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La protezione dei dati personali: chiarimenti sulla normativa europea applicabile

Il gruppo di lavoro dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE ha emesso il parere 8/2010 per fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione della normativa UE in materia di protezione dei dati personali, all'interno e al di fuori dello spazio economico europeo.

Lo scopo è quello di garantire una migliore certezza giuridica, offrendo un quadro più chiaro per i diretti interessati, anche mediante esempi pratici utilizzati a supporto dei charimenti, ad esempio nel contesto delle basi dati HR (Human Resources) centralizzate, dei servizi di geolocalizzazione, del cloud computing, delle reti sociali, ecc...

I social network si adeguino alle norme europee sulla tutela della privacy


Questo è il contenuto del messaggio, neanche tanto subliminale, che emerge da un documento del gruppo dei garanti europei, di cui all'art. 29 della direttiva 95/46 sulla protezione dei dati personali, con lo scopo di fornire una chiara indicazione delle misure che i social network possono attuare per garantire la conformità delle loro piattaforme alle norme europee a tutela della privacy.

Vediamo alcuni punti salienti di questo intervento che prende in considerazione molti aspetti di un fenomeno ormai consolidato.

Applicabilità delle direttive europee

Partendo dall'art. 4 della direttiva 95/46, di cui il gruppo ha fornito più volte una intepretazione, anche con riferimento ad una analoga questione, si ritiene che nella maggior parte dei casi le disposizioni trovino applicazione nei confronti dei social network, anche quando questi ultimi abbiano il loro quartier generale in un paese situato al di fuori dello spazio economico europeo.

Titolarità dei dati

Nessun dubbio esiste sulla qualifica dei fornitori di SN come titolari dei dati (data controller) e destinatari dei conseguenti oneri, dal momento che essi possono determinare autonomamente gli strumenti, le modalità e le finalità dei trattamenti.

Ovviamente questa titolarità può essere assunta anche dai fornitori di applicazioni esterne, quando queste ultime siano incorporate ed utilizzate all'interno delle reti sociali.

Per gli utenti finali, invece, l'applicazione della normativa è, di regola, esclusa dal fatto che il trattamento dei dati avviene nell'ambito di attività di carattere prevalentemente personale o domestico.

Tuttavia questa eccezione non opera quando gli utenti agiscono per conto di associazioni od organizzazioni di qualsiasi tipo o quando l'utilizzo della piattaforma è finalizzato a soddisfare obiettivi di carattere commerciale, politico od anche caritatevole, con la conseguente assunzione delle responsabilità tipiche dei titolari di dati ai quali, dunque, gli utenti stessi vanno equiparati.

Curiosamente nel documento si ritiene plausibile che un elevato numero di contatti possa essere indizio del fatto che un utente non stia trattando dati nell'ambito di attività personali e sia, quindi, da considerare come titolare.

Misure di sicurezza

In questo ambito è importante il richiamo che il gruppo di lavoro fa sulla necessità di adottare, sia in fase di progettazione che di funzionamento del sistema o dei sistemi di trattamento, le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, effettivamente richieste sulla base dell'analisi dei rischi e della natura dei dati trattati.

Quindi non il solito riferimento alle misure minime che, spesso, lasciano il tempo che trovano, ma a misure realmente proporzionate all'entità misurata del rischio, in relazione al quale non va dimenticato il contesto generale in cui gli SN operano, cioè Internet.

Informazioni e dati sensibili degli utenti

Oltre a ricevere l'informativa prevista dall'art. 10 della direttiva, gli utenti andrebbero avvertiti dei rischi che corrono rendendo noti dati ed informazioni di natura personale, così come del fatto che il caricamento di immagini relative ad altri individui non può avvenire senza il consenso di questi ultimi.

Maggior rigore va invece dimostrato nel trattamento di dati sensibili, possibile soltanto con il consenso esplicito degli interessati.

A questo proposito si reputa opportuno che, nel caso in cui la form del profilo contenga campi relativi ad informazioni sensibili (razza, religione, orientamento politico, ecc...), il fornitore chiarisca esplicitamente che il riempimento di questi campi non è in alcun modo sollecitato ma completamente facoltativo.

Trattamento dei dati di terzi

Molte piattaforme consentono di inserire in vario modo dati relativi ad altre persone, non iscritte al network, in contrasto con la norma generale secondo cui il trattamento può avvenire soltanto in presenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 della direttiva 95/46 (consenso, esecuzione di un contratto o di un obbligo di legge, ecc...).

Ancora peggio appare la creazione automatizzata di profili sulla base della aggregazione dei dati, conferiti indipendentemente da altri utenti, inclusi quelli concernenti le relazioni sociali dedotti, tramite inferenza, da rubriche personali.

Marketing

Il marketing diretto è una delle principali attività sulle quali si basa attualmente il modello di business delle reti sociali.

Se per tali attività si utilizzano dati personali degli utenti e servizi che rientrano nell'ambito del concetto delle comunicazioni elettroniche (es. email), andranno conseguentemente applicate le prescrizioni delle direttive 95/46 e 2002/58 (e-privacy).

