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Il regolamento europeo sulla privacy è in vigore: è tempo di prepararsi

Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali è ormai in vigore.
La data prevista per la sua applicazione è fissata per il 25 maggio 2018. Due anni all'incirca ! Potrebbero sembrare più che sufficienti per adeguarsi, ma vanno letti alla luce della portata innovativa del regolamento.
 L'87% di un campione rappresentativo dei CIO si è detto preoccupato del fatto che le attuali politiche e procedure di sicurezza li lascino esposti al rischio di non conformità al regolamento; secondo altre ricerche, gli investimenti relativi alla protezione dei dati non hanno ancora una priorità elevata per le aziende, con il 63% dei rispondenti che sottolinea un grado di maturità dei programmi sulla privacy, ancora nelle fasi iniziali o a metà dell'opera. Infine, una buona parte dei professionisti IT all'interno di organizzazione medio grandi non si è detto confidente sulla possibilità di garantire una conformità con il regolamento per la data del 25 maggio 2018.
Si tratta di statistiche che, al di la dei numeri, evidenziano uno stato di impreparazione e confusione all'interno delle organizzazioni in tutto il mondo. Tutto legittimo, considerate le novità rilevanti introdotte dal regolamento, quali:

  • la notifica entro 72 ore delle violazioni alla sicurezza dei dati personali (data breach);
  • l'introduzione del principio secondo cui i titolari devono dimostrare di essere stati responsabili nell'attuazione del regolamento;
  • la necessità di integrare i principi di protezione dei dati nello sviluppo dei processi e dei sistemi di business, nonchè l'applicazione predefinita di impostazioni di protezione stringenti (es. minimizzazione dei dati);
  • l'esecuzione di valutazione di impatto e la nomina di responsabili della protezione dei dati (data protection officer), nei casi previsti
Si tratta di novità tali da comportare la revisione di strutture e processi aziendali al fine di prevedere:

  • la creazione di piani di notifica delle violazione che non coinvolgano soltanto il personale IT ma, ad esempio, anche HR, legale, ecc...
  • la creazione di una cultura di monitoraggio, revisione e valutazione dei processi di trattamento dei dati personali;
  • la riduzione al minimo dei trattamenti e delle politiche di conservazione dei dati;
  • l'integrazione delle misure di sicurezza nelle attività di trattamento;
  • la documentazione delle politiche, procedure e operazioni di trattamento per poterle esibire eventualmente, su richiesta, all'autorità di controllo
Senza dimenticare poi i nuovi diritti per gli interessati come quello di richiedere la cancellazione dei propri dati senza ingiustificato ritardo, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su processi automatizzati; nuove forme di tutela che si intrecciano con quelle tradizionali e pongono sulle aziende l'onere di raggiungere una capacità, non soltanto procedurale e organizzativa, ma anche tecnologica per poter rispondere ad eventuali richieste degli interessati.

Insomma, la portata innovativa del regolamento è tale da creare la necessità di definire un processo che parta da una valutazione dello status quo di adeguatezza ai nuovi requisiti e si muova progressivamente verso la creazione di un ambiente di protezione della privacy e la definizione di una strategia di adeguamento aderente ai rischi e ai vincoli di budget che ogni organizzazione ha.

Un iter questo che sconsiglia di prendere sotto gamba il termine di due anni; del resto, come diceva un vecchio adagio: chi ha tempo non aspetti tempo.

Pubblicità online e privacy: è guerra sugli ad-blocker ?

ad-blocker privacy In un report PageFair e Adobe fanno luce sul fenomeno dell'uso e della diffusione degli strumenti di blocco della pubblicità online noti come ad-blocker.

Secondo i dati presentati, circa 200 milioni di utenti nel mondo si affidano a strumenti di ad blocking, un fenomeno che nel 2015 è cresciuto del 41% rispetto al periodo precedente, causando una perdita di circa 22 miliardi di dollari in termini di introiti derivanti dalla pubblicità.

Da un lato questo fenomeno conferma il ruolo attivo che gli utenti della rete hanno ormai assunto e, dall'altro, desta non poco allarme nel mondo dell'industria pubblicitaria; la risposta da parte di editori e proprietari di siti non si è fatta attendere. Diversi siti hanno cominciato a fare uso di script che, identificando l'uso di ad-blocker da parte degli utenti, ne bloccano la navigazione o l'accesso a specifiche parti del sito.

Appicabilità della direttiva e-privacy

La cosa non è passata inosservata e, a seguito di una specifica richiesta di un attivista privacy, la commissione europea ha espresso con una lettera l'opinione secondo cui l'uso di tali meccanismi dovrebbe ricadere sotto la tutela che l'articolo 5.3 della direttiva sulla protezione della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (nota come direttiva e-privacy) riconosce agli utenti.

Si tratta della norma sui cookies, in base alla quale l’archiviazione di informazioni oppure l’accesso a informazioni già archiviate sul terminale di un abbonato o di un utente è consentito soltanto a condizione che l’abbonato o l’utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso dopo essere stato informato, in modo chiaro e completo, anche sugli scopi del trattamento.

E' opinione comune, anche del gruppo di lavoro dei garanti europei, che il riferimento ai cookies sia da intendere in modo ampio, includendo anche altre tecnologie di tracciamento, in linea del resto con quanto espresso nel considerando 66 della direttiva citata.

Tuttavia il presupposto sul quale si regge l'opinione dell'applicabilità della norma citata sembra essere quello secondo cui i meccanismi di scoperta degli ad-blocker memorizzano script sul terminale dell'utente. Questa memorizzazione, che altri ritengono invece infondata, farebbe scattare l'obbligo di informativa e raccolta del consenso dell'utente.

Certamente, se si dovesse ricorrere veramente al consenso degli utenti questo rischierebbe di essere vanificato e di rimettere in discussione modelli di business che appaiono consolidati, come quello basato sull'accesso "gratuito" alle informazioni in cambio della pubblicità, oppure di mettere a repentaglio la sopravvivenza di siti che traggono dagli introiti pubblicitari il loro unico sostentamento.

Nel frattempo per chi fa eventualmente uso dei meccanismi citati potrebbe essere una buona idea rivedere le informative privacy, in modo da includere anche le informazioni relative a tali meccanismi, oltre che rivedere gli obblighi contrattuali intercorrenti con i fornitori di reti pubblicitari o i titolari di siti relativamente al trattamento dei dati personali e alla raccolta del consenso.

Telemarketing: il registro ed il regime delle chiamate indesiderate

Un altro tassello si è aggiunto di recente alla complessa regolamentazione del fenomeno del telemarketing dal punto di vista della privacy, a seguito dell'entrata in funzione del registro delle opposizioni, di cui alla normativa del DPR 178/2010.

La funzione primaria di tale registro, gestito da un entità terza, è quella di un meccanismo per tutelare i dati personali di chi non desidera essere disturbato da telefonate pubblicitarie, senza per questo compromettere eccessivamente gli interessi economici delle aziende che operano in questo settore o che scelgono di avvalersi di questa forma di marketing.

