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Telemarketing: il registro ed il regime delle chiamate indesiderate

Un altro tassello si è aggiunto di recente alla complessa regolamentazione del fenomeno del telemarketing dal punto di vista della privacy, a seguito dell'entrata in funzione del registro delle opposizioni, di cui alla normativa del DPR 178/2010.

La funzione primaria di tale registro, gestito da un entità terza, è quella di un meccanismo per tutelare i dati personali di chi non desidera essere disturbato da telefonate pubblicitarie, senza per questo compromettere eccessivamente gli interessi economici delle aziende che operano in questo settore o che scelgono di avvalersi di questa forma di marketing.

Si tratta quindi del meccanismo specifico attraverso il quale viene data attuazione ad una riforma del settore, già introdotta con la legge 166/2009, che ha determinato il passaggio da un sistema basato sul consenso preventivo (opt-in) ad uno basato, invece, sulla manifestazione espressa di un diniego (opt-out).
Infatti, a partire dal 31 gennaio 2011, gli abbonati che non desiderano più ricevere chiamate telefoniche con operatore, per l'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali, devono iscriversi in tale registro con una delle modalità previste (web, email, fax, telefono).
A questo registro si affianca inoltre un provvedimento dell'autorità garante della privacy che ha fissato dei limiti precisi, proprio per garantire il rispetto della volontà dei cittadini da parte degli operatori.

Ambito di applicazione

Partiamo intanto dalla considerazione dei soggetti coinvolti che sono, da un lato, l'abbonato, cioè:

"qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi [...] ";

e dall'altro l'operatore:

"qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare [...]intenda effettuare il trattamento dei dati [...] per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono";

L'iscrizione nel registro e le nuove regole si applicano solo alle numerazioni riportate negli elenchi di abbonati, perciò, fermo restando questi limiti, è ora stabilito che:

  • gli operatori di telemarketing non possono più contattare i numeri telefonici degli abbonati iscritti nel registro;

  • se un operatore ha già ricevuto il consenso di un abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà continuare a contattarlo, anche se iscritto nel registro. Però il consenso precedentemente acquisito dovrà essere documentabile per iscritto e sarà, comunque, liberamente revocabile in qualsiasi momento;

  • se un abbonato ha chiesto di non essere più disturbato da telefonate, l'operatore dovrà rispettare la sua volontà, anche se non iscritto nel registro;

Per quanto riguarda invece il trattamento di dati aventi una origine differente dagli elenchi degli abbonati, risulta che:

  • per le numerazioni derivanti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, il trattamento è possibile, in assenza del consenso dell'interessato, solo se una specifica disciplina preveda espressamente le attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali, oppure se tali comunicazioni siano direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;

  • per le numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui al punto precedente), il trattamento è possibile nel rispetto dei principi generali e, quindi, previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso;

Esclusioni

L'entrata in funzione del registro non pregiudica le regole vigenti in materia di pubblicità  effettuata attraverso la posta tradizionale o con strumenti diversi dal telefono (es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, chiamate automatizzate senza operatore), per la quale continua ad applicarsi il principio della richiesta di un consenso preventivo e informato del destinatario della comunicazione.

Sanzioni

Per la mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorità è prevista l'applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro e, nei casi più gravi, fino a 300mila euro.

Photo coutesy: igordeniro

Data retention: ulteriore proroga per l'applicazione delle misure di sicurezza

Il garante della privacy ha accordato un parziale slittamento dei termini per l'adozione degli accorgimenti e delle misure di sicurezza a garanzia dei dati del traffico telefonico e telematico, conservati sia per finalità di accertamento e repressione di reati, sia per finalità ordinarie.

La scadenza, già prorogata una volta rispetto a quella inizialmente prevista, era stata fissata al 30 aprile 2009 (30 giugno per le sole misure concernenti la strong authentication).

La proroga è stata concessa, su richiesta delle associazioni di categoria, tenuto conto della situazione di sostanziale, ma non ancora integrale, adempimento, delle maggiori difficoltà tecniche nell'adozione di alcune misure e della quantità degli interventi strutturali ed economici complessivamente richiesti per garantire una completa conformità alle prescrizioni.

Dunque, per effetto di questo intervento, è stato prorogato al 15 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle misure del provvedimento del 24 luglio 2008, di cui alla:

lettera a):

n. 3: adottare, per la conservazione dei dati di traffico per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia di immagazzinamento dei dati (storage). I dati di traffico conservati per un periodo non superiore ai sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità. Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali. Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico. Infine, il fornitore deve adottare misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;

n. 6: adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

n. 9: proteggere i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. Il fornitore deve adottare soluzioni che rendano le informazioni residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei data base o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche. Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, database administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate. Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire più in generale la sicurezza dei sistemi evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione;

lettera c):

n. 1: adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che abbiano la possibilità concreta di accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Qualora circostanze eccezionali, legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazione hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico da parte di addetti tecnici in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere tenuta traccia in un apposito "registro degli accessi" dell'eventuale accesso fisico ai locali in cui sono installati i sistemi di elaborazione oggetto di intervento e dell'accesso logico ai sistemi, nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore;


n. 2: adottare procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati;


n. 3: rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di conservazione (art. 123 del Codice);


n. 4: adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

n. 5: documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

Passaggio degli utenti finali tra operatori: siamo ancora in alto mare ?


Dopo un iniziale ventata di ottimismo legata alla circolare del 9 aprile 2008 dell'AGCOM, contenente le modalità di attuazione della delibera 274/07/CONS, sembra che la questione del passaggio degli utenti finali tra operatori sia tornata nell'oblio, con buona pace di chi auspicava, giustamente, una maggiore flessibilità e competitività del mercato delle telecomunicazioni in Italia.

Sui siti dei vari operatori non è possibile rinvenire traccia delle modalità attraverso le quali gli utenti dei servizi di telefonia ed ADSL potrebbero passare da un operatore ad un altro, senza dover transitare nuovamente attraverso Telecom.

Nella circolare del 9 aprile si da atto del raggiungimento di un accordo tecnico tra gli operatori per l'implementazione delle procedure di migrazione e, al tempo stesso, si pone come termine ultimo per l'implementazione la data del 26 maggio 2008.
Peraltro, tra le procedure da attuare, vi sarebbe anche quella che prevede l'attribuzione agli utenti di un codice di migrazione.

Ma allora perchè tanto silenzio da parte degli operatori ?
Viene spontaneo domandarsi se questo non sia un sintomo della paura che una tale misura possa agevolare il passaggio di utenti insoddisfatti, finora frenati dalla necessità di dover compiere il passaggio intermedio per Telecom, prima di rivolgersi ad altri operatori.