Conservazione dei dati

In generale nessuna politica di conservazione può essere applicata nel caso in cui sia richiesta la cancellazione di un account.

I dati relativi agli utenti bannati, ma solo quelli identificativi, possono essere conservati, previa informativa, per un periodo massimo di 1 anno.

L'inutilizzo del servizio per un determinato periodo di tempo deve comportare la disattivazione dell'account ed, eventualmente, la sua successiva cancellazione.

Diritti degli interessati e tutela dei minori

Vanno riconosciuti a tutti coloro i cui dati vengono trattati, a prescidere dal fatto che si tratti di utenti o meno della piattaforma.

Gli interessati dovrebbero essere messi in condizione di esercitare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione attraverso l'adozione di misure efficaci come, ad esempio, l'indicazione in home page dell'ufficio al quale sottoporre tutte le richieste e le questioni concernenti la privacy.

Ulteriori misure vanno inquadrate nell'ambito di una strategia di protezione dei dati dei minori: si parla a tale proposito di iniziative di accrescimento della consapevolezza, del divieto di raccogliere dati sensibili e di svolgere attività di marketing diretto, della separazione logica tra le comunità di adulti e minori e dell'adozione di tecnologie che migliorano la privacy (impostazioni amichevoli, popup di avvertimento, software di verifica dell'età).

Sarà ora interessante vedere quale atteggiamento vorranno assumere i fornitori di SN di fronte a questo parere che, pur non avendo forza di legge, rappresenta pur sempre un opinione autorevole e testimonia la posizione che l'Europa intende assumere nella protezione dei diritti fondamentali dell'individuo, come quello alla privacy ed alla protezione dei suoi dati.

Personalmente ritengo che la futura leadership si giocherà anche sul terreno della credibilità e dell'immagine alle quali contribuiranno, in maniera significativa, l'atteggiamento di apertura verso le problematiche citate e gli sforzi da compiere in direzione della compliance.

Photo courtesy: spekulator

Link ad approfondimenti

Social media: come sfruttarli proteggendo la nostra privacy ?

Segnalo che sul blog di Luigi Centenaro, autore di un interessantissimo ebook gratuito dal titolo Personal Branding con i Social Media, è stato pubblicato un mio guest post con lo stesso titolo.

Ringrazio Luigi per la gentilezza di avermi ospitato sul suo blog ed attendo fiducioso i vostri commenti.

Social network e privacy: quali sono i rischi per i dati personali ?


Youtube, MySpace, Facebook, Linkedin sono soltanto i nomi di alcune delle più note piattaforme di social network, un fenomeno socio-tecnologico di grande interesse, contraddistinto da elevatissimi tassi di crescita degli utenti.

Ma perchè queste piattaforme riscuotono così tanto successo ?
E, soprattutto, quali rischi presentano per la sicurezza e la riservatezza dei nostri dati personali ?

Diversi sono i fattori che influenzano il successo dei social network:
  • la possibilità di instaurare nuove relazioni ed interagire con individui anche molto distanti da noi
  • la presenza di strumenti ed infrastrutture che facilitano la collaborazione online
  • l'idoneità a supportare la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative e relazioni di business
  • il senso di intimità nelle relazioni tra gli utenti
  • la garanzia per gli utenti di esercitare un certo controllo sui dati generati
D'altra parte, come sempre accade, questi vantaggi hanno anche un rovescio della medaglia: proprio a causa del falso senso di intimità, gli utenti di queste reti manifestano la propensione a rivelare informazioni personali con più facilità rispetto a ciò che accade in una relazione tradizionale, dimostrandosi nel contempo poco selettivi nella scelta delle persone con le quali allacciare nuovi contatti.
I social network stanno inoltre vivendo un periodo di intenso sviluppo commerciale, dominato dalla necessità di catturare l'attenzione e l'interesse di nuovi utenti: questo si traduce, spesso, in una scarsa attenzione verso le problematiche relative alla sicurezza ed alla privacy.
Infine molti degli aspetti che andremo ad analizzare non risultano adeguatamente regolamentati nell'ambito delle normative comunitarie e nazionali, emanate in periodi in cui il fenomeno era ancora poco noto.

Partendo da una ricerca dell'Enisa (agenzia europea per la sicurezza delle reti e delle informazioni), i principali rischi che, allo stato attuale, le piattaforme di social network pongono con riferimento ai dati personali degli utenti possono essere classificati in:
  1. rischi relativi alla riservatezza dei dati
  2. rischi concernenti le identità digitali
  3. rischi di natura tecnologica
  4. rischi di natura sociale
In questo post ci soffermiamo sui rischi del primo tipo che, generalmente, hanno come presupposti la mancanza, la scarsa trasparenza o l'ambiguità delle politiche di trattamento dei dati e delle condizioni di utilizzo dei servizi, ma anche la possibilità di associare immagini ai profili oppure di etichettare le immagini con particolari metadati.