Si tratta quindi del meccanismo specifico attraverso il quale viene data attuazione ad una riforma del settore, già introdotta con la legge 166/2009, che ha determinato il passaggio da un sistema basato sul consenso preventivo (opt-in) ad uno basato, invece, sulla manifestazione espressa di un diniego (opt-out).
Infatti, a partire dal 31 gennaio 2011, gli abbonati che non desiderano più ricevere chiamate telefoniche con operatore, per l'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali, devono iscriversi in tale registro con una delle modalità previste (web, email, fax, telefono).
A questo registro si affianca inoltre un provvedimento dell'autorità garante della privacy che ha fissato dei limiti precisi, proprio per garantire il rispetto della volontà dei cittadini da parte degli operatori.

Ambito di applicazione

Partiamo intanto dalla considerazione dei soggetti coinvolti che sono, da un lato, l'abbonato, cioè:

"qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi [...] ";

e dall'altro l'operatore:

"qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualita' di titolare [...]intenda effettuare il trattamento dei dati [...] per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono";

L'iscrizione nel registro e le nuove regole si applicano solo alle numerazioni riportate negli elenchi di abbonati, perciò, fermo restando questi limiti, è ora stabilito che:

  • gli operatori di telemarketing non possono più contattare i numeri telefonici degli abbonati iscritti nel registro;

  • se un operatore ha già ricevuto il consenso di un abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà continuare a contattarlo, anche se iscritto nel registro. Però il consenso precedentemente acquisito dovrà essere documentabile per iscritto e sarà, comunque, liberamente revocabile in qualsiasi momento;

  • se un abbonato ha chiesto di non essere più disturbato da telefonate, l'operatore dovrà rispettare la sua volontà, anche se non iscritto nel registro;

Per quanto riguarda invece il trattamento di dati aventi una origine differente dagli elenchi degli abbonati, risulta che:

  • per le numerazioni derivanti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, il trattamento è possibile, in assenza del consenso dell'interessato, solo se una specifica disciplina preveda espressamente le attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali, oppure se tali comunicazioni siano direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;

  • per le numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui al punto precedente), il trattamento è possibile nel rispetto dei principi generali e, quindi, previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso;

Esclusioni

L'entrata in funzione del registro non pregiudica le regole vigenti in materia di pubblicità  effettuata attraverso la posta tradizionale o con strumenti diversi dal telefono (es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, chiamate automatizzate senza operatore), per la quale continua ad applicarsi il principio della richiesta di un consenso preventivo e informato del destinatario della comunicazione.

Sanzioni

Per la mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorità è prevista l'applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro e, nei casi più gravi, fino a 300mila euro.

Photo coutesy: igordeniro

Pubblicità comportamentale online: quali regole per la privacy ?

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Tra le varie forme di pubblicità esistenti, quella "online" rappresenta, senza dubbio, un segmento molto dinamico ed importante per lo sviluppo di un economia legata alla rete Internet.

Esistono, però, degli aspetti di legalità da considerare, soprattutto per quanto riguarda la cd. pubblicità comportamentale, termine con il quale si indica il tracciamento degli utenti in rete, attuato con lo scopo di derivare dall'osservazione delle loro azioni un profilo comportamentale che funga da base per la trasmissione di messaggi pubblicitari "personalizzati" [...]

A causa della invasività delle principali tecniche di tracciamento, nonchè della loro, pressocchè totale,  invisibilità per gli utenti, questa pratica presenta aspetti che possono incidere significativamente sulla protezione dei dati personali e della vita privata perchè, almeno potenzialmente, offre la possibilità di ricostruire, in modo molto dettagliato, le attività online degli interessati, a totale insaputa di questi ultimi.
Per questo motivo essa viene presa in grande considerazione da tutti i legislatori e le autorità di protezione nazionali ed europei; proprio in questo ambito, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (l'organismo rappresentativo delle autorità di protezione europee), ha adottato nel 2010 un parere che fornisce un quadro giuridico di riferimento abbastanza articolato.

Tecniche e strumenti di tracciamento

Sono per lo più basati sull'elaborazione lato client delle informazioni derivanti da motori di ricerca e dall'apparecchiatura terminale dell'utente, con una predominanza dei cd. cookies, frammenti di testo memorizzati e, successivamente, recuperati dal sistema dell'utente con lo scopo di alimentare ed identificare il  profilo comportamentale di quest'ultimo.

Dei cookies si è occupata recentemente anche ENISA - Agenzia Europea per la sicurezza delle informazioni e della rete - con un documento ufficiale (in lingua inglese) intitolato "Bittersweet cookies. Some security and privacy considerations".

Inoltre esistono anche i cd. flash cookies, la cui adozione è in forte aumento perchè consentono di superare le limitazioni insite nella cancellazione (al momento della chiusura del browser) o nel rifiuto (attraverso le impostazioni di privacy) dei cookies tradizionali; tra l'altro, i flash cookies non possono essere cancellati mediante le impostazioni tradizionali di privacy di un web browser, essendo la loro gestione separata e, come tale, poco conosciuta dagli utenti non esperti (vedi Come cancellare i flash cookies dal proprio sistema).

Le regole applicabili

Secondo l'interpretazione fornita, la pubblicità comportamentale soggiace alle disposizioni delle direttive e-privacy (2002/58/CE) e privacy (95/46/CE) o, meglio, della relativa normativa italiana di attuazione, vale a dire il T.U privacy (D.Lgs. 196/2003). Peraltro, la direttiva e-privacy è stata modificata dalla recente direttiva 2009/136/CE che dovrebbe ricevere attuazione nel territorio italiano entro la data del 25 maggio 2011.

Partendo dalla direttiva e-privacy (art. 5, par. 3), risulta che per memorizzare od accedere lecitamente ad informazioni archiviate nell'apparecchiatura terminale di un utente sia necessario il consenso preventivo ed informato dell'interessato.

Le informazioni cui si fa riferimento possono essere di qualsiasi tipo (es. cookies), e non necessariamente dati di natura personale, poichè l'obbligo opera in funzione generica di protezione di un aspetto della vita privata; questo spiega anche il perchè tale obbligo non si applichi soltanto ai servizi di comunicazione elettronica, ma ad ogni altro servizio che si avvalga di tecniche similari.

Quando poi le informazioni raccolte con i cookies od altri simili dispositivi sono di natura personale, si applicano, in aggiunta, i dettami della direttiva privacy (95/46/CE), tra cui vi sono i principi relativi ai diritti degli interessati, alla qualità dei dati, alla sicurezza dei trattamenti ed ai limiti per il trasferimento internazionale dei dati.

Un ulteriore aspetto è quello riguardante l'ambito territoriale di applicazione, in particolare:

  • la tutela offerta dalla direttiva 2002/58/CE riguarda le informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale degli interessati che utilizzano reti di comunicazione pubbliche nell'unione europea;

  • la tutela offerta dalla direttiva 95/46/CE riguarda: a) il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di un responsabile del trattamento, stabilito nel territorio dell'unione europea; b) il trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che, pur non essendo stabilito nel territorio dell'unione europea, ricorre, ai fini del trattamento stesso, a strumenti situati in tale territorio;

Nel parere si evidenzia, da un lato, l'assoluta inadeguatezza degli strumenti tradizionali offerti dal  browser, basati sul rifiuto preventivo e generalizzato dei cookies, e, dall'altro, l'opportunità di implementare, anche con la cooperazione dei produttori di software, meccanismi incentrati su un azione positiva dell'utente, dalla quale risulti la sua volontà di ricevere cookies e di accettare il relativo monitoraggio delle attività online, con lo scopo di ricevere messaggi pubblicitari personalizzati.

