapest del 2001 sulla criminalità informatica.
Quanto avevo già espresso nel mio precedente post rimane perciò valido: in particolare nel testo del Senato è prevista l'introduzione nel decreto legislativo 231/01 del nuovo articolo 24-bis che prevede, non soltanto l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ma, in caso di condanna, anche delle sanzioni interdittive.
Ora bisognerà attendere la pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.
In futuro, forse, nessuna scusante per la (in)sicurezza informatica
In data 20 febbraio 2008 la camera dei deputati ha approvato il disegno di legge nr. 2807 sulla ratifica ed esecuzione della convenzione di Budapest del 2001 relativa alla criminalità informatica.
Ora bisognerà attendere l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.
Al di là delle modifiche alle norme del codice penale e di procedura penale, vorrei fare una breve considerazione sul potenziale allargamento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di commissioni dei reati informatici che verrebbe ad essere prevista dal nuovo articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231.
Con le dovute eccezioni l'Italia, come si sa, è un paese nel quale la sicurezza informatica viene ancora percepita dalla maggior parte delle aziende come un fattore di puro costo che frena il business anzichè renderlo più competitivo.
Per combattere questa pericolosa tendenza c'è sicuramente bisogno di un opera di educazione lunga e continua che non può però prescindere dall'esistenza di un adeguato supporto normativo.
In passato una certa inversione di tendenza è già stata parzialmente attivata con il decreto legislativo 196/03 che, nella prospettiva di garantire una adeguata protezione dei dati personali, ha finito per codificare nel nostro ordinamento giuridico alcune tra le più note best practices in materia di sicurezza (la maggior parte delle quali è contenuta nell'allegato B).
Forse la probabile ratifica della convenzione potrebbe dare una ulteriore scossone in questa direzione tanto più che, per effetto della modifica citata, la sicurezza IT dovrebbe essere inglobata, molto più di quanto non lo sia attualmente, nelle strategie di corporate governance e di controllo interno delle persone giuridiche.
Ora bisognerà attendere l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.
Al di là delle modifiche alle norme del codice penale e di procedura penale, vorrei fare una breve considerazione sul potenziale allargamento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di commissioni dei reati informatici che verrebbe ad essere prevista dal nuovo articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231.
Con le dovute eccezioni l'Italia, come si sa, è un paese nel quale la sicurezza informatica viene ancora percepita dalla maggior parte delle aziende come un fattore di puro costo che frena il business anzichè renderlo più competitivo.
Per combattere questa pericolosa tendenza c'è sicuramente bisogno di un opera di educazione lunga e continua che non può però prescindere dall'esistenza di un adeguato supporto normativo.
In passato una certa inversione di tendenza è già stata parzialmente attivata con il decreto legislativo 196/03 che, nella prospettiva di garantire una adeguata protezione dei dati personali, ha finito per codificare nel nostro ordinamento giuridico alcune tra le più note best practices in materia di sicurezza (la maggior parte delle quali è contenuta nell'allegato B).
Forse la probabile ratifica della convenzione potrebbe dare una ulteriore scossone in questa direzione tanto più che, per effetto della modifica citata, la sicurezza IT dovrebbe essere inglobata, molto più di quanto non lo sia attualmente, nelle strategie di corporate governance e di controllo interno delle persone giuridiche.