In questo contesto esistono dunque delle pericolosità specifiche:
  1. creazione di dossier digitali ed aggregazione di dati secondari
  2. tecniche di riconoscimento facciale
  3. content-based image retrieval
  4. metadati associati o relativi alle immagini
  5. problemi nella cancellazione dei dati degli utenti
Sul primo punto c'è poco da aggiungere salvo che chiunque abbia accesso ad un qualsiasi servizio (l'accesso è libero, basta registrarsi, ed i controlli previsti in fase di registrazione sono spesso carenti) può acquisire e raccogliere i dati degli utenti, all'insaputa di questi ultimi, ed utilizzarli per le finalità più disparate (spam, pubblicità, attacchi diretti alla persona, discriminazione, ecc....) che, raramente, corrispondono a quelle per le quali è stato prestato il consenso.
Questo inconveniente non può ritenersi superato nemmeno in virtù dei tanto sbandierati controlli di accesso, sia perchè a volte i dati personali, apparentemente non visibili, risultano accessibili mediante una semplice ricerca, sia per la debolezza intrinseca di molte impostazioni predefinite (pochi utenti si preoccupano di modificarle !), sia perchè, in realtà, è molto facile diventare "amici" di tutti ed avere così accesso ai dati.
Considerazioni analoghe le possiamo fare anche per i dati di natura, per così dire, secondaria (indirizzi ip, data e durata delle connessioni, profili visitati, messaggi scambiati, ecc...): questi sono di regola accessibili ai fornitori per asserite finalità miglioramento dei servizi ma, in realtà, non esistono di fatto adeguate garanzie di protezione e, soprattutto, di trattamento per le finalità consentite.

In relazione al secondo punto, l'enorme progresso tecnico raggiunto nel campo degli algoritmi rende tutt'altro che teorico il rischio di una correlazione tra i profili, di cui gli utenti sono spesso titolari su servizi o piattaforme differenti, proprio per effetto del riconoscimento delle relative immagini (a tale proposito sembra che Google abbia già integrato nella sua ricerca immagini delle tecniche di riconoscimento facciale; vedi questo esempio su Albert Einstein ).
Lo stesso livello di rischio deriva dalla possibilità di utilizzare tecniche di content-based image recognition (CBIR), originariamente sviluppate nel settore della digital forensic, per dedurre informazioni utili alla geolocalizzazione degli utenti attraverso il riconoscimento delle caratteristiche degli oggetti o dei luoghi raffigurati nelle immagini associate ai profili.

La questione dei metadati abbraccia due evenienze diverse: da un lato c'è l'eventualità, offerta da alcune piattaforme, di associare alle immagini delle etichette contenenti informazioni personali relative alla persona ritratta (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, ecc...), senza prima aver ricevuto il consenso da parte di quest'ultima.
L'inclusione, invece, di particolari metadati nelle immagini digitali che vengono caricate sulle piattaforme, in particolare il numero seriale della fotocamera, può costituire una minaccia per la privacy dell'utente a causa della associazione con i dati relativi al suo indirizzo riportati nella cartolina di registrazione della garanzia.

Infine una ulteriore questione da non sottovalutare è quella relativa alla eventuale cancellazione dal servizio: raramente, infatti, l'eliminazione dei dati principali si accompagna ad una completa rimozione di tutti i contenuti generati dall'utente (post, commenti, contenuti audio-video, ecc...).
Questa ambiguità è ulteriormente esasperata quando, a fronte di una richiesta di cancellazione, c'è soltanto una disattivazione del profilo, con conseguente mantenimento di una copia "nascosta" dei dati: entrambe le ipotesi costituiscono una violazione palese della direttiva 95/46/CE essendo gli individui privati di un mezzo efficace con il quale controllare la diffusione dei propri dati.

Phishing/Malware e social networking

A differenza di quanto possa far pensare il titolo di questo post non c'è nessuna relazione tra phishing/malware e social networking se non per il fatto che l'aumento di popolarità degli spazi su Web, dedicati a forme di aggregazione sociale, comincia ad attirare, sempre di più, l'attenzione di phisher e creatori di malware.
Su SecurityFocus si legge la notizia di attacco di phishing portato nei confronti degli utenti del popolare sito MySpace.
L'attacco sfrutta una modifica di un foglio di stile associato al profilo di ciascun utente per posizionare una immagine trasparente sulla pagina, causando perciò una ridirezione dell'utente verso una falsa pagina di login.
Come sempre più spesso accade l'efficacia dell'attacco è in stretta relazione con il livello di sofisticazione delle pagine clone e con l'ormai onnipresente supporto delle botnets (reti di sistemi compromessi).
D'altra parte già da qualche tempo si erano cominciate a notare le avvisaglie di questo fenomeno in espansione come testimoniato anche dall'apparizione dei primi worm "specializzati" come JS.Qspace che, sfruttando una tipica vulnerabilità di cross-site scripting, mirava a colpire proprio gli utenti di MySpace abbinandosi proprio a forme di phishing.