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Semplificazione privacy: vantaggi e svantaggi di autocertificazione e dps

Ancora sul tema della semplificazione in materia di privacy per evidenziare alcuni aspetti, relativi alla sostituzione dell'obbligo del dps con l'autocertificazione, che possono essere fonte di perplessità o di pericolosa sottovalutazione nell'applicazione della normativa.

L'autocertificazione, innanzitutto, non è un obbligo ma una facoltà la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare dei dati.

L'esercizio di questa facoltà implica, tuttavia, una attività di accertamento diretta a verificare che:

  1. la tipologia dei dati sensibili trattati sia soltanto quella prevista dalla legge
  2. i dati sensibili trattati siano riferibili esclusivamente ai soggetti indicati
  3. i dati sensibili trattati siano protetti da misure di sicurezza

Per quanto riguarda le prime due verifiche, l'accertamento deve condurre, in sostanza, alle seguenti conclusioni:

  • non esiste alcuna documentazione concernente dati sensibili diversi da quelli relativi allo stato di salute o malattia oppure all'adesione ad organizzazioni sindacali
  • nessun documento concernente lo stato di malattia o salute deve riportare informazioni di natura diagnostica
  • i dati sensibili devono essere riferiti o riferibili ai soli dipendenti e collaboratori, anche a progetto, del titolare

La casistica documentale da esaminare può essere molto ampia, a seconda del contesto di riferimento, ma è comunque consigliabile un impegno particolare nella identificazione di tutti i possibili trattamenti.

A questo proposito alcuni dei documenti nei quali possono "nascondersi", più spesso, dati di natura sensibile non ammessi al beneficio della semplificazione sono i curriculum vitae (informazioni su attività politica o adesione a particolari fedi religiose, ecc...) e gli altri atti concernenti la gestione del personale (permessi per attività politica o manifestazioni religiose, aspettativa per cariche politiche, documentazione sanitaria recante l'indicazione di una diagnosi, particolari accorgimenti alimentari nella fruizione del servizio mensa, ecc... ).

Se supportata da una adeguata fase di verifica dei presupposti, la semplificazione può comportare una riduzione delle spese, mentre, in caso contrario, questa riduzione rischia di essere vanificata dall'assunzione di responsabilità, anche di tipo penale, connesse con l'autocertificazione stessa.

Altra questione di una certa importanza è poi quella connessa alla scomparsa del documento programmatico sulla sicurezza ed ai conseguenti vantaggi che esso offre.

Al di là delle inevitabili tendenze a fare di tale adempimento un atto puramente burocratico o uno sterile esercizio di copia ed incolla, il dps costituisce, infatti, una evidenza documentale dell'approccio adottato dal titolare per garantire la sicurezza dei dati trattati, sia in termini di analisi dei rischi che di identificazione, pianificazione ed attuazione delle misure di protezione.

Esso svolge una funzione utilissima, non soltanto a livello organizzativo, ma anche in caso di controlli ed in un contesto difensivo derivante da eventuali controversie.

Ovviamente l'adozione dell'autocertificazione determina una rinuncia a tali vantaggi che va ponderata attentamente, anche perchè la mancata redazione ed aggiornamento del documento non implica, altresì, una esenzione dall'obbligo di protezione dei dati, essendo il titolare tenuto a proteggerli in modo specifico mediante idonee e preventive misure di sicurezza di cui deve dichiarare l'attuazione in fase di autocertificazione.

Privacy: niente più obbligo del DPS in presenza di certi requisiti

Con l'art. 29 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, sono state introdotte ulteriori misure di semplificazione destinate ai soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili, quando gli unici dati sensibili di cui sono in possesso sono quelli relativi allo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti o collaboratori, senza indicazione della relativa diagnosi, oppure all'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Queste misure, che in pratica interessano una larga fetta di piccole e medie imprese e datori di lavoro, sono inserite in un nuovo comma (1-bis) dell'articolo 34 del codice della privacy (D.Lgs. 196/2003).

La principale novità è data dall'abolizione dell'obbligo di tenere un aggiornato documento programmatico della sicurezza e dalla sua sostituzione con una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000, con la quale il titolare dovrà dichiarare di:
  1. trattare generalmente solo dati personali non sensibili
  2. essere in possesso dei soli dati sensibili previsti
  3. trattare, comunque, questi ultimi nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dal codice e dall'allegato B.
A scanso di equivoci e di pericolose sottovalutazioni è bene ribadire che:
  1. l'obbligo del DPS decade soltanto se risultano trattati dati sensibili della stessa specie di quella prevista , mentre in presenza anche di un solo altro dato sensibile di natura differente (ad es. quelli relativi all'adesione a partiti politici, organizzazioni di carattere religioso, ecc...) tutto rimane come prima;
  2. non viene meno l'obbligo di applicare le altre misure di sicurezza previste;
  3. l'autocertificazione non è un semplice adempimento burocratico, poichè in caso di false attestazioni (ad es. sulla natura dei dati trattati e/o sull'osservanza delle misure di sicurezza) comporta una responsabilità da parte del titolare dei dati;
Lo stesso decreto prevede che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, sarà aggiornato il disciplinare tecnico del codice della privacy in modo da prevedere delle misure semplificate per la redazione del DPS, in favore di coloro che trattano dati personali per le sole finalità amministrative e contabili.

Nel caso in cui tali ulteriore misure non verranno adottate nei termine previsti, tutti coloro che trattano dati personali per le sole finalità amministrative e contabili potranno beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di redazione del DPS.

Complessivamente queste ulteriore misure si possono quindi già ricollegare alle semplificazioni per i trattamenti con finalità amministrative e contabili definite recentemente dal garante.

Infine, per concludere, il decreto contiene anche la seguente modifica del comma 2° dell'art. 38 del codice della privacy (Modalità di notifica):
La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del trattamento se designato

2) la o le finalita' del trattamento

3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime

4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi

6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento