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Privacy e sicurezza di smartphone e tablet. Utili, ma non immuni da rischi

Articolo parzialmente modificato, pubblicato anche su Gruppo TakeITEasy.

Smartphone e tablet sono, tra le periferiche hardware, quelle che maggiormente trainano un segmento di mercato che, analogamente a molti altri, risente della crisi in una certa misura. Questo si deve, in parte, al fenomeno della consumerizzazione dell’IT che si sta diffondendo, anche grazie alla presa che lo slogan “porta il lavoro sempre in tasca con te” esercita sulle aziende, spingendole a fare investimenti in questo settore, con grande gioia dei vendor.

Si tratta di un fenomeno abbastanza consolidato, almeno secondo le indagini effettuate che parlano di un 88% del campione di riferimento (600 aziende in 17 paesi), i cui dipendenti utilizzano sul posto di lavoro i dispositivi citati non solo per la gestione della posta elettronica e l’accesso ai social network, ma anche per  le applicazioni aziendali, CRM in primis.

La stessa ricerca, inoltre, evidenzia una propensione alla spesa nel settore che, per le aziende italiane, si attesta intorno al 28% del budget IT.
Quale è il punto allora ? Cominciamo col dire che non è tutto oro quel che luccica: non possiamo certo negare l’utilità della tecnologia, in generale, e di questa in particolare, a condizione che non diventi un mezzo di eterna schiavitù dal lavoro, ma dobbiamo adottare una prospettiva più ampia, integrale, che tenga conto anche dei rischi e dei profili di responsabilità per le aziende che decidono di investire in essa.

Questioni da considerare

  • smartphone e tablet stanno diventando strumenti elettronici di trattamento dei dati personali, di cui l’azienda è titolare (es. dati dei clienti, dipendenti/collaboratori, ecc…), con conseguente applicabilità degli obblighi di protezione del T.U privacy (D.Lgs. 196/03);
  • con questi dispositivi gli utenti aziendali accedono ad Internet, per cui gli eventuali illeciti commessi sulla rete (si pensi ad ipotesi di download illegale di risorse protette, di diffamazione, ecc…) possono comportare a carico dell’azienda profili di corresponsabilità civile, per omessa adozione di controlli e misure di sicurezza;
  • l’uso dei dispositivi è spesso “promiscuo”, cioè riguarda sia gli aspetti lavorativi che quelli concernenti la vita privata dell’utilizzatore (es. dati finanziari, home banking, foto di famiglia, ecc…), per cui anche i dati di quest’ultimo sono a rischio (es. furti di identità);
  • possibilità di tracciamento e/o profilazione dell’utente, a sua insaputa, attraverso dati univoci (codice IMEI e numero di telefono) e moduli GPS (tra l’altro la geolocalizzazione integrare una forma di controllo a distanza dell’attività lavorativa, con le ben note problematiche di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori);
  • se non adeguatamente custoditi tali strumenti possono essere facilmente smarriti o rubati, con tutte le conseguenze che ne derivano (si tratta del primo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • la trasportabilità dei dispositivi favorisce l’esternalizzazione di dati e servizi (es. cloud computing);
  • una insufficiente conoscenza od “alfabetizzazione informatica” dell’utilizzatore può comportare una rivelazione non intenzionale di dati personali o confidenziali (si tratta del secondo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • una dismissione impropria, nel caso di sostituzione, mette a rischio i dati, se questi ultimi non sono prontamente cancellati in modo sicuro (si tratta del terzo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • trattandosi di una tecnologia relativamente nuova, il livello della sicurezza delle applicazioni e dei moduli software non è ancora sufficientemente affidabile, anche per via di una distribuzione poco tempestiva degli aggiornamenti;
  • le clausole e/o condizioni di utilizzo delle applicazioni sono poco chiare, soprattutto per gli aspetti relativi al trattamento ed alla sicurezza delle informazioni, comprese quelle di natura personale;
  • esiste una miriade di fonti, poco o per nulla attendibili, dalle quali possono essere scaricate applicazioni potenzialmente nocive (il fenomeno del mobile malware è in fortissima ascesa);

Naturalmente questo elenco non vuole avere carattere di esaustività, però parliamo in generale di aspetti ben documentati (vedi approfondimenti) che non possono essere ignorati ma devono essere gestiti in modo adeguato, per evitare che il ricorso alla tecnologia, allo scopo di migliorare ed ottimizzare il funzionamento di una struttura aziendale o professionale (si, perchè la questione può riguardare anche i professionisti, specie quelli deontologicamente vincolati ad obblighi di segretezza più ampi del semplice diritto alla riservatezza), si trasformi in un boomerang di eventi causativi di responsabilità che ne azzerano completamente l’utilità.

Consigli per l’uso

Alcuni consigli ed azioni da intraprendere per un uso ottimale della tecnologia mobile, da parte di aziende e professionisti, sono i seguenti:

  • fare una analisi dei rischi (organizzativi, tecnologici, legali) ed adottare le opportune misure di sicurezza, soprattutto quelle minime ed idonee richieste dal T.U privacy;
  • valutare attentamente le clausole dei contratti con i produttori dei dispositivi e del software di sistema e con gli operatori di telecomunicazione che li commercializzano con il proprio brand;
  • valutare attentamente le condizioni legali d’uso delle applicazioni mobile installate sui dispositivi;
  • predisporre regolamenti per un corretto utilizzo (trattandosi di strumenti aziendali che accedono ad Internet ed alla posta elettronica, essi potrebbero rientrare nell’ambito applicativo del provvedimento del garante del 1 marzo 2007);
  • impedire l’installazione, l’accesso e l’uso di applicazioni di dubbia od illecita provenienza;
  • formare adeguatamente gli utenti, soprattutto per quanto concerne rischi e responsabilità aziendali;
  • predisporre regolamenti per gestire i casi di dismissione dei dispositivi e le procedurre per la sicura cancellazione dei dati;

Approfondimenti

  1. Smartphone e tablet: scenari attuali e prospettive operative
  2. Smartphone: information security risks, opportunities and recommendations for users
  3. Top ten smartphone risks
  4. Smartphone secure development guidelines
  5. Data leakage resulting from device loss or theft

Impresa, tecnologia ed informazioni: rischi e considerazioni legali

875413_47541979 Le imprese oggi si trovano a doversi interfacciare, a vari livelli, con la tecnologia e gli strumenti, per gestire quantitativi sempre più ingenti di dati ed informazioni rilevanti nel contesto o per l’andamento aziendale.

Se da un lato è pressoché impossibile rinunciare al ruolo strategico e di supporto che il binomio tecnologia ed informazioni garantisce nella ottimizzazione delle attività aziendali e, quindi, nel mantenimento di adeguati livelli di competitività, efficienza e sviluppo, dall'altro non si può dimenticare che questi vantaggi hanno dei costi, di cui si tende spesso a considerare la sola componente economica.

In realtà, però, i costi hanno anche una dimensione in termini di acquisizione di consapevolezzaorganizzazione e gestione; infatti, è difficile poter parlare di vantaggi se strumenti ed informazioni vengono utilizzati in modo non adeguato, esponendo l'organizzazione a rischi inutili, tra cui quelli di natura tecnologica (es. violazioni della riservatezza delle informazioni, ecc...) e legale (es. non conformità, inadempimenti contrattuali, richieste risarcitorie, ecc...).

Perciò questa considerazione mi offre lo spunto per provare a delineare in modo schematico, senza alcuna pretesa di esaustività, le questioni di natura legale che una impresa informatizzata si trova, inevitabilmente, a dover fronteggiare se vuole beneficiare dei vantaggi della tecnologia, proteggendo nel contempo se stessa ed il valore delle informazioni che detiene e gestisce. Mi riferisco principalmente ad aspetti nei quali la gestione delle informazioni e/o l'uso della tecnologia comportano:

  • obblighi di compliance, cioè conformità a leggi, regolamenti, standard di settore o accordi tra le parti;
  • oneri particolari di tutela nei confronti dei soggetti attraverso i quali l'azienda opera (es. dipendenti) o con i quali interagisce (es. fornitori, clienti, competitors, pubblica amministrazione, ecc...);

Partendo da una classificazione per macroaree, si possono individuare i seguenti domini applicativi:

  • privacy: uso delle risorse aziendali (es. internet, posta elettonica, telefonia mobile e fissa), SaaS, cloud computing, biometria, videosorveglianza, RFID, geolocalizzazione, voip, marketing, social networks;
  • tutela della reputazione: protezione del brand online (es. name squatting);
  • contrattualistica: outsourcing, accordi sui livelli di servizio (Service Level Agreement, SLA), SaaS, cloud computing, social media marketing, accordi di riservatezza (Non-Disclosure Agreement, NDA), connettività Internet, telefonia, voip, fornitura e manutenzione dell'hardware, sviluppo, fornitura e manutenzione del software;
  • informazioni aziendali: protezione delle informazioni segrete (es. know-how);
  • proprietà intellettuale:diritto d'autore (es. contenuti online, prodotti audio/visivi, software, Digital Rights Management, ecc...);
  • proprietà industriale: marchi, brevetti, disegni e modelli;
  • rapporti con la pubblica amministrazione digitale: posta elettronica certificata, conservazione sostitutiva dei documenti, fatturazione elettronica;
  • responsabilità amministrativa: prevenzione dei reati informatici e di quelli contro il diritto d'autore, modelli organizzativi e di controllo;

Photo courtesy: darktaco

Pubblicità comportamentale online: quali regole per la privacy ?

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Tra le varie forme di pubblicità esistenti, quella "online" rappresenta, senza dubbio, un segmento molto dinamico ed importante per lo sviluppo di un economia legata alla rete Internet.

Esistono, però, degli aspetti di legalità da considerare, soprattutto per quanto riguarda la cd. pubblicità comportamentale, termine con il quale si indica il tracciamento degli utenti in rete, attuato con lo scopo di derivare dall'osservazione delle loro azioni un profilo comportamentale che funga da base per la trasmissione di messaggi pubblicitari "personalizzati" [...]

A causa della invasività delle principali tecniche di tracciamento, nonchè della loro, pressocchè totale,  invisibilità per gli utenti, questa pratica presenta aspetti che possono incidere significativamente sulla protezione dei dati personali e della vita privata perchè, almeno potenzialmente, offre la possibilità di ricostruire, in modo molto dettagliato, le attività online degli interessati, a totale insaputa di questi ultimi.
Per questo motivo essa viene presa in grande considerazione da tutti i legislatori e le autorità di protezione nazionali ed europei; proprio in questo ambito, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (l'organismo rappresentativo delle autorità di protezione europee), ha adottato nel 2010 un parere che fornisce un quadro giuridico di riferimento abbastanza articolato.

Tecniche e strumenti di tracciamento

Sono per lo più basati sull'elaborazione lato client delle informazioni derivanti da motori di ricerca e dall'apparecchiatura terminale dell'utente, con una predominanza dei cd. cookies, frammenti di testo memorizzati e, successivamente, recuperati dal sistema dell'utente con lo scopo di alimentare ed identificare il  profilo comportamentale di quest'ultimo.

Dei cookies si è occupata recentemente anche ENISA - Agenzia Europea per la sicurezza delle informazioni e della rete - con un documento ufficiale (in lingua inglese) intitolato "Bittersweet cookies. Some security and privacy considerations".

Inoltre esistono anche i cd. flash cookies, la cui adozione è in forte aumento perchè consentono di superare le limitazioni insite nella cancellazione (al momento della chiusura del browser) o nel rifiuto (attraverso le impostazioni di privacy) dei cookies tradizionali; tra l'altro, i flash cookies non possono essere cancellati mediante le impostazioni tradizionali di privacy di un web browser, essendo la loro gestione separata e, come tale, poco conosciuta dagli utenti non esperti (vedi Come cancellare i flash cookies dal proprio sistema).

Le regole applicabili

Secondo l'interpretazione fornita, la pubblicità comportamentale soggiace alle disposizioni delle direttive e-privacy (2002/58/CE) e privacy (95/46/CE) o, meglio, della relativa normativa italiana di attuazione, vale a dire il T.U privacy (D.Lgs. 196/2003). Peraltro, la direttiva e-privacy è stata modificata dalla recente direttiva 2009/136/CE che dovrebbe ricevere attuazione nel territorio italiano entro la data del 25 maggio 2011.

Partendo dalla direttiva e-privacy (art. 5, par. 3), risulta che per memorizzare od accedere lecitamente ad informazioni archiviate nell'apparecchiatura terminale di un utente sia necessario il consenso preventivo ed informato dell'interessato.

Le informazioni cui si fa riferimento possono essere di qualsiasi tipo (es. cookies), e non necessariamente dati di natura personale, poichè l'obbligo opera in funzione generica di protezione di un aspetto della vita privata; questo spiega anche il perchè tale obbligo non si applichi soltanto ai servizi di comunicazione elettronica, ma ad ogni altro servizio che si avvalga di tecniche similari.

Quando poi le informazioni raccolte con i cookies od altri simili dispositivi sono di natura personale, si applicano, in aggiunta, i dettami della direttiva privacy (95/46/CE), tra cui vi sono i principi relativi ai diritti degli interessati, alla qualità dei dati, alla sicurezza dei trattamenti ed ai limiti per il trasferimento internazionale dei dati.

Un ulteriore aspetto è quello riguardante l'ambito territoriale di applicazione, in particolare:

  • la tutela offerta dalla direttiva 2002/58/CE riguarda le informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale degli interessati che utilizzano reti di comunicazione pubbliche nell'unione europea;

  • la tutela offerta dalla direttiva 95/46/CE riguarda: a) il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di un responsabile del trattamento, stabilito nel territorio dell'unione europea; b) il trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che, pur non essendo stabilito nel territorio dell'unione europea, ricorre, ai fini del trattamento stesso, a strumenti situati in tale territorio;

Nel parere si evidenzia, da un lato, l'assoluta inadeguatezza degli strumenti tradizionali offerti dal  browser, basati sul rifiuto preventivo e generalizzato dei cookies, e, dall'altro, l'opportunità di implementare, anche con la cooperazione dei produttori di software, meccanismi incentrati su un azione positiva dell'utente, dalla quale risulti la sua volontà di ricevere cookies e di accettare il relativo monitoraggio delle attività online, con lo scopo di ricevere messaggi pubblicitari personalizzati.

Per quanto concerne invece gli obblighi informativi, sul rispetto dei quali si basa la validità del consenso, si considera insufficiente la semplice menzione dell'uso della pubblicità comportamentale all'interno delle condizioni generali del sito e/o dell'informativa privacy; occorre, piuttosto, che agli utenti sia comunicato, in modo chiaro e semplice: a) chi è il responsabile del trasferimento dei cookies e della raccolta delle informazioni, b) il fatto che i cookies sono utilizzati per creare profili dell'utente, c) il tipo di informazioni raccolte, d) l'utilizzo dei profili per la trasmissione di messaggi pubblicitari personalizzati, e) la possibilità che l'utente sia identificato attraverso i cookies su diversi siti web.