Per quanto concerne invece gli obblighi informativi, sul rispetto dei quali si basa la validità del consenso, si considera insufficiente la semplice menzione dell'uso della pubblicità comportamentale all'interno delle condizioni generali del sito e/o dell'informativa privacy; occorre, piuttosto, che agli utenti sia comunicato, in modo chiaro e semplice: a) chi è il responsabile del trasferimento dei cookies e della raccolta delle informazioni, b) il fatto che i cookies sono utilizzati per creare profili dell'utente, c) il tipo di informazioni raccolte, d) l'utilizzo dei profili per la trasmissione di messaggi pubblicitari personalizzati, e) la possibilità che l'utente sia identificato attraverso i cookies su diversi siti web.

Non mancano, infine, considerazioni sulla ripartizione dei profili di responsabilità tra i vari soggetti che risultano coinvolti nel circuito della pubblicità comportamentale, vale a dire i fornitori di reti pubblicitarie, gli editori e gli inserzionisti.

Photo-courtesy: Yello-Dog

Privacy: ecco le regole per l'informazione giuridica

Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti istituzionali; questo è il contenuto delle linee guida emanate dall'autorità garante della privacy.

Le nuove norme impattano sull'attività di informazione giuridica intesa come:
attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria
Risultano invece esclusi i trattamenti di dati personali compiuti per ragioni di giustizia , nonchè quelli compiuti nell'esercizio dell' attività giornalistica .

Nei limiti sopra precisati, gli orientamenti formulati si applicano indifferentemente a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, compresi gli editori di riviste giuridiche specializzate, che svolge attività di " riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica".

Il riferimento esplicito alle reti di comunicazione elettronica (es. Internet) quali mezzi per la riproduzione o la diffusione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, implica la conseguente assoggettabilità di siti web, blog ed altre risorse come, ad esempio, le reti sociali, alle regole poste a tutela dei diritti degli interessati.
Queste regole consistono nel rendere anonimi i dati personali degli interessati (es. parte di un processo civile o imputato di un processo penale) e degli altri soggetti (es. testimone, consulente) che sarebbero identificabili mediante la sentenza od il provvedimento. Differenti sono però le modalità attraverso le quali il processo di "anonimizzazione" dei dati può essere attivato (art. 52 T.U Privacy, D.Lgs. 196/03).

Anonimato su richiesta di parte

L'interessato deve presentare una apposita istanza all'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento, prima che quest'ultimo venga definito con sentenza.
L'istanza deve contenere l'esplicita richiesta di riportare, a cura della cancelleria o segreteria, una annotazione che specifichi che, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento, non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare direttamente il richiedente (l'inibizione riguarda solo il richiedente e non può essere estesa ad altri soggetti).
L'istanza deve essere supportata da motivi legittimi, quali la delicatezza della vicenda o la particolare natura sensibile dei dati, e viene decisa direttamente dall'autorità giudiziaria.

Anonimato disposto dall'autorità giudiziaria

E' interamente devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria, cui spetta l'onere di valutare attentamente se, nel caso sottoposto al suo vaglio, assumano rilevanza dati personali "dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo)", a prescindere da una richiesta specifica dell'interessato.

Obbligo generale di anonimato

Esiste un obbligo generale di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e stato delle persone, anche se attinenti a rapporti patrimoniali od economici; trattandosi di divieto assoluto, esso non può essere superato neppure con l'eventuale consenso dell'interessato.

La disposizione riguarda soltanto le parti processuali e non gli eventuali altri soggetti (es. testimone) che, in caso di interesse all'oscuramento dei propri dati, possono richiederlo mediante istanza separata.

La tutela offerta in questo caso è più ampia perchè riguarda non soltanto le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, ma "anche gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di tali soggetti".
In questo caso il Garante ritiene opportuno, anche se non previsto espressamente, che l'autorità giudiziaria provveda d'ufficio all'annotazione dell'obbligo di anonimato, per evitare dubbi o confusioni di ogni genere.

Va infine evidenziato che non è l'ufficio giudiziario, ma chi riceve copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'oscuramento, che deve provvedere in tal senso, ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.

Privacy e referti medici online: le linee guida

L'autorità garante della privacy ha reso note le proprie Linee guida in tema di referti online pubblicate sulla G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2009.

Si tratta di un provvedimento il cui ambito applicativo è circoscritto alla refertazione online, cioè al servizio che offre ad un assistito la possibilità di accedere, con modalità informatiche e telematiche, alla relazione (cd. referto) che il medico rilascia a seguito di un esame di natura clinica o strumentale.

L'obiettivo di queste linee guida, articolate in più punti, è quello di prevedere delle specifiche garanzie a protezione dei dati personali dei cittadini, relativamente alle più comuni modalità con le quali le strutture sanitarie rendono disponibili online i referti medici.

Facoltatività del servizio

L'interessato deve essere libero di scegliere se avvalersi o meno del servizio di refertazione online, senza che questo pregiudichi la facoltà di usufruire delle prestazioni mediche o di continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura che ha erogato la prestazione.

Inoltre, l'interessato che abbia scelto di avvalersi del servizio rimane, comunque, titolare di alcune facoltà, come :

  • il diritto di manifestare, in occasione di ogni esame, una volontà diretta ad escludere il singolo referto dal servizio online prescelto;
  • la possibilità di confermare, in occasione di successivi accertamenti clinici, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere la comunicazione del referto;
  • la possibilità di acconsentire alla comunicazione dei risultati diagnostici al proprio medico curante, al medico di medicina generale oppure al pediatra;

Nel caso di avvisi tramite la rete cellulare (SMS), i messaggi devono limitarsi a dare la notizia della disponibilità del referto e non possono indicare nè la tipologia dell'accertamento effettuato, nè il suo esito, nè le credenziali di autenticazione eventualmente assegnate all'interessato per l'accesso online.

Informativa e consenso

Il titolare del trattamento deve rendere all'interessato una informativa sulle caratteristiche del servizio di refertazione online, compresa in particolare la sua natura facoltativa, per consentirgli di esprimere una scelta informata e consapevole.

L'informativa, come di consueto, deve contenere le indicazioni richieste dall'art. 13 del d.lgs. 196/03 e può essere fornita contestualmente, purchè separatamente, da quella relativa al trattamento dei dati per finalità di cura.

A seguito dell'informativa il titolare deve acquisire il consenso specifico dell'interessato al trattamento dei propri dati attraverso le particolari modalità del servizio.

Archiviazione online dei referti

Nel caso in cui venga offerta anche la possibilità di archiviare e consultare online tutti i referti degli esami eseguiti presso i laboratori della stessa struttura sanitaria, il titolare deve rendere all'interessato una ulteriore informativa specifica ed acquisire un autonomo consenso.

In questo caso specifico l'autorità ritiene che tali archivi possano ricadere nella definizione di dossier sanitario, di cui si occupano le Linee guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e di dossier sanitario e, quindi, siano soggetti alle speciali misure di sicurezza identificate in tale provvedimento.

Comunicazioni dei dati

L'abilitazione di accesso ai sistemi di refertazione online deve essere assoggettata alla cautele previste dalla disciplina vigente, anche per quanto riguarda l'intermediazione richiesta dall'art. 84 del d.lgs. 196/93 per la comunicazione dei dati concernenti lo stato di salute (provvedimento 9 novembre 2005).

Inoltre i titolari dei dati che offrono il servizio online devono tenere conto delle disposizioni che prevedono una attività di consulenza specifica da parte del personale medico in relazione alla comunicazione dei referti ed all'illustrazione del loro significato diagnostico.

Misure di sicurezza

Particolarmente corposa è la parte del provevdimento concernente le prescrizioni di sicurezza; infatti, la natura particolare dei dati e delle modalità di trattamento richiede l'individuazione e l'applicazione di misure di sicurezza idonee, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 196/03, oltre a quelle minime previste dagli art. 33 e ss.

Il provvedimento individua comunque alcune misure minime, differenziandole in base a due scenari ipotizzabili in relazione alle modalità più comuni di accesso e consultazione dei referti:

  1. consultazione tramite sito web:
    • protocolli di comunicazione basati su standard crittografici, con certificazione digitale dell'identità dei sistemi che erogano il servizio (SSL o Secure Socket Layer);
    • utilizzo di tecniche per evitare l'acquisizione delle informazioni contenute nel file elettronico in caso di una sua memorizzazione in sistemi di caching, locali o centralizzati, a seguito della sua consultazione online;
    • sistemi di autenticazione dell'interessato, preferibilmente tramite strong authentication;
    • disponibilità del referto online limitata ad un periodo massimo di 45 giorni;
    • possibilità per l'utente di evitare la visibilità online o di cancellare, in modo completo o selettivo, i referti che lo riguardano;
  2. invio tramite posta elettronica:
    • spedizione del referto come allegato e non come testo accluso al corpo del messaggio (quindi, no alla modalità inline);
    • protezione del file contenente il referto tramite password di apertura o chiave crittografica, rese note attraverso canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la spedizione dei referti. Questa cautela particolare può essere evitata soltanto quando l'interessato ne faccia richiesta espressa e consapevole;
    • convalida degli indirizzi di posta elettronica attraverso verifiche da compiere online per evitare la spedizione dei documenti riservati a soggetti diversi dal richiedente;

In aggiunta a queste misure che riguardano più direttamente le modalità di erogazione del servizio di refertazione, agli utenti devono essere fornite garanzie su:

  • disponibilità di sistemi di autenticazione ed autorizzazione degli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento, con l'obbligo del ricorso all'autenticazione forte basata su biometria nel caso di dati idonei a rivelare l'identità genetica di un individuo;
  • separazione fisica e logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati trattati per finalità amministrativo-contabili;

Per non mettere a repentaglio la riservatezza dei dati vanno, infine, predisposte delle procedure per interrompere l'invio tramite posta elettronica o rendere indisponibili online i referti relativi ad un interessato che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione o altre condizioni di rischio.

Direct marketing telefonico: cosa cambia con la riforma ?

La legge 20 novembre 2009, n. 166 ha convertito il D.L. 25 settembre 2009, n. 135 contenente, tra le altre, nuovi disposizioni in materia di marketing telefonico sulle quali, ormai da mesi, imperversa una protesta in rete.

Il motivo di tale protesta, di cui si sono fatte portavoce anche diverse associazioni di consumatori, è insita nella portata delle norme che finiscono per incidere profondamente sulle legittime aspettative degli utenti di non essere tartassati dalle cd. comunicazioni commerciali.

La principale novità

Riguarda il principio che tutela la nostra privacy nell'ambito delle comunicazioni elettroniche (ma solo di quelle telefoniche), ed è rappresentata dal passaggio da un sistema di opt-in ad uno di opt-out.

Volendo tradurre in poche parole l'inevitabile tecnicismo, si passa da un sistema in cui il trattamento dei dati personali poteva considerarsi lecito solo con l'acquisizione del consenso preventivo dell'utente ad un altro in cui il trattamento è sempre lecito a meno che non vi sia l'opposizione espressa dell'utente. Una differenza, quindi, non trascurabile.

Per la verità c'è anche chi, giustamente, ha fatto osservare che il nuovo sistema non travolge affatto il precedente, ma lo affianca, con la conseguenza che ci troviamo di fronte ad un ibrido che si concilia male con la direttiva europea 2002/58/CE (e-privacy).

Quest'ultima, infatti, lascia gli Stati membri liberi di decidere se adottare l'uno o l'altro sistema, ma non sembra lasciare spazio ad una coesistenza di entrambi che, oltretutto, rischia di creare solo incertezza.

Tornando al testo normativo, questo stabilisce che il trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi degli abbonati, mediante telefonate aventi la finalità di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, è consentito nei confronti di chi non abbia manifestato la propria opposizione attraverso l'iscrizione della propria utenza telefonica in un apposito registro pubblico che attualmente non esiste, ma che dovrà essere istituito entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 25 novembre 2009.

C'è però anche una ulteriore novità poichè la precedente deroga sulla privacy, di cui abbiamo già parlato, è stata differita fino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 166/2009.

Il regime transitorio

In questo periodo di interregno, in attesa della istituzione del registro delle opposizioni, gli utenti sembrerebbero pertanto "costretti" a subire, nonostante la loro eventuale volontà contraria, il trattamento dei propri dati.

Il nuovo sistema non ha però cancellato minimamente il diritto di ogni interessato di:

opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati che lo riguardano a fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

che continua ad essere previsto e che può essere esercitato, tra l'altro, senza alcuna formalità, mediante richiesta rivolta al titolare o responsabile, anche attraverso un incaricato.

Ciò vuol dire che un utente potrebbe sempre opporsi al trattamento dei propri dati e potrebbe farlo nel corso delle telefonate che riceve, non essendo richiesto il rispetto da parte sua di una particolare modalità di esercizio di questo diritto.

Anzi, dato che, per espressa previsione, l'iscrizione nel futuro registro delle opposizioni dovrebbe essere governata da "modalità semplificate", sarebbe auspicabile prevedere a carico degli operatori di telemarketing l'obbligo di raccogliere, contestualmente alle telefonate, le eventuali opposizioni degli interessati e di inoltrarle direttamente al gestore del registro per l'immediata iscrizione nello stesso, rilasciando al richiedente un identificativo univoco della transazione.

In questo modo l'onere della semplificazione dell'iscrizione nel registro sarebbe quanto meno rispettato.

Le sanzioni

La nuova legge modifica, infine, l'entità minima della sanzione amministrativa prevista per il trattamento illecito dei dati o per la mancata applicazione delle misure di sicurezza, riducendola da 20.000 a 10.000 euro.

Certo è strana l'esigenza avvertita di una modifica ad una disposizione introdotta soltanto otto mesi fa (legge 27 febbraio 2009, n. 14); purtroppo questo atteggiamento lascia intravedere la preoccupazione del legislatore di non essere troppo severo con i trasgressori nell'applicazione delle sanzioni.

In poche parole il legislatore ci manifesta chiaramente tutto il suo scetticismo sull'efficacia del futuro registro delle opposizioni nel tutelare la privacy dei cittadini, lanciando un segnale sicuramente poco rassicurante.

Privacy: le registrazioni audio degli ordini sono dati personali

Anche i suoni e le immagini costituiscono dati personali secondo la normativa del d.lgs. 196/03 (codice privacy) e possono quindi ritenersi oggetto dei diritti degli interessati, tra cui quello di accesso.

E' questa la sostanza di un provvedimento con il quale il garante della privacy ha ordinato ad una società telefonica di mettere a disposizione di un consumatore la registrazione audio di un precedente colloquio telefonico comprovante l'attivazione di un contratto e l'adesione alle sue clausole.

Secondo l'autorità, infatti, la richiesta di accesso formulata dall'interessato non poteva dirsi integralmente soddisfatta mediante la semplice trasposizione su altro supporto dei dati personali forniti nel corso del precedente contatto telefonico, essendo necessaria anche la trasmissione di una copia della registrazione, unico mezzo in grado di consentire l'accesso al dato vocale di natura personale.

Internet e privacy sul luogo di lavoro: come organizzare i controlli?

Traggo spunto dalla recente notizia di un provvedimento del garante della privacy, relativo ad un caso di abuso di strumenti informatici aziendali, per soffermarmi sulla questione della organizzazione dei controlli alla luce di quelle che sono ormai le linee guida per l'utilizzo di Internet e della posta elettronica in azienda.

Nel caso in esame il datore di lavoro, pur adottando un regolamento specifico e fornendo ai dipendenti istruzioni per l'uso della postazione informatica individuale, a seguito di alcuni disservizi causati sulla rete aziendale da un eccessiva attività di scaricamento dati (download), aveva allestito un sistema di monitoraggio degli accessi nei confronti di un dipendente.

Il sistema, organizzato sulla base di un proxy server con funzioni di caching abilitate, aveva permesso di svolgere, per la durata di circa nove mesi, attività di controllo che implicavano la registrazione in chiaro degli "accessi a tutti i siti web visitati […]  con evidenziazione anche dei relativi domìni", realizzando una forma di trattamento inammissibile sulla base dei seguenti profili di illiceità:

  • la natura sistematica e continuativa del tracciamento, a causa della sua durata prolungata e della particolare estensione delle informazioni catturate, ha comportato una violazione sia dell'art. 4, comma 1, della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) che vieta l'impiego di apparecchiature (compresi hardware e software) per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sia del principio di pertinenza e non eccedenza nella raccolta dei dati;
  • mancata attivazione da parte del datore di lavoro delle procedure previste dalla normativa nel caso in cui le funzionalità di controllo connesse all'utilizzo di un software siano motivate da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rsu oppure autorizzazione della direzione provinciale del lavoro);

Da tali conclusioni è scaturito il provvedimento che ha disposto il divieto di ulteriore trattamento delle informazioni raccolte nel corso del monitoraggio.

Ciò, oltre alle inevitabili ripercussioni sotto il profilo delle eventuali responsabilità connesse, potrebbe comportare anche delle limitazioni relativamente alla prova dei comportamenti scorretti dei lavoratori, tali da giustificare l'applicazione di sanzioni, compresa quella del licenziamento.

Organizzazione dei controlli

Per evitare le conseguenze appena viste, è fondamentale organizzare le attività di controllo in modo conforme alle prescrizioni di legge, per cui:

  • non si possono installare apparecchiature, di nessun tipo, preordinate ad un controllo a distanza dei lavoratori: in questo ambito si possono far rientrare i software che, in relazione al modo in cui sono progettati e/o configurati, permettano la memorizzazione o la riproduzione delle pagine web accedute o l'esplicazione di controlli protratti nel tempo;
  • sono ammessi per esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro sistemi di controllo indiretto, ma sempre nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e dei sindacati;

Altro aspetto da non sottovalutare è quello della gradualità delle verifiche: in linea generale i controlli dovrebbero avere per oggetto dati in forma aggregata.

Se dall'analisi di questi ultimi emergono elementi che fanno presumere utilizzi impropri o non consentiti degli strumenti aziendali, vanno emessi avvisi generalizzati, anche circoscritti a particolari aree di lavoro, con l'invito ad attenersi alle direttive aziendali.

Soltanto nel caso in cui, a seguito degli avvisi, le attività anomale non cessino sarà possibile procedere a controlli su base individuale.

La profilazione degli utenti dei servizi di telecomunicazione: le regole del Garante privacy

Un nuovo giro di vite sui fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in relazione alle attività di profilazione compiute sulla propria clientela tramite dati personali individuali o dati personali aggregati ricavati da quelli di dettaglio.

Con un provvedimento del 25 giugno 2009 (G.U. n. 159 11 luglio 2009) il garante è intervenuto per  fare chiarezza su alcuni punti emersi nel corso di precedenti attività ispettive.

Consenso

I dati personali individuali possono essere trattati con finalità di profilazione solo se il titolare abbia rilasciato una informativa idonea (art. 13) e vi sia la possibilità di documentare, per iscritto, il consenso libero, informato e specifico del soggetto interessato (art. 23).

L'applicazione di questo principio generale vale anche e, soprattutto, nel caso in cui l'attività di profilazione richieda, per il suo svolgimento, dei dati inizialmente acquisiti per soddisfare una diversa esigenza (es. l'erogazione del servizio).

Ovviamente, una volta acquisito il consenso, esso si estenderà anche all'aventuale utilizzo dei dati in forma aggregata.

Verifica sui dati aggregati

L'aggregazione, di per sè, non trasforma i dati in anonimi, se essi conservano l'idoneità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del codice, cioè in pratica la capacità di fare riferimento ad un soggetto identificato o identificabile, anche indirettamente.

Il trattamento di questi dati, generalmente contenuti in sistemi eterogenei e conservati per far fronte ad altre esigenze, anche imposte dalla legge, può presentare per gli interessati dei rischi connessi con i livelli di aggregazione e le modalità tecniche di gestione.

Pertanto, in assenza di consenso, il titolare che intenda utilizzarli con finalità di profilazione deve inoltrare all'autorità una richiesta di verifica preliminare, secondo la procedura di cui all'art. 17 del codice, indicando specificamente i trattamenti, le finalità e le tipologie di dati da utilizzare.

Il processo di verifica verrà effettuato tenendo conto di alcuni parametri e condizioni che il garante qualifica come "minimi", tra cui:

  • l'impossibilità di risalire dal dato aggregato ad informazioni dettagliate concernenti l'interessato;
  • la separazione funzionale dei sistemi dedicati alla profilazione da quelli originari e dagli altri utilizzati per finalità differenti (es. marketing);
  • l'utilizzo dei dati aggregati nell'ambito di processi idonei ad impedire l'immediata identificabilità dell'interessato;
  • l'esistenza di un diverso e limitato profilo di autenticazione degli incaricati alla profilazione;
  • la conservazione per un limitato periodo di tempo, decorso il quale i dati devono essere cancellati;

Notificazione

La profilazione effettuata con gli strumenti elettronici resta, comunque, soggetta all'obbligo di notificazione (art. 37, comma 1, lett. d) che va effettuata con le modalità previste dall'art. 38.

Si segnala, infine, che le richieste di verifica preliminare dovranno essere inviate all'Autorità entro il 30 settembre 2009.

Amministratori di sistema: proroga dei termini per l'adozione delle misure

A seguito delle indicazioni formulate nel corso di una consultazione pubblica, il garante della privacy ha emanato nuove disposizioni per modificare il precedente provvedimento concernente le misure di sicurezza applicabili agli amministratori di sistema.

Le modifiche si giustificano con l'intento di facilitare l'adozione delle misure, anche per quelle realtà aziendali nelle quali determinati servizi informatici sono forniti da società esterne.

In tal senso l'autorità ha consentito che gli adempimenti connessi all'individuazione degli amministratori di sistema ed alla tenuta dei relativi elenchi possano essere soddisfatti, oltre che dal titolare, anche dai responsabili del trattamento.

Inoltre i termini per l'adozione delle misure tecniche ed organizzative sono stati prorogati al 15 dicembre 2009.

Di seguito riepilogo, per comodità, le porzioni del provvedimento originario oggetto delle modifiche (le aggiunte sono in grassetto):

4.3 Elenco degli amministratori di sistema:


Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza, oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante.

Al terzo capoverso del punto 4.3:

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve o il responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

4.4 Verifica delle attività:

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Punto 2 lett. c):

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.

Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al provvedimento del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10 marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione interna (ad es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini o tramite procedure formalizzate a istanza del lavoratore). Ciò, salvi i casi in cui tali forme di pubblicità o di conoscibilità siano incompatibili con diverse previsioni dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore.

Punto 2 lett. d:)

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Punto 2 lett. e):

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Aggiunta del punto 3-bis:

dispone che l'eventuale attribuzione al responsabile del compito di dare attuazione alle prescrizioni di cui al punto 2, lett. d) ed e), avvenga nell'ambito della designazione del responsabile da parte del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, o anche tramite opportune clausole contrattuali".

Marketing: il consenso all'uso dei dati personali deve essere libero

Ancora una pronuncia del garante della privacy sulle caratteristiche del consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità promozionali o di marketing e sulle modalità con le quali dovrebbero essere realizzate le maschere di registrazione dei dati (cd. form) su web per consentire una corretta manifestazione di volontà da parte degli interessati.

Nel caso specifico, che ha riguardato una società specializzata nella vendita online di biglietti per eventi di vario genere, l'autorità ha ribadito che:

gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare; tale capacità di autodeterminazione non è assicurata quando si assoggetta la fruizione di beni e servizi alla preventiva autorizzazione a trattare i dati conferiti anche per finalità diverse, quali sono quelle di profilazione e promozionale;

Quindi, in poche parole, non si può negare un servizio a chi non vuole fornire i propri dati personali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio stesso. Ogni altro trattamento per differenti finalità deve essere, invece, preceduto da un consenso libero e specifico (cioè riferito alla singola finalità).

Nel caso in cui il consenso venga acquisito attraverso Internet, occorre anche che le relative pagine web facciano uso di elementi in grado di consentire agli interessati la libera manifestazione, positiva o negativa, della propria volontà (es. mediante caselle di spunta differenti per ogni finalità, non preselezionate).

Data retention: ulteriore proroga per l'applicazione delle misure di sicurezza

Il garante della privacy ha accordato un parziale slittamento dei termini per l'adozione degli accorgimenti e delle misure di sicurezza a garanzia dei dati del traffico telefonico e telematico, conservati sia per finalità di accertamento e repressione di reati, sia per finalità ordinarie.

La scadenza, già prorogata una volta rispetto a quella inizialmente prevista, era stata fissata al 30 aprile 2009 (30 giugno per le sole misure concernenti la strong authentication).

La proroga è stata concessa, su richiesta delle associazioni di categoria, tenuto conto della situazione di sostanziale, ma non ancora integrale, adempimento, delle maggiori difficoltà tecniche nell'adozione di alcune misure e della quantità degli interventi strutturali ed economici complessivamente richiesti per garantire una completa conformità alle prescrizioni.

Dunque, per effetto di questo intervento, è stato prorogato al 15 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle misure del provvedimento del 24 luglio 2008, di cui alla:

lettera a):

n. 3: adottare, per la conservazione dei dati di traffico per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia di immagazzinamento dei dati (storage). I dati di traffico conservati per un periodo non superiore ai sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità. Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali. Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico. Infine, il fornitore deve adottare misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;

n. 6: adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

n. 9: proteggere i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. Il fornitore deve adottare soluzioni che rendano le informazioni residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei data base o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche. Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, database administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate. Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire più in generale la sicurezza dei sistemi evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione;

lettera c):

n. 1: adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che abbiano la possibilità concreta di accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Qualora circostanze eccezionali, legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazione hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico da parte di addetti tecnici in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere tenuta traccia in un apposito "registro degli accessi" dell'eventuale accesso fisico ai locali in cui sono installati i sistemi di elaborazione oggetto di intervento e dell'accesso logico ai sistemi, nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore;


n. 2: adottare procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati;


n. 3: rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di conservazione (art. 123 del Codice);


n. 4: adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

n. 5: documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

Accesso ai dati personali e rapporto di lavoro

Non c'è dubbio che, nell'ambito del rapporto con il proprio datore di lavoro, i lavoratori dipendenti figurano come soggetti interessati dal trattamento dei dati personali e possono, quindi, esercitare i diritti previsti dagli art. 7 e ss del testo unico sulla privacy.

Una questione che si pone, semmai, è quella di delimitare i dati che possono essere oggetto di accesso, vista la grande quantità ed eterogeneità delle informazioni inerenti la gestione del rapporto lavorativo.

Di recente l'autorità garante, nel decidere un ricorso, ha chiarito che le informazioni relative alla ordinaria gestione del rapporto di lavoro (nel caso specifico si trattava di dati sui turni di servizio degli ultimi anni) costituiscono dati personali i quali possono essere oggetto di una legittima richiesta di accesso da parte del lavoratore.


Le regole generali

Al di là del singolo caso specifico, può essere comunque utile ricordare che il provvedimento contenente "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" fissa alcuni principi generali in materia, stabilendo che:


  • le richieste di accesso possono anche essere prive di riferimenti ad un trattamento o a dati particolari ed, in questo caso, riguardano implicitamente tutti i dati trattati, comprese le informazioni di tipo valutativo, ma con l'esclusione delle notizie di carattere contrattuale o professionale
  • il datore di lavoro deve fornire al richiedente un riscontro completo che consiste in una comunicazione, chiara e comprensibile, di tutte le informazioni in suo possesso, mentre non è ammessa la sola elencazione delle tipologie di dati gestiti
  • il riscontro deve essere normalmente fornito entro il termine di 15 giorni dalla richiesta
  • nel caso in cui le operazioni necessarie al riscontro siano di particolare complessità, oppure ricorra un altro giustificato motivo, il datore di lavoro può rispettare il termine più lungo di 30 giorni, dandone preventiva comunicazione all'interessato
  • nelle realtà organizzative, articolate e complesse, in cui può essere più difficoltoso l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, il datore di lavoro deve provvedere a nominare un responsabile, appositamente designato per la trattazione di tali questioni, fornendone indicazione nella relativa informativa resa ai sensi dell'art. 13
  • i dati estratti possono essere comunicati oralmente o visualizzati attraverso strumenti elettronici, a meno che non ci sia una specifica richiesta di trasposizione su supporto cartaceo o informatico o di trasmissione per via telematica (es. posta elettronica)
  • l'esercizio del diritto di accesso può essere soddisfatto mettendo a disposizione dell'interessato il proprio fascicolo personale, da cui estrarre i dati, soprattutto quando la quantità di questi ultimi è elevata
  • analogamente, quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il titolare può decidere di esibire o consegnare copia di atti o documenti, contenenti i dati richiesti, eliminando o oscurando gli eventuali dati personali di terzi
  • il diritto di accesso non implica, comunque, la facoltà di richiedere al titolare la ricerca e la raccolta di dati che non siano in suo possesso ed oggetto di trattamento, l'accesso diretto ed illimitato a documenti ed intere tipologie di atti, l'aggregazione di documenti secondo modalità specificate dall'interessato, la creazione di documenti inesistenti ed, infine, il rispetto di particolari modalità di riscontro diverse da quelle già previste dal codice

Insomma, a ben vedere, si tratta di misure per garantire un accesso trasparente ai propri dati, da parte dei lavoratori, senza per questo appensantire l'ordinaria gestione aziendale.

Direct marketing telefonico e privacy:nuove prescrizioni

Dopo la conversione in legge del decreto milleproroghe, avvenuta con la legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha previsto una deroga temporanea sull'applicazione di alcuni istituti della normativa sulla privacy nelle attività promozionali, l'autorità garante della privacy è intervenuta con un nuovo provvedimento per precisare i criteri che, comunque, dovranno essere rispettati nell'esecuzione delle attività.

Le prescrizioni interessano tutti i titolari del trattamento che siano in possesso di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che intendano utilizzarle per fini promozionali.

Le misure previste sono le seguenti:

  • documentare in modo adeguato la costituzione della banca dati prima del 1° agosto 2005, conservando la relativa documentazione presso la sede legale del titolare;
  • trattare direttamente i dati personali presenti nelle banche dati, senza cederli, a qualunque titolo, a terzi;
  • specificare, in occasione di ogni contatto, l'identificativo del titolare del trattamento dei dati, anche nel caso in cui questi operi per conto di terzi, e comunicare agli interessati che essi hanno il diritto di opporsi ai sensi dell'art. 7 del Codice;
  • registrare immediatamente l'eventuale opposizione dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali, con effetto anche nei confronti dei terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora ciò avvenga telefonicamente, e fornire all'interessato l'identificativo dell'operatore o dell'operazione compiuta;
  • utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati esclusivamente per finalità promozionali e sino al 31 dicembre 2009. Non è possibile rendere un'informativa agli interessati e richiedere il loro consenso per l'uso dei dati per attività di carattere promozionale da effettuare in data successiva al 31 dicembre 2009;
  • comunicare al Garante, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in G.U. (prevista per il 20 marzo 2009), di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1° agosto 2005 che si intendono utilizzare per attività promozionali fino al 31 dicembre 2009, chiarendo se il trattamento dei dati personali venga effettuato anche per conto di terzi;

Sanzioni inasprite per illeciti connessi alla privacy: ma non si era parlato di semplificazione ?

Con il consueto decreto mille proroghe 30 dicembre 2008 n. 207 (G.U. n. 304 del 31.12.2008), appuntamento ormai ricorrente di ogni fine dicembre, quest'anno sono state introdotte anche disposizioni in materia di privacy.

In sintesi le principali modifiche, contenute nell'art. 44, riguardano alcuni articoli del d.lgs. 196/03 ed hanno per oggetto un inasprimento delle sanzioni per alcuni illeciti connessi al trattamento dei dati:

  • il comma 1 dell'art. 161, in relazione alla fattispecie di omessa od inidonea informativa, prevede una sanzione base che passa da seimila a trentaseimila euro
  • il comma 1 dell'art. 162, in relazione alla violazione delle disposizioni sulla cessione dei dati (art. 16, comma 1, lett. b. del codice), prevede una sanzione che passa da diecimila a sessantamila euro
  • il nuovo comma 2-bis dell'art. 162 prevede che, in caso di trattamento effettuato senza le misure minime, di cui all'art. 33, o in violazione della disposizione di cui all'art. 167, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro, escludendo comunque il pagamento in misura ridotta qualora vi sia stata la mancata applicazione delle misure minime di sicurezza
  • il nuovo comma 2-ter dell'art. 162, in relazione alla inosservanza dei provvedimenti dell'autorità garante, prevede ora la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro
  • il comma 1 dell'art. 163, in relazione all'omessa od incompleta notificazione, prevede ora la sanzione da ventimila a centoventimila euro mentre la sanzione amministrativa accessoria è stata soppressa
  • il comma 1 dell'art. 164, in relazione all'omessa od incompleta esibizione al garante, prevede ora la sanzione da diecimila a sessantamila euro

Da segnalare inoltre che il nuovo art. 164-bis, al comma 3, stabilisce che nei casi di maggiore gravità e di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, oppure quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni sono applicabili in misura doppia.

Anche se l'intervento del legislatore appare giustificabile sotto il profilo della necessità di combattere con maggior rigore alcune fattispecie di indebito utilizzo dei dati personali, rimane però da chiarire, come prospettato anche da altri osservatori, il motivo di un atteggiamento così contrastante in una materia, come questa, che richiederebbe una coesione ed una omogeneità di atteggiamenti e provvedimenti ben diversa da quella fino ad ora dimostrata.

Non dimentichiamo, infatti, che nel corso dell'anno appena passato sia il governo che il garante sono stati tra i fautori di provvedimenti di semplificazione, di cui l'ultimo proprio in materia di misure di sicurezza minime, che per certi versi stridono con l'atteggiamento di rigorosa inflessibilità che ora si vuole assumere attraverso l'inasprimento delle sanzioni.

Il messaggio che rischia di passare è ancora una volta soltanto quello di una estrema confusione di fondo !

Semplificazione privacy e misure di sicurezza: quali sono le novità ?

Dopo aver avviato nei mesi scorsi un iter di  semplificazione di certi aspetti della normativa a tutela della privacy, relativi soprattutto all'informativa ed alla raccolta del consenso, il Garante è nuovamente intervenuto, questa volta con riferimento alla portata delle misure minime di sicurezza.

Campo di applicazione

Il nuovo intervento di semplificazione, applicabile automaticamente senza bisogno di particolari comunicazioni o richieste, riguarda i soggetti pubblici e privati che:

  • utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto  quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
  • trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e d.m. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238);

Trattamenti effettuati con strumenti elettronici

Dal contenuto del provvedimento risulta che i soggetti interessati:

  • possono impartire agli incaricati le istruzioni in materia di misure minime anche oralmente;
  • possono utilizzare per l'accesso ai sistemi informatici qualsiasi sistema di autenticazione basato su username e password, provvedendo però a disattivare lo username nei casi in cui venga meno il diritto di accesso ai dati (es. fine del rapporto di lavoro per qualsiasi causa);
  • possono assegnare agli incaricati, singolarmente o per categorie, profili di autorizzazione utilizzando meccanismi o funzioni insite negli applicativi software o nei sistemi operativi;
  • possono adottare procedure o modalità che consentano l'operatività e la sicurezza del sistema (ad es. l'invio automatico delle mail ad un altro recapito accessibile) in caso di assenze prolungate o di impedimenti del dipendente;
  • devono aggiornare i programmi diretti a prevenire le vulnerabilità dei sistemi (antivirus, personal firewall, ecc..) o a correggerne i difetti (patch, hotfix) almeno una volta l'anno, oppure con cadenza biennale nel caso in cui i sistemi stessi non siano connessi con reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (Internet);
  • devono effettuare il backup dei dati almeno una volta al mese; 

Trattamenti senza l'impiego di strumenti elettronici

In relazione ai trattamenti cd. cartacei si prevede che:

  • i soggetti interessati possano impartire agli incaricati, anche oralmente, istruzioni per il controllo e la custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali durante l'intero ciclo delle operazioni di trattamento;
  • gli incaricati, ai quali siano stati affidati atti e documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari, devono controllarli e custodirli, per evitare che ad essi accedano persone prive di autorizzazione, e restituirli al termine delle operazioni;

Con lo stesso provvedimento state inoltre fornite indicazioni per la redazione semplificata del documento programmatico sulla sicurezza mentre una ulteriore semplificazione è stata introdotta in relazione al modello utilizzato per le notificazioni.

Pur condividendo l'esigenza avvertita dal garante di rendere più snella l'applicazione della normativa da parte delle organizzazioni di dimensioni più piccole, mi pare però che la finalità di "mantenere un adeguato livello per le misure minime di sicurezza" non sia stata soddisfatta in pieno a causa di una eccessiva semplificazione di alcune misure.

Mi riferisco, in particolare, alla frequenza di aggiornamento dei programmi per la sicurezza e la correzione della vulnerabilità dei sistemi e di esecuzione del backup che rischia di rendere tali misure alquanto inefficaci in considerazione di fattori quali:

  • il numero crescente delle vulnerabilità che vengono quotidianamente scoperte nel software applicativo e nei sistemi operativi
  • l'incremento del grado di sofisticazione degli attacchi nei confronti dei sistemi informatici anche per mezzo di codice nocivo (malware)
  • gli altri rischi legati all'obsolescenza dell'hardware, agli errori umani imputabili a disattenzione, scarsa formazione del personale, ecc...

E' quindi opportuno valutare sempre l'efficacia di tali misure semplificate alla luce dell'effettiva situazione di rischio che si riscontra in un determinato ambiente operativo.

Del resto non dimentichiamo che la semplificazione non appare idonea ad escludere la responsabilità per danni connessi al trattamento di dati personali, quando tali danni siano imputabili alla mancata adozione di misure preventive, diverse da quelle minime, che, in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 d.lgs. 196/03).

Il consiglio perciò è di semplificare ma con attenzione.

Fonte: Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel dispciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali

Privacy e certificati di malattia: nessuna diagnosi in assenza di disposizione contrarie

I datori di lavoro non sono legittimati a raccogliere i certificati medici di malattia dei dipendenti con l'indicazione della relativa diagnosi in assenza di contrarie e specifiche disposizioni.

Ne deriva che il lavoratore assente può e deve far pervenire al datore di lavoro un certificato con la sola indicazione della prognosi e della data di inizio e della durata della condizione di malattia, essendo ciò sufficiente anche ai fini del riconoscimento dei congedi per malattia.

E' questo quanto emerge da un provvedimento con il quale il garante ha vietato ad una amministrazione pubblica il trattamento dei dati relativi allo stato di salute del personale scaturenti dalla indicazione della diagnosi medica.

Fonte: Niente diagnosi nei certificati di malattia

Informativa sulla privacy: se incompleta scattano le sanzioni

Anche nel caso di informazioni raccolte attraverso il web, così come in ogni altra ipotesi di trattamento di dati personali, ai soggetti interessati deve essere resa preventivamente una idonea informativa.

Per tale deve intendersi una comunicazione comprendente le informazioni elencate nell'art. 13 del d.lgs. 196/03 (finalità e modalità di trattamento, soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, estremi identificative del titolare e del responsabile, ecc...).

In mancanza, infatti, l'autorità di controllo può contestare l'illecito di omessa od inidonea informativa previsto dall'art. 161 del codice e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di entità variabile in relazione alla gravità del fatto.

E' questo ciò che risulta da un provvedimento con il quale il garante della privacy ha, oltrettutto, ribadito la natura personale di dati come l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefonia mobile.

Fonte: Il garante sanziona le informative incomplete

Semplificazione privacy: vantaggi e svantaggi di autocertificazione e dps

Ancora sul tema della semplificazione in materia di privacy per evidenziare alcuni aspetti, relativi alla sostituzione dell'obbligo del dps con l'autocertificazione, che possono essere fonte di perplessità o di pericolosa sottovalutazione nell'applicazione della normativa.

L'autocertificazione, innanzitutto, non è un obbligo ma una facoltà la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare dei dati.

L'esercizio di questa facoltà implica, tuttavia, una attività di accertamento diretta a verificare che:

  1. la tipologia dei dati sensibili trattati sia soltanto quella prevista dalla legge
  2. i dati sensibili trattati siano riferibili esclusivamente ai soggetti indicati
  3. i dati sensibili trattati siano protetti da misure di sicurezza

Per quanto riguarda le prime due verifiche, l'accertamento deve condurre, in sostanza, alle seguenti conclusioni:

  • non esiste alcuna documentazione concernente dati sensibili diversi da quelli relativi allo stato di salute o malattia oppure all'adesione ad organizzazioni sindacali
  • nessun documento concernente lo stato di malattia o salute deve riportare informazioni di natura diagnostica
  • i dati sensibili devono essere riferiti o riferibili ai soli dipendenti e collaboratori, anche a progetto, del titolare

La casistica documentale da esaminare può essere molto ampia, a seconda del contesto di riferimento, ma è comunque consigliabile un impegno particolare nella identificazione di tutti i possibili trattamenti.

A questo proposito alcuni dei documenti nei quali possono "nascondersi", più spesso, dati di natura sensibile non ammessi al beneficio della semplificazione sono i curriculum vitae (informazioni su attività politica o adesione a particolari fedi religiose, ecc...) e gli altri atti concernenti la gestione del personale (permessi per attività politica o manifestazioni religiose, aspettativa per cariche politiche, documentazione sanitaria recante l'indicazione di una diagnosi, particolari accorgimenti alimentari nella fruizione del servizio mensa, ecc... ).

Se supportata da una adeguata fase di verifica dei presupposti, la semplificazione può comportare una riduzione delle spese, mentre, in caso contrario, questa riduzione rischia di essere vanificata dall'assunzione di responsabilità, anche di tipo penale, connesse con l'autocertificazione stessa.

Altra questione di una certa importanza è poi quella connessa alla scomparsa del documento programmatico sulla sicurezza ed ai conseguenti vantaggi che esso offre.

Al di là delle inevitabili tendenze a fare di tale adempimento un atto puramente burocratico o uno sterile esercizio di copia ed incolla, il dps costituisce, infatti, una evidenza documentale dell'approccio adottato dal titolare per garantire la sicurezza dei dati trattati, sia in termini di analisi dei rischi che di identificazione, pianificazione ed attuazione delle misure di protezione.

Esso svolge una funzione utilissima, non soltanto a livello organizzativo, ma anche in caso di controlli ed in un contesto difensivo derivante da eventuali controversie.

Ovviamente l'adozione dell'autocertificazione determina una rinuncia a tali vantaggi che va ponderata attentamente, anche perchè la mancata redazione ed aggiornamento del documento non implica, altresì, una esenzione dall'obbligo di protezione dei dati, essendo il titolare tenuto a proteggerli in modo specifico mediante idonee e preventive misure di sicurezza di cui deve dichiarare l'attuazione in fase di autocertificazione.