Privacy e certificati di malattia: nessuna diagnosi in assenza di disposizione contrarie

I datori di lavoro non sono legittimati a raccogliere i certificati medici di malattia dei dipendenti con l'indicazione della relativa diagnosi in assenza di contrarie e specifiche disposizioni.

Ne deriva che il lavoratore assente può e deve far pervenire al datore di lavoro un certificato con la sola indicazione della prognosi e della data di inizio e della durata della condizione di malattia, essendo ciò sufficiente anche ai fini del riconoscimento dei congedi per malattia.

E' questo quanto emerge da un provvedimento con il quale il garante ha vietato ad una amministrazione pubblica il trattamento dei dati relativi allo stato di salute del personale scaturenti dalla indicazione della diagnosi medica.

Fonte: Niente diagnosi nei certificati di malattia

Informativa sulla privacy: se incompleta scattano le sanzioni

Anche nel caso di informazioni raccolte attraverso il web, così come in ogni altra ipotesi di trattamento di dati personali, ai soggetti interessati deve essere resa preventivamente una idonea informativa.

Per tale deve intendersi una comunicazione comprendente le informazioni elencate nell'art. 13 del d.lgs. 196/03 (finalità e modalità di trattamento, soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, estremi identificative del titolare e del responsabile, ecc...).

In mancanza, infatti, l'autorità di controllo può contestare l'illecito di omessa od inidonea informativa previsto dall'art. 161 del codice e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di entità variabile in relazione alla gravità del fatto.

E' questo ciò che risulta da un provvedimento con il quale il garante della privacy ha, oltrettutto, ribadito la natura personale di dati come l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefonia mobile.

Fonte: Il garante sanziona le informative incomplete

Localizzazione e geo-tecnologie: un asset del marketing mix o un allarme privacy ?

236994_1484 Riporto un mio contributo, estratto dal mio ultimo ebook, e pubblicato sul portale della business community Eccellere.

La diffusione e l'evoluzione delle tecnologie di comunicazione mobili alimenta la continua ricerca di nuove opportunità di business che siano in grado di catalizzare l'attenzione, dal punto di vista commerciale, di un bacino di utenti davvero enorme, non soltanto a livello nazionale, ma anche comunitario.

La possibilità di determinare, tramite la rete satellitare GPS o quella cellulare, la posizione di qualunque individuo od oggetto sul globo terrestre, abbinata ad una ritrasmissione di questi stessi dati mediante tecnologie "always-on", come quelle GPRS/UMTS, rende oggi tecnicamente possibile la fornitura di servizi a valore aggiunto basati sulla localizzazione, indicati con la sigla LBS acronimo di Location Based Services.

Dato che il concetto di localizzazione può assumere una portata differente, a seconda delle finalità perseguite, tali servizi hanno conseguentemente un campo di applicazione molto vasto che abbraccia le applicazioni destinate alla navigazione su strada, alla gestione delle emergenze ed alla sicurezza delle persone, delle cose o degli animali, ma anche quelle relative all'intrattenimento, alla comunicazione sociale ed a quella di natura commerciale (informazioni sulla vicinanza di ristoranti, alberghi, centri commerciali, stazioni di rifornimento, ecc....).

In particolare la diffusione di informazioni di natura promozionale attraverso questo canale rappresenta, per lo più, il risultato dello sviluppo di apposite strategie di marketing geografico dirette a definire le azioni più appropriate in relazione al particolare ambito territoriale in cui si trova od opera una determinata realtà.

Siamo quindi in presenza di strumenti innovativi che possono inserirsi, a pieno titolo, nell'ambito del processo di pianificazione ed implementazione del marketing mix.
Ma, c'è un ma, non possiamo dimenticare alcune questioni di natura giuridica, specificamente connesse con la tutela della riservatezza, che vanno prontamente affrontate.

Da un punto di vista tecnologico il funzionamento dei sistemi di localizzazione può essere incentrato su una rete cellulare oppure esterno, a seconda che la sorgente delle informazioni rientri o meno sotto il controllo di un operatore di comunicazioni elettroniche.
Alla prima categoria appartengono le reti GSM/UMTS, mentre nel secondo gruppo rientrano la rete satellitare GPS (Global Positioning System), Galileo, i sistemi di posizionamento peer-to-peer o quelli basati su ponti radio o su reti wireless.

L'architettura complessiva prevede, di regola, il coinvolgimento di tre entità: un fornitore di servizi, l'utente ed un operatore che agisce da intermediario, trasmettendo i dati di localizzazione al fornitore che li combina con quelli geografici per erogare i servizi richiesti.
E' chiaro quindi che, nell'ambito del funzionamento di questa architettura, i dati relativi all'ubicazione assumono un ruolo centrale.