Non mancano, infine, considerazioni sulla ripartizione dei profili di responsabilità tra i vari soggetti che risultano coinvolti nel circuito della pubblicità comportamentale, vale a dire i fornitori di reti pubblicitarie, gli editori e gli inserzionisti.

Photo-courtesy: Yello-Dog

Le semplificazioni privacy per le aziende nel decreto sviluppo

Alcune novità sono state introdotte con il recente decreto per lo sviluppo per la semplificazione di alcuni aspetti concernenti gli adempimenti connessi con il rispetto della normativa sulla privacy, tra cui ricordiamo:
  • il trattamento dei dati tra imprese ed altre persone giuridiche per le sole finalità amministrativo-contabili, non è più soggetto agli obblighi del T.U privacy;
  • l'informativa sul trattamento non è più necessaria nel caso di curricula inviati spontaneamente dai candidati ed il trattamento dei relativi dati può avvenire anche senza consenso;
  • l'obbligo del documento programmatico sulla sicurezza è sostituito con l'obbligo di una autocertificazione per i titolari che trattano soltanto dati personali non sensibili e, come unici dati sensibili e giudiziari, quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, al lori coniuge o parenti;
  • l'utilizzo della posta cartacea per finalità di marketing e promozionali è consentito solo nei confronti di chi non vi si opponga mediante l'iscrizione in un registro pubblico di opposizione;
 

La protezione dei dati personali: chiarimenti sulla normativa europea applicabile

Il gruppo di lavoro dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE ha emesso il parere 8/2010 per fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione della normativa UE in materia di protezione dei dati personali, all'interno e al di fuori dello spazio economico europeo.

Lo scopo è quello di garantire una migliore certezza giuridica, offrendo un quadro più chiaro per i diretti interessati, anche mediante esempi pratici utilizzati a supporto dei charimenti, ad esempio nel contesto delle basi dati HR (Human Resources) centralizzate, dei servizi di geolocalizzazione, del cloud computing, delle reti sociali, ecc...

Privacy: ecco le regole per l'informazione giuridica

Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti istituzionali; questo è il contenuto delle linee guida emanate dall'autorità garante della privacy.

Le nuove norme impattano sull'attività di informazione giuridica intesa come:
attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria
Risultano invece esclusi i trattamenti di dati personali compiuti per ragioni di giustizia , nonchè quelli compiuti nell'esercizio dell' attività giornalistica .

Nei limiti sopra precisati, gli orientamenti formulati si applicano indifferentemente a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, compresi gli editori di riviste giuridiche specializzate, che svolge attività di " riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica".

Il riferimento esplicito alle reti di comunicazione elettronica (es. Internet) quali mezzi per la riproduzione o la diffusione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, implica la conseguente assoggettabilità di siti web, blog ed altre risorse come, ad esempio, le reti sociali, alle regole poste a tutela dei diritti degli interessati.
Queste regole consistono nel rendere anonimi i dati personali degli interessati (es. parte di un processo civile o imputato di un processo penale) e degli altri soggetti (es. testimone, consulente) che sarebbero identificabili mediante la sentenza od il provvedimento. Differenti sono però le modalità attraverso le quali il processo di "anonimizzazione" dei dati può essere attivato (art. 52 T.U Privacy, D.Lgs. 196/03).

Anonimato su richiesta di parte

L'interessato deve presentare una apposita istanza all'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento, prima che quest'ultimo venga definito con sentenza.
L'istanza deve contenere l'esplicita richiesta di riportare, a cura della cancelleria o segreteria, una annotazione che specifichi che, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento, non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare direttamente il richiedente (l'inibizione riguarda solo il richiedente e non può essere estesa ad altri soggetti).
L'istanza deve essere supportata da motivi legittimi, quali la delicatezza della vicenda o la particolare natura sensibile dei dati, e viene decisa direttamente dall'autorità giudiziaria.

Anonimato disposto dall'autorità giudiziaria

E' interamente devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria, cui spetta l'onere di valutare attentamente se, nel caso sottoposto al suo vaglio, assumano rilevanza dati personali "dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo)", a prescindere da una richiesta specifica dell'interessato.

Obbligo generale di anonimato

Esiste un obbligo generale di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e stato delle persone, anche se attinenti a rapporti patrimoniali od economici; trattandosi di divieto assoluto, esso non può essere superato neppure con l'eventuale consenso dell'interessato.

La disposizione riguarda soltanto le parti processuali e non gli eventuali altri soggetti (es. testimone) che, in caso di interesse all'oscuramento dei propri dati, possono richiederlo mediante istanza separata.

La tutela offerta in questo caso è più ampia perchè riguarda non soltanto le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, ma "anche gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di tali soggetti".
In questo caso il Garante ritiene opportuno, anche se non previsto espressamente, che l'autorità giudiziaria provveda d'ufficio all'annotazione dell'obbligo di anonimato, per evitare dubbi o confusioni di ogni genere.

Va infine evidenziato che non è l'ufficio giudiziario, ma chi riceve copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'oscuramento, che deve provvedere in tal senso, ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.

Corso di informatica giuridica accreditato dal CNF

corso informatica giuridica cnf

Il corso ha per oggetto i rapporti tra l’informatica e il diritto sia sotto il profilo delle applicazioni al diritto (informatica giuridica in senso stretto) sia sotto il profilo delle nuove tecnologie applicate ad esso (diritto dell’informatica).

Il corso avrà un approccio prevalentemente pratico, più che focalizzato sugli aspetti teorici.

E’ rivolto a Avvocati, Laureati in: Giurisprudenza, Economia, Informatica, Scienze dell’Informazione e Tecnologie Informatiche e coloro che hanno interesse all’argomento.

Per quanto attiene l’approccio metodologico, il corso di informatica giuridica sarà proposto nella forma di seminari in loco, secondo il programma illustrato, e si articolerà in sei (6) incontri, di 4 ore ognuno, proponendo un modulo per ciascuna sessione.

Per gli eventi formativi i relatori utilizzeranno l’approccio metodologico teorico-pratico, proponendo gli argomenti con le seguenti modalità: lezione tradizionale, illustrazione delle tematiche a mezzo slides, video o screencast delle procedure informatiche eseguite su PC.

Chi parteciperà al corso avrà la possibilità di acquisire le nozioni giuridiche e tecniche per migliorare il livello di formazione professionale sulle tematiche oggetto del corso.

Il corso è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (24 crediti formativi) e si terrà a Milano, Roma e Foggia.

Relatori: Avv. Nicola Fabiano, Avv. Stefano Bendandi, Avv. Luca D'Apollo

Per maggiori informazioni ed iscrizioni cliccare qui.

Internet e privacy sul luogo di lavoro: come organizzare i controlli?

Traggo spunto dalla recente notizia di un provvedimento del garante della privacy, relativo ad un caso di abuso di strumenti informatici aziendali, per soffermarmi sulla questione della organizzazione dei controlli alla luce di quelle che sono ormai le linee guida per l'utilizzo di Internet e della posta elettronica in azienda.

Nel caso in esame il datore di lavoro, pur adottando un regolamento specifico e fornendo ai dipendenti istruzioni per l'uso della postazione informatica individuale, a seguito di alcuni disservizi causati sulla rete aziendale da un eccessiva attività di scaricamento dati (download), aveva allestito un sistema di monitoraggio degli accessi nei confronti di un dipendente.

Il sistema, organizzato sulla base di un proxy server con funzioni di caching abilitate, aveva permesso di svolgere, per la durata di circa nove mesi, attività di controllo che implicavano la registrazione in chiaro degli "accessi a tutti i siti web visitati […]  con evidenziazione anche dei relativi domìni", realizzando una forma di trattamento inammissibile sulla base dei seguenti profili di illiceità:

  • la natura sistematica e continuativa del tracciamento, a causa della sua durata prolungata e della particolare estensione delle informazioni catturate, ha comportato una violazione sia dell'art. 4, comma 1, della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) che vieta l'impiego di apparecchiature (compresi hardware e software) per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sia del principio di pertinenza e non eccedenza nella raccolta dei dati;
  • mancata attivazione da parte del datore di lavoro delle procedure previste dalla normativa nel caso in cui le funzionalità di controllo connesse all'utilizzo di un software siano motivate da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rsu oppure autorizzazione della direzione provinciale del lavoro);

Da tali conclusioni è scaturito il provvedimento che ha disposto il divieto di ulteriore trattamento delle informazioni raccolte nel corso del monitoraggio.

Ciò, oltre alle inevitabili ripercussioni sotto il profilo delle eventuali responsabilità connesse, potrebbe comportare anche delle limitazioni relativamente alla prova dei comportamenti scorretti dei lavoratori, tali da giustificare l'applicazione di sanzioni, compresa quella del licenziamento.

Organizzazione dei controlli

Per evitare le conseguenze appena viste, è fondamentale organizzare le attività di controllo in modo conforme alle prescrizioni di legge, per cui:

  • non si possono installare apparecchiature, di nessun tipo, preordinate ad un controllo a distanza dei lavoratori: in questo ambito si possono far rientrare i software che, in relazione al modo in cui sono progettati e/o configurati, permettano la memorizzazione o la riproduzione delle pagine web accedute o l'esplicazione di controlli protratti nel tempo;
  • sono ammessi per esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro sistemi di controllo indiretto, ma sempre nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e dei sindacati;

Altro aspetto da non sottovalutare è quello della gradualità delle verifiche: in linea generale i controlli dovrebbero avere per oggetto dati in forma aggregata.

Se dall'analisi di questi ultimi emergono elementi che fanno presumere utilizzi impropri o non consentiti degli strumenti aziendali, vanno emessi avvisi generalizzati, anche circoscritti a particolari aree di lavoro, con l'invito ad attenersi alle direttive aziendali.

Soltanto nel caso in cui, a seguito degli avvisi, le attività anomale non cessino sarà possibile procedere a controlli su base individuale.

Privacy ed amministratori di sistema: misure ed accorgimenti da rispettare

Gli amministratori di sistema svolgono, sempre più spesso, un ruolo specifico nella gestione delle varie componenti del patrimonio informativo e risultano destinatari di livelli privilegiati di accesso alle risorse ed ai dati, compresi quelli di natura personale, essendo coinvolti in molte attività, anche critiche, di trattamento.

Da ciò deriva la necessità di inquadrare la loro nomina come un atto di fondamentale importanza, idoneo ad influire sui livelli di sicurezza complessivi di una infrastruttura informatica, così come del resto accade per altre decisioni analoghe, espressione per lo più di una scelta in campo tecnologico.

E' questa la convinzione cui è giunta, anche all'esito delle numerose attività ispettive svolte, l'autorità garante della privacy, preoccupandosi di definire con un apposito provvedimento di carattere generale, emanato in data 27 novembre 2008, le misure e gli accorgimenti ritenuti idonei a garantire che la nomina, le attività ed i controlli sull'operato degli amministratori di sistema siano in linea con la specificità del loro ruolo e con le prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'ambito di applicazione del provvedimento è circoscritto ai titolari di dati personali che effettuano, anche in parte, il trattamento mediante l'ausilio di strumenti elettronici, con l'esclusione, comunque, dei titolari di dati trattati per le sole finalità amministrative e contabili oggetto dei recenti interventi di semplificazione.

Le misure riguardano gli amministratori di sistema e le figure ad essi equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati personali (amministratori di database, di rete, di sicurezza e di sistemi software).

Valutazioni soggettive

L'attribuzione dei compiti e delle responsabilità tipiche di un amministratore di sistema presuppone una valutazione preventiva dell'esperienza, delle capacità e dell'affidabilità del soggetto che si intende designare il quale deve, a sua volta, fornire idonea garanzia del rispetto delle disposizioni di legge vigenti anche sotto il profilo della sicurezza.

Questo accorgimento non vale soltanto nel caso in cui l'amministratore debba essere designato, contestualmente, come responsabile di uno o più trattamenti, ma anche nell'ambito di una designazione come puro incaricato.

Pertanto, vista la specificità e la natura dell'incarico da svolgere, è necessario attenersi sempre a criteri di valutazione analoghi a quelli richiesti per la nomina del responsabile dall'art. 29 del d.lgs. 196/03.

In difetto di una idoneità nella valutazione o nei criteri sui quali quest'ultima si basa il titolare può, infatti, incorrere in una responsabilità per incauta designazione (culpa in eligendo).

Designazione individuale

La nomina deve avvenire su base individuale ed essere accompagnata dalla indicazione analitica degli ambiti di operatività consentiti dal possesso di un determinato profilo di autorizzazione.

Elenchi

La lista delle persone fisiche designate come amministratori di sistema deve essere riportata nel documento programmatico della sicurezza oppure, in mancanza di quest'ultimo, in un apposito documento interno mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamento.

Inoltre, salvo diverse e contrarie disposizioni di legge, l'identità di queste persone deve essere resa conoscibile dal titolare, nell'ambito della propria organizzazione, quando la loro attività riguardi, anche indirettamente, sistemi o servizi con i quali si trattano dati personali dei lavoratori.

Questa forma di pubblicità può essere realizzata in vario modo ed, in particolare, attraverso:


  • l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/03
  • il disciplinare tecnico adottato in osservanza del provvedimento del garante del 1° marzo 2007 (uso di Internet e della posta elettronica in azienda)
  • gli strumenti di comunicazione interna come la intranet o la bacheca aziendale, gli ordini di servizio, ecc...

Se le funzioni di amministrazione dei sistemi sono devolute all'esterno (cd. outsourcing) il titolare deve conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte.

Verifiche

Con cadenza almeno annuale il titolare deve verificare l'operato dell'amministratore di sistema con la finalità di valutarne la rispondenza alle misure tecniche, organizzative e di sicurezza adottate nel campo della protezione dei dati personali.

Log

Gli accessi ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte degli amministratori devono essere tracciati in appositi log elettronici che, in relazione alle finalità di supporto delle verifiche, devono essere dotati di adeguate caratteristiche di completezza, inalterabilità ed integrità.

Le registrazioni devono comprendere un riferimento temporale, accompagnato dalla descrizione degli eventi che le hanno generate, ed essere conservate per un congruo periodo non inferiore a sei mesi.

Tempistiche

I tempi per l'adozione delle misure sono differenti:


  • i titolari dei trattamenti già iniziati o che avranno inizio entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 24/12/2008) dovranno adottare gli accorgimenti prescritti al più presto e, comunque, non oltre il termine di centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione stessa del 30 giugno 2009;
  • i titolari dei trattamenti iniziati dopo il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale dovranno invece adottare gli accorgimenti prescritti anteriormente al trattamento dei dati;
Fonte: Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema

Semplificazione privacy e misure di sicurezza: quali sono le novità ?

Dopo aver avviato nei mesi scorsi un iter di  semplificazione di certi aspetti della normativa a tutela della privacy, relativi soprattutto all'informativa ed alla raccolta del consenso, il Garante è nuovamente intervenuto, questa volta con riferimento alla portata delle misure minime di sicurezza.

Campo di applicazione

Il nuovo intervento di semplificazione, applicabile automaticamente senza bisogno di particolari comunicazioni o richieste, riguarda i soggetti pubblici e privati che:

  • utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto  quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
  • trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e d.m. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238);

Trattamenti effettuati con strumenti elettronici

Dal contenuto del provvedimento risulta che i soggetti interessati:

  • possono impartire agli incaricati le istruzioni in materia di misure minime anche oralmente;
  • possono utilizzare per l'accesso ai sistemi informatici qualsiasi sistema di autenticazione basato su username e password, provvedendo però a disattivare lo username nei casi in cui venga meno il diritto di accesso ai dati (es. fine del rapporto di lavoro per qualsiasi causa);
  • possono assegnare agli incaricati, singolarmente o per categorie, profili di autorizzazione utilizzando meccanismi o funzioni insite negli applicativi software o nei sistemi operativi;
  • possono adottare procedure o modalità che consentano l'operatività e la sicurezza del sistema (ad es. l'invio automatico delle mail ad un altro recapito accessibile) in caso di assenze prolungate o di impedimenti del dipendente;
  • devono aggiornare i programmi diretti a prevenire le vulnerabilità dei sistemi (antivirus, personal firewall, ecc..) o a correggerne i difetti (patch, hotfix) almeno una volta l'anno, oppure con cadenza biennale nel caso in cui i sistemi stessi non siano connessi con reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (Internet);
  • devono effettuare il backup dei dati almeno una volta al mese; 

Trattamenti senza l'impiego di strumenti elettronici

In relazione ai trattamenti cd. cartacei si prevede che:

  • i soggetti interessati possano impartire agli incaricati, anche oralmente, istruzioni per il controllo e la custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali durante l'intero ciclo delle operazioni di trattamento;
  • gli incaricati, ai quali siano stati affidati atti e documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari, devono controllarli e custodirli, per evitare che ad essi accedano persone prive di autorizzazione, e restituirli al termine delle operazioni;

Con lo stesso provvedimento state inoltre fornite indicazioni per la redazione semplificata del documento programmatico sulla sicurezza mentre una ulteriore semplificazione è stata introdotta in relazione al modello utilizzato per le notificazioni.

Pur condividendo l'esigenza avvertita dal garante di rendere più snella l'applicazione della normativa da parte delle organizzazioni di dimensioni più piccole, mi pare però che la finalità di "mantenere un adeguato livello per le misure minime di sicurezza" non sia stata soddisfatta in pieno a causa di una eccessiva semplificazione di alcune misure.

Mi riferisco, in particolare, alla frequenza di aggiornamento dei programmi per la sicurezza e la correzione della vulnerabilità dei sistemi e di esecuzione del backup che rischia di rendere tali misure alquanto inefficaci in considerazione di fattori quali:

  • il numero crescente delle vulnerabilità che vengono quotidianamente scoperte nel software applicativo e nei sistemi operativi
  • l'incremento del grado di sofisticazione degli attacchi nei confronti dei sistemi informatici anche per mezzo di codice nocivo (malware)
  • gli altri rischi legati all'obsolescenza dell'hardware, agli errori umani imputabili a disattenzione, scarsa formazione del personale, ecc...

E' quindi opportuno valutare sempre l'efficacia di tali misure semplificate alla luce dell'effettiva situazione di rischio che si riscontra in un determinato ambiente operativo.

Del resto non dimentichiamo che la semplificazione non appare idonea ad escludere la responsabilità per danni connessi al trattamento di dati personali, quando tali danni siano imputabili alla mancata adozione di misure preventive, diverse da quelle minime, che, in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 d.lgs. 196/03).

Il consiglio perciò è di semplificare ma con attenzione.

Fonte: Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel dispciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali

Semplificazione privacy: vantaggi e svantaggi di autocertificazione e dps

Ancora sul tema della semplificazione in materia di privacy per evidenziare alcuni aspetti, relativi alla sostituzione dell'obbligo del dps con l'autocertificazione, che possono essere fonte di perplessità o di pericolosa sottovalutazione nell'applicazione della normativa.

L'autocertificazione, innanzitutto, non è un obbligo ma una facoltà la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare dei dati.