D'altra parte essi riguardano spesso una persona fisica, identificata od identificabile e, nella misura in cui consentono di determinare il posizionamento di quest'ultima, finiscono per acquisire un valore commerciale non trascurabile.

Proprio per queste ragioni la normativa, anche europea, prevede che tutte le parti coinvolte nella fornitura di servizi basati su dati di ubicazione debbano attenersi ai principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, soprattutto per ciò che riguarda il consenso, specifico ed informato, della persona interessata, e l'adozione di opportune misure di sicurezza concernenti l'accesso ai dati e la durata della loro conservazione, come del resto ribadito anche dal gruppo europeo dei garanti della privacy.

In questo modo si garantisce un approccio che, senza sminuire il valore e la portata dei servizi che possono essere resi, soddisfa l'esigenza, altrettanto importante, di evitare il rischio che il trattamento di questi dati possa tradursi in  una indebita invasione della sfera di riservatezza e di dignità della persona umana.

Photo credit: Rotorhead

Social media: come sfruttarli proteggendo la nostra privacy ?

Segnalo che sul blog di Luigi Centenaro, autore di un interessantissimo ebook gratuito dal titolo Personal Branding con i Social Media, è stato pubblicato un mio guest post con lo stesso titolo.

Ringrazio Luigi per la gentilezza di avermi ospitato sul suo blog ed attendo fiducioso i vostri commenti.

I modelli organizzativi del d.lgs. 231/01 e la criminalità informatica: chi, cosa, come e quando

772806_83558378 La criminalità informatica è un fenomeno ormai noto a tutti e reso ancora più familiare, se vogliamo, dal clamore che, spesso, si accompagna alle notizie di attacchi o di violazioni di sicurezza diffuse dagli organi di informazione.

Tradizionalmente la figura del criminale informatico si identifica con quella del soggetto che, per profitto proprio o dell'associazione criminosa cui appartiene, si dedica con regolarità a violare i sistemi informatici altrui.

Tuttavia la crescita di importanza dell'ICT in risposta alla sua diffusione a vari livelli della società e, soprattutto, in realtà aziendali od organizzative eterogenee, dove più avvertite sono le esigenze di competitività, automazione ed ottimizzazione dei processi che tali tecnologie consentono di soddisfare, rende rilevante, dal punto di vista statistico, la probabilità che i reati informatici possano essere commessi anche dai soggetti che occupano posizioni di vertice oppure, per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, dai soggetti ad essi subordinati.

La convenzione di Budapest del 2001, ratificata e resa esecutiva con legge 18 marzo 2008, n. 48, ha cercato di fornire una soluzione al problema della cyber criminalità, sotto forma di un maggiore stimolo alla prevenzione, attraverso la previsione di una specifica ed autonoma forma di responsabilità in capo agli enti forniti di una personalità giuridica, alle società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica, quando gli illeciti siano commessi nel loro interesse od a loro vantaggio.

L'unico rimedio per far fronte a questa responsabilità è quello che consiste nella adozione ed efficace implementazione dei modelli organizzativi previsti dal d.lgs. 231/01 che disciplina la materia della responsabilità da reato, non soltanto di matrice informatica, degli enti collettivi.

Cosa sono i modelli organizzativi ?

Possono ritenersi un insieme di misure di natura differente (organizzativa, tecnologica, finanziaria, formativa, ecc...) dirette a prevenire la commissione di alcune tipologie di illecito, tra cui anche quelli informatici.

Prima di poter essere applicate queste misure vanno, ovviamente, identificate attraverso una analisi, il cui scopo è definire quali sono le aree operative, organizzative o tecnologiche nelle quali il rischio della commissione dei reati si presenta come probabile.

I modelli (misure) vanno documentati per iscritto, devono essere efficacemente adottati e supportati da ulteriori attività:

  • la costituzione di un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli
  • la verifica periodica e l'aggiornamento
  • la predisposizone di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure identificate
  • l'adempimento di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza

Come si configura l'adozione ed attuazione dei modelli ?

Non si tratta di un obbligo ma, piuttosto, di un onere necessario per evitare la responsabilità.
Questo significa che la mancata adozione dei modelli non è sanzionata in modo autonomo ma solo come comportamento passivo che non ha evitato la commissione degli illeciti.

In che cosa consiste la responsabilità da reato ?

Nella applicazione di sanzioni differenti a seconda della gravità del fatto e del comportamento dell'ente: in pratica accanto a sanzioni pecuniarie ed alla confisca sono previste sanzioni interdittive (ad es. interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, ecc...) ed accessorie (pubblicazione della sentenza di condanna).

Quando devono essere adottati i modelli ?

Non c'è una scadenza precisa ma è ovvio che prima si adottano modelli efficaci e prima si riduce il rischio della commissione dei reati e, di conseguenza, dell'addebito di responsabilità che ne può derivare.

Photo credit: scol22