L'esercizio di questa facoltà implica, tuttavia, una attività di accertamento diretta a verificare che:

  1. la tipologia dei dati sensibili trattati sia soltanto quella prevista dalla legge
  2. i dati sensibili trattati siano riferibili esclusivamente ai soggetti indicati
  3. i dati sensibili trattati siano protetti da misure di sicurezza

Per quanto riguarda le prime due verifiche, l'accertamento deve condurre, in sostanza, alle seguenti conclusioni:

  • non esiste alcuna documentazione concernente dati sensibili diversi da quelli relativi allo stato di salute o malattia oppure all'adesione ad organizzazioni sindacali
  • nessun documento concernente lo stato di malattia o salute deve riportare informazioni di natura diagnostica
  • i dati sensibili devono essere riferiti o riferibili ai soli dipendenti e collaboratori, anche a progetto, del titolare

La casistica documentale da esaminare può essere molto ampia, a seconda del contesto di riferimento, ma è comunque consigliabile un impegno particolare nella identificazione di tutti i possibili trattamenti.

A questo proposito alcuni dei documenti nei quali possono "nascondersi", più spesso, dati di natura sensibile non ammessi al beneficio della semplificazione sono i curriculum vitae (informazioni su attività politica o adesione a particolari fedi religiose, ecc...) e gli altri atti concernenti la gestione del personale (permessi per attività politica o manifestazioni religiose, aspettativa per cariche politiche, documentazione sanitaria recante l'indicazione di una diagnosi, particolari accorgimenti alimentari nella fruizione del servizio mensa, ecc... ).

Se supportata da una adeguata fase di verifica dei presupposti, la semplificazione può comportare una riduzione delle spese, mentre, in caso contrario, questa riduzione rischia di essere vanificata dall'assunzione di responsabilità, anche di tipo penale, connesse con l'autocertificazione stessa.

Altra questione di una certa importanza è poi quella connessa alla scomparsa del documento programmatico sulla sicurezza ed ai conseguenti vantaggi che esso offre.

Al di là delle inevitabili tendenze a fare di tale adempimento un atto puramente burocratico o uno sterile esercizio di copia ed incolla, il dps costituisce, infatti, una evidenza documentale dell'approccio adottato dal titolare per garantire la sicurezza dei dati trattati, sia in termini di analisi dei rischi che di identificazione, pianificazione ed attuazione delle misure di protezione.

Esso svolge una funzione utilissima, non soltanto a livello organizzativo, ma anche in caso di controlli ed in un contesto difensivo derivante da eventuali controversie.

Ovviamente l'adozione dell'autocertificazione determina una rinuncia a tali vantaggi che va ponderata attentamente, anche perchè la mancata redazione ed aggiornamento del documento non implica, altresì, una esenzione dall'obbligo di protezione dei dati, essendo il titolare tenuto a proteggerli in modo specifico mediante idonee e preventive misure di sicurezza di cui deve dichiarare l'attuazione in fase di autocertificazione.

Privacy: niente più obbligo del DPS in presenza di certi requisiti

Con l'art. 29 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, sono state introdotte ulteriori misure di semplificazione destinate ai soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili, quando gli unici dati sensibili di cui sono in possesso sono quelli relativi allo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti o collaboratori, senza indicazione della relativa diagnosi, oppure all'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Queste misure, che in pratica interessano una larga fetta di piccole e medie imprese e datori di lavoro, sono inserite in un nuovo comma (1-bis) dell'articolo 34 del codice della privacy (D.Lgs. 196/2003).

La principale novità è data dall'abolizione dell'obbligo di tenere un aggiornato documento programmatico della sicurezza e dalla sua sostituzione con una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, con la quale il titolare dovrà dichiarare di:
  1. trattare generalmente solo dati personali non sensibili
  2. essere in possesso dei soli dati sensibili previsti
  3. trattare, comunque, questi ultimi nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dal codice e dall'allegato B.
A scanso di equivoci e di pericolose sottovalutazioni è bene ribadire che:
  1. l'obbligo del DPS decade soltanto se risultano trattati dati sensibili della stessa specie di quella prevista , mentre in presenza anche di un solo altro dato sensibile di natura differente (ad es. quelli relativi all'adesione a partiti politici, organizzazioni di carattere religioso, ecc...) tutto rimane come prima;
  2. non viene meno l'obbligo di applicare le altre misure di sicurezza previste;
  3. l'autocertificazione non è un semplice adempimento burocratico, poichè in caso di false attestazioni (ad es. sulla natura dei dati trattati e/o sull'osservanza delle misure di sicurezza) comporta una responsabilità da parte del titolare dei dati;
Lo stesso decreto prevede che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, sarà aggiornato il disciplinare tecnico del codice della privacy in modo da prevedere delle misure semplificate per la redazione del DPS, in favore di coloro che trattano dati personali per le sole finalità amministrative e contabili.

Nel caso in cui tali ulteriore misure non verranno adottate nei termine previsti, tutti coloro che trattano dati personali per le sole finalità amministrative e contabili potranno beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di redazione del DPS.

Complessivamente queste ulteriore misure si possono quindi già ricollegare alle semplificazioni per i trattamenti con finalità amministrative e contabili definite recentemente dal garante.

Infine, per concludere, il decreto contiene anche la seguente modifica del comma 2° dell'art. 38 del codice della privacy (Modalità di notifica):
La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del trattamento se designato

2) la o le finalita' del trattamento

3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime

4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi

6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento