Visualizzazione post con etichetta informatica. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta informatica. Mostra tutti i post

Privacy e sicurezza di smartphone e tablet. Utili, ma non immuni da rischi

Articolo parzialmente modificato, pubblicato anche su Gruppo TakeITEasy.

Smartphone e tablet sono, tra le periferiche hardware, quelle che maggiormente trainano un segmento di mercato che, analogamente a molti altri, risente della crisi in una certa misura. Questo si deve, in parte, al fenomeno della consumerizzazione dell’IT che si sta diffondendo, anche grazie alla presa che lo slogan “porta il lavoro sempre in tasca con te” esercita sulle aziende, spingendole a fare investimenti in questo settore, con grande gioia dei vendor.

Si tratta di un fenomeno abbastanza consolidato, almeno secondo le indagini effettuate che parlano di un 88% del campione di riferimento (600 aziende in 17 paesi), i cui dipendenti utilizzano sul posto di lavoro i dispositivi citati non solo per la gestione della posta elettronica e l’accesso ai social network, ma anche per  le applicazioni aziendali, CRM in primis.

La stessa ricerca, inoltre, evidenzia una propensione alla spesa nel settore che, per le aziende italiane, si attesta intorno al 28% del budget IT.
Quale è il punto allora ? Cominciamo col dire che non è tutto oro quel che luccica: non possiamo certo negare l’utilità della tecnologia, in generale, e di questa in particolare, a condizione che non diventi un mezzo di eterna schiavitù dal lavoro, ma dobbiamo adottare una prospettiva più ampia, integrale, che tenga conto anche dei rischi e dei profili di responsabilità per le aziende che decidono di investire in essa.

Questioni da considerare

  • smartphone e tablet stanno diventando strumenti elettronici di trattamento dei dati personali, di cui l’azienda è titolare (es. dati dei clienti, dipendenti/collaboratori, ecc…), con conseguente applicabilità degli obblighi di protezione del T.U privacy (D.Lgs. 196/03);
  • con questi dispositivi gli utenti aziendali accedono ad Internet, per cui gli eventuali illeciti commessi sulla rete (si pensi ad ipotesi di download illegale di risorse protette, di diffamazione, ecc…) possono comportare a carico dell’azienda profili di corresponsabilità civile, per omessa adozione di controlli e misure di sicurezza;
  • l’uso dei dispositivi è spesso “promiscuo”, cioè riguarda sia gli aspetti lavorativi che quelli concernenti la vita privata dell’utilizzatore (es. dati finanziari, home banking, foto di famiglia, ecc…), per cui anche i dati di quest’ultimo sono a rischio (es. furti di identità);
  • possibilità di tracciamento e/o profilazione dell’utente, a sua insaputa, attraverso dati univoci (codice IMEI e numero di telefono) e moduli GPS (tra l’altro la geolocalizzazione integrare una forma di controllo a distanza dell’attività lavorativa, con le ben note problematiche di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori);
  • se non adeguatamente custoditi tali strumenti possono essere facilmente smarriti o rubati, con tutte le conseguenze che ne derivano (si tratta del primo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • la trasportabilità dei dispositivi favorisce l’esternalizzazione di dati e servizi (es. cloud computing);
  • una insufficiente conoscenza od “alfabetizzazione informatica” dell’utilizzatore può comportare una rivelazione non intenzionale di dati personali o confidenziali (si tratta del secondo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • una dismissione impropria, nel caso di sostituzione, mette a rischio i dati, se questi ultimi non sono prontamente cancellati in modo sicuro (si tratta del terzo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • trattandosi di una tecnologia relativamente nuova, il livello della sicurezza delle applicazioni e dei moduli software non è ancora sufficientemente affidabile, anche per via di una distribuzione poco tempestiva degli aggiornamenti;
  • le clausole e/o condizioni di utilizzo delle applicazioni sono poco chiare, soprattutto per gli aspetti relativi al trattamento ed alla sicurezza delle informazioni, comprese quelle di natura personale;
  • esiste una miriade di fonti, poco o per nulla attendibili, dalle quali possono essere scaricate applicazioni potenzialmente nocive (il fenomeno del mobile malware è in fortissima ascesa);

Naturalmente questo elenco non vuole avere carattere di esaustività, però parliamo in generale di aspetti ben documentati (vedi approfondimenti) che non possono essere ignorati ma devono essere gestiti in modo adeguato, per evitare che il ricorso alla tecnologia, allo scopo di migliorare ed ottimizzare il funzionamento di una struttura aziendale o professionale (si, perchè la questione può riguardare anche i professionisti, specie quelli deontologicamente vincolati ad obblighi di segretezza più ampi del semplice diritto alla riservatezza), si trasformi in un boomerang di eventi causativi di responsabilità che ne azzerano completamente l’utilità.

Consigli per l’uso

Alcuni consigli ed azioni da intraprendere per un uso ottimale della tecnologia mobile, da parte di aziende e professionisti, sono i seguenti:

  • fare una analisi dei rischi (organizzativi, tecnologici, legali) ed adottare le opportune misure di sicurezza, soprattutto quelle minime ed idonee richieste dal T.U privacy;
  • valutare attentamente le clausole dei contratti con i produttori dei dispositivi e del software di sistema e con gli operatori di telecomunicazione che li commercializzano con il proprio brand;
  • valutare attentamente le condizioni legali d’uso delle applicazioni mobile installate sui dispositivi;
  • predisporre regolamenti per un corretto utilizzo (trattandosi di strumenti aziendali che accedono ad Internet ed alla posta elettronica, essi potrebbero rientrare nell’ambito applicativo del provvedimento del garante del 1 marzo 2007);
  • impedire l’installazione, l’accesso e l’uso di applicazioni di dubbia od illecita provenienza;
  • formare adeguatamente gli utenti, soprattutto per quanto concerne rischi e responsabilità aziendali;
  • predisporre regolamenti per gestire i casi di dismissione dei dispositivi e le procedurre per la sicura cancellazione dei dati;

Approfondimenti

  1. Smartphone e tablet: scenari attuali e prospettive operative
  2. Smartphone: information security risks, opportunities and recommendations for users
  3. Top ten smartphone risks
  4. Smartphone secure development guidelines
  5. Data leakage resulting from device loss or theft

Pubblicità comportamentale online: quali regole per la privacy ?

1279664_10824501

Tra le varie forme di pubblicità esistenti, quella "online" rappresenta, senza dubbio, un segmento molto dinamico ed importante per lo sviluppo di un economia legata alla rete Internet.

Esistono, però, degli aspetti di legalità da considerare, soprattutto per quanto riguarda la cd. pubblicità comportamentale, termine con il quale si indica il tracciamento degli utenti in rete, attuato con lo scopo di derivare dall'osservazione delle loro azioni un profilo comportamentale che funga da base per la trasmissione di messaggi pubblicitari "personalizzati" [...]

A causa della invasività delle principali tecniche di tracciamento, nonchè della loro, pressocchè totale,  invisibilità per gli utenti, questa pratica presenta aspetti che possono incidere significativamente sulla protezione dei dati personali e della vita privata perchè, almeno potenzialmente, offre la possibilità di ricostruire, in modo molto dettagliato, le attività online degli interessati, a totale insaputa di questi ultimi.
Per questo motivo essa viene presa in grande considerazione da tutti i legislatori e le autorità di protezione nazionali ed europei; proprio in questo ambito, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (l'organismo rappresentativo delle autorità di protezione europee), ha adottato nel 2010 un parere che fornisce un quadro giuridico di riferimento abbastanza articolato.

Tecniche e strumenti di tracciamento

Sono per lo più basati sull'elaborazione lato client delle informazioni derivanti da motori di ricerca e dall'apparecchiatura terminale dell'utente, con una predominanza dei cd. cookies, frammenti di testo memorizzati e, successivamente, recuperati dal sistema dell'utente con lo scopo di alimentare ed identificare il  profilo comportamentale di quest'ultimo.

Dei cookies si è occupata recentemente anche ENISA - Agenzia Europea per la sicurezza delle informazioni e della rete - con un documento ufficiale (in lingua inglese) intitolato "Bittersweet cookies. Some security and privacy considerations".

Inoltre esistono anche i cd. flash cookies, la cui adozione è in forte aumento perchè consentono di superare le limitazioni insite nella cancellazione (al momento della chiusura del browser) o nel rifiuto (attraverso le impostazioni di privacy) dei cookies tradizionali; tra l'altro, i flash cookies non possono essere cancellati mediante le impostazioni tradizionali di privacy di un web browser, essendo la loro gestione separata e, come tale, poco conosciuta dagli utenti non esperti (vedi Come cancellare i flash cookies dal proprio sistema).

Le regole applicabili

Secondo l'interpretazione fornita, la pubblicità comportamentale soggiace alle disposizioni delle direttive e-privacy (2002/58/CE) e privacy (95/46/CE) o, meglio, della relativa normativa italiana di attuazione, vale a dire il T.U privacy (D.Lgs. 196/2003). Peraltro, la direttiva e-privacy è stata modificata dalla recente direttiva 2009/136/CE che dovrebbe ricevere attuazione nel territorio italiano entro la data del 25 maggio 2011.

Partendo dalla direttiva e-privacy (art. 5, par. 3), risulta che per memorizzare od accedere lecitamente ad informazioni archiviate nell'apparecchiatura terminale di un utente sia necessario il consenso preventivo ed informato dell'interessato.

Le informazioni cui si fa riferimento possono essere di qualsiasi tipo (es. cookies), e non necessariamente dati di natura personale, poichè l'obbligo opera in funzione generica di protezione di un aspetto della vita privata; questo spiega anche il perchè tale obbligo non si applichi soltanto ai servizi di comunicazione elettronica, ma ad ogni altro servizio che si avvalga di tecniche similari.

Quando poi le informazioni raccolte con i cookies od altri simili dispositivi sono di natura personale, si applicano, in aggiunta, i dettami della direttiva privacy (95/46/CE), tra cui vi sono i principi relativi ai diritti degli interessati, alla qualità dei dati, alla sicurezza dei trattamenti ed ai limiti per il trasferimento internazionale dei dati.

Un ulteriore aspetto è quello riguardante l'ambito territoriale di applicazione, in particolare:

  • la tutela offerta dalla direttiva 2002/58/CE riguarda le informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale degli interessati che utilizzano reti di comunicazione pubbliche nell'unione europea;

  • la tutela offerta dalla direttiva 95/46/CE riguarda: a) il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di un responsabile del trattamento, stabilito nel territorio dell'unione europea; b) il trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che, pur non essendo stabilito nel territorio dell'unione europea, ricorre, ai fini del trattamento stesso, a strumenti situati in tale territorio;

Nel parere si evidenzia, da un lato, l'assoluta inadeguatezza degli strumenti tradizionali offerti dal  browser, basati sul rifiuto preventivo e generalizzato dei cookies, e, dall'altro, l'opportunità di implementare, anche con la cooperazione dei produttori di software, meccanismi incentrati su un azione positiva dell'utente, dalla quale risulti la sua volontà di ricevere cookies e di accettare il relativo monitoraggio delle attività online, con lo scopo di ricevere messaggi pubblicitari personalizzati.

Per quanto concerne invece gli obblighi informativi, sul rispetto dei quali si basa la validità del consenso, si considera insufficiente la semplice menzione dell'uso della pubblicità comportamentale all'interno delle condizioni generali del sito e/o dell'informativa privacy; occorre, piuttosto, che agli utenti sia comunicato, in modo chiaro e semplice: a) chi è il responsabile del trasferimento dei cookies e della raccolta delle informazioni, b) il fatto che i cookies sono utilizzati per creare profili dell'utente, c) il tipo di informazioni raccolte, d) l'utilizzo dei profili per la trasmissione di messaggi pubblicitari personalizzati, e) la possibilità che l'utente sia identificato attraverso i cookies su diversi siti web.

Non mancano, infine, considerazioni sulla ripartizione dei profili di responsabilità tra i vari soggetti che risultano coinvolti nel circuito della pubblicità comportamentale, vale a dire i fornitori di reti pubblicitarie, gli editori e gli inserzionisti.

Photo-courtesy: Yello-Dog

Privacy: ecco le regole per l'informazione giuridica

Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti istituzionali; questo è il contenuto delle linee guida emanate dall'autorità garante della privacy.

Le nuove norme impattano sull'attività di informazione giuridica intesa come:
attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria
Risultano invece esclusi i trattamenti di dati personali compiuti per ragioni di giustizia , nonchè quelli compiuti nell'esercizio dell' attività giornalistica .

Nei limiti sopra precisati, gli orientamenti formulati si applicano indifferentemente a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, compresi gli editori di riviste giuridiche specializzate, che svolge attività di " riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica".

Il riferimento esplicito alle reti di comunicazione elettronica (es. Internet) quali mezzi per la riproduzione o la diffusione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, implica la conseguente assoggettabilità di siti web, blog ed altre risorse come, ad esempio, le reti sociali, alle regole poste a tutela dei diritti degli interessati.
Queste regole consistono nel rendere anonimi i dati personali degli interessati (es. parte di un processo civile o imputato di un processo penale) e degli altri soggetti (es. testimone, consulente) che sarebbero identificabili mediante la sentenza od il provvedimento. Differenti sono però le modalità attraverso le quali il processo di "anonimizzazione" dei dati può essere attivato (art. 52 T.U Privacy, D.Lgs. 196/03).

Anonimato su richiesta di parte

L'interessato deve presentare una apposita istanza all'ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il procedimento, prima che quest'ultimo venga definito con sentenza.
L'istanza deve contenere l'esplicita richiesta di riportare, a cura della cancelleria o segreteria, una annotazione che specifichi che, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento, non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare direttamente il richiedente (l'inibizione riguarda solo il richiedente e non può essere estesa ad altri soggetti).
L'istanza deve essere supportata da motivi legittimi, quali la delicatezza della vicenda o la particolare natura sensibile dei dati, e viene decisa direttamente dall'autorità giudiziaria.

Anonimato disposto dall'autorità giudiziaria

E' interamente devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria, cui spetta l'onere di valutare attentamente se, nel caso sottoposto al suo vaglio, assumano rilevanza dati personali "dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo)", a prescindere da una richiesta specifica dell'interessato.

Obbligo generale di anonimato

Esiste un obbligo generale di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e stato delle persone, anche se attinenti a rapporti patrimoniali od economici; trattandosi di divieto assoluto, esso non può essere superato neppure con l'eventuale consenso dell'interessato.

La disposizione riguarda soltanto le parti processuali e non gli eventuali altri soggetti (es. testimone) che, in caso di interesse all'oscuramento dei propri dati, possono richiederlo mediante istanza separata.

La tutela offerta in questo caso è più ampia perchè riguarda non soltanto le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, ma "anche gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di tali soggetti".
In questo caso il Garante ritiene opportuno, anche se non previsto espressamente, che l'autorità giudiziaria provveda d'ufficio all'annotazione dell'obbligo di anonimato, per evitare dubbi o confusioni di ogni genere.

Va infine evidenziato che non è l'ufficio giudiziario, ma chi riceve copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'oscuramento, che deve provvedere in tal senso, ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.

Corso di informatica giuridica accreditato dal CNF

corso informatica giuridica cnf

Il corso ha per oggetto i rapporti tra l’informatica e il diritto sia sotto il profilo delle applicazioni al diritto (informatica giuridica in senso stretto) sia sotto il profilo delle nuove tecnologie applicate ad esso (diritto dell’informatica).

Il corso avrà un approccio prevalentemente pratico, più che focalizzato sugli aspetti teorici.

E’ rivolto a Avvocati, Laureati in: Giurisprudenza, Economia, Informatica, Scienze dell’Informazione e Tecnologie Informatiche e coloro che hanno interesse all’argomento.

Per quanto attiene l’approccio metodologico, il corso di informatica giuridica sarà proposto nella forma di seminari in loco, secondo il programma illustrato, e si articolerà in sei (6) incontri, di 4 ore ognuno, proponendo un modulo per ciascuna sessione.

Per gli eventi formativi i relatori utilizzeranno l’approccio metodologico teorico-pratico, proponendo gli argomenti con le seguenti modalità: lezione tradizionale, illustrazione delle tematiche a mezzo slides, video o screencast delle procedure informatiche eseguite su PC.

Chi parteciperà al corso avrà la possibilità di acquisire le nozioni giuridiche e tecniche per migliorare il livello di formazione professionale sulle tematiche oggetto del corso.

Il corso è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (24 crediti formativi) e si terrà a Milano, Roma e Foggia.

Relatori: Avv. Nicola Fabiano, Avv. Stefano Bendandi, Avv. Luca D'Apollo

Per maggiori informazioni ed iscrizioni cliccare qui.

Privacy e referti medici online: le linee guida

L'autorità garante della privacy ha reso note le proprie Linee guida in tema di referti online pubblicate sulla G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2009.

Si tratta di un provvedimento il cui ambito applicativo è circoscritto alla refertazione online, cioè al servizio che offre ad un assistito la possibilità di accedere, con modalità informatiche e telematiche, alla relazione (cd. referto) che il medico rilascia a seguito di un esame di natura clinica o strumentale.

L'obiettivo di queste linee guida, articolate in più punti, è quello di prevedere delle specifiche garanzie a protezione dei dati personali dei cittadini, relativamente alle più comuni modalità con le quali le strutture sanitarie rendono disponibili online i referti medici.

Facoltatività del servizio

L'interessato deve essere libero di scegliere se avvalersi o meno del servizio di refertazione online, senza che questo pregiudichi la facoltà di usufruire delle prestazioni mediche o di continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura che ha erogato la prestazione.

Inoltre, l'interessato che abbia scelto di avvalersi del servizio rimane, comunque, titolare di alcune facoltà, come :

  • il diritto di manifestare, in occasione di ogni esame, una volontà diretta ad escludere il singolo referto dal servizio online prescelto;
  • la possibilità di confermare, in occasione di successivi accertamenti clinici, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere la comunicazione del referto;
  • la possibilità di acconsentire alla comunicazione dei risultati diagnostici al proprio medico curante, al medico di medicina generale oppure al pediatra;

Nel caso di avvisi tramite la rete cellulare (SMS), i messaggi devono limitarsi a dare la notizia della disponibilità del referto e non possono indicare nè la tipologia dell'accertamento effettuato, nè il suo esito, nè le credenziali di autenticazione eventualmente assegnate all'interessato per l'accesso online.

Informativa e consenso

Il titolare del trattamento deve rendere all'interessato una informativa sulle caratteristiche del servizio di refertazione online, compresa in particolare la sua natura facoltativa, per consentirgli di esprimere una scelta informata e consapevole.

L'informativa, come di consueto, deve contenere le indicazioni richieste dall'art. 13 del d.lgs. 196/03 e può essere fornita contestualmente, purchè separatamente, da quella relativa al trattamento dei dati per finalità di cura.

A seguito dell'informativa il titolare deve acquisire il consenso specifico dell'interessato al trattamento dei propri dati attraverso le particolari modalità del servizio.

Archiviazione online dei referti

Nel caso in cui venga offerta anche la possibilità di archiviare e consultare online tutti i referti degli esami eseguiti presso i laboratori della stessa struttura sanitaria, il titolare deve rendere all'interessato una ulteriore informativa specifica ed acquisire un autonomo consenso.

In questo caso specifico l'autorità ritiene che tali archivi possano ricadere nella definizione di dossier sanitario, di cui si occupano le Linee guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e di dossier sanitario e, quindi, siano soggetti alle speciali misure di sicurezza identificate in tale provvedimento.

Comunicazioni dei dati

L'abilitazione di accesso ai sistemi di refertazione online deve essere assoggettata alla cautele previste dalla disciplina vigente, anche per quanto riguarda l'intermediazione richiesta dall'art. 84 del d.lgs. 196/93 per la comunicazione dei dati concernenti lo stato di salute (provvedimento 9 novembre 2005).

Inoltre i titolari dei dati che offrono il servizio online devono tenere conto delle disposizioni che prevedono una attività di consulenza specifica da parte del personale medico in relazione alla comunicazione dei referti ed all'illustrazione del loro significato diagnostico.

Misure di sicurezza

Particolarmente corposa è la parte del provevdimento concernente le prescrizioni di sicurezza; infatti, la natura particolare dei dati e delle modalità di trattamento richiede l'individuazione e l'applicazione di misure di sicurezza idonee, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 196/03, oltre a quelle minime previste dagli art. 33 e ss.

Il provvedimento individua comunque alcune misure minime, differenziandole in base a due scenari ipotizzabili in relazione alle modalità più comuni di accesso e consultazione dei referti:

  1. consultazione tramite sito web:
    • protocolli di comunicazione basati su standard crittografici, con certificazione digitale dell'identità dei sistemi che erogano il servizio (SSL o Secure Socket Layer);
    • utilizzo di tecniche per evitare l'acquisizione delle informazioni contenute nel file elettronico in caso di una sua memorizzazione in sistemi di caching, locali o centralizzati, a seguito della sua consultazione online;
    • sistemi di autenticazione dell'interessato, preferibilmente tramite strong authentication;
    • disponibilità del referto online limitata ad un periodo massimo di 45 giorni;
    • possibilità per l'utente di evitare la visibilità online o di cancellare, in modo completo o selettivo, i referti che lo riguardano;
  2. invio tramite posta elettronica:
    • spedizione del referto come allegato e non come testo accluso al corpo del messaggio (quindi, no alla modalità inline);
    • protezione del file contenente il referto tramite password di apertura o chiave crittografica, rese note attraverso canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la spedizione dei referti. Questa cautela particolare può essere evitata soltanto quando l'interessato ne faccia richiesta espressa e consapevole;
    • convalida degli indirizzi di posta elettronica attraverso verifiche da compiere online per evitare la spedizione dei documenti riservati a soggetti diversi dal richiedente;

In aggiunta a queste misure che riguardano più direttamente le modalità di erogazione del servizio di refertazione, agli utenti devono essere fornite garanzie su:

  • disponibilità di sistemi di autenticazione ed autorizzazione degli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento, con l'obbligo del ricorso all'autenticazione forte basata su biometria nel caso di dati idonei a rivelare l'identità genetica di un individuo;
  • separazione fisica e logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati trattati per finalità amministrativo-contabili;

Per non mettere a repentaglio la riservatezza dei dati vanno, infine, predisposte delle procedure per interrompere l'invio tramite posta elettronica o rendere indisponibili online i referti relativi ad un interessato che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione o altre condizioni di rischio.

Brand protection, privacy e sicurezza: qual'è il loro ruolo ?

brand La tecnologia svolge ormai una funzione cruciale anche per lo sviluppo del brand poichè è uno dei fattori abilitanti che consente di arricchire e differenziare l'esperienza degli utenti nei confronti dei prodotti o dei servizi che esso rappresenta.

Per supportare pienamente esperienze di tipo personalizzato la tecnologia deve, però, offrire funzionalità sempre più in linea con le aspettative e le preferenze degli individui e questo richiede, spesso, l'acquisizione e l'elaborazione di una discreta quantità di informazioni, tra cui vanno ricomprese anche quelle di natura personale.

Parlando di dati personali è naturale rivolgere l'attenzione agli aspetti concernenti la loro riservatezza (privacy): le persone cominciano ad essere sempre più attente alle modalità con le quali i propri dati vengono raccolti, custoditi ed utilizzati, compresa la loro eventuale comunicazione a terzi.

Perciò, se è vero che la tecnologia esplica un ruolo rilevante nel modellare l'esperienza degli utenti, allora le conseguenze che ne derivano sul piano pratico hanno un impatto significativo sulla loro fiducia complessiva e, di conseguenza, sul brand, dato che quest'ultimo è intimamente legato a concetti quali la fiducia, la sicurezza, l'affidabilità, ecc...

A tale proposito possiamo individuare alcuni degli aspetti più critici riguardanti:

  • l'acquisizione dei dati personali;
  • la privacy e la sicurezza dei dati, sia interna che esterna;
  • il fenomeno delle frodi online;

Acquisizione dei dati personali

Esistono svariati meccanismi di acquisizione delle informazioni online, alcuni visibili altri meno; ad esempio quello dei cookie è probabilmente uno dei più controversi per una serie di ragioni, tra cui la quantità di informazioni che permettono di raccogliere, la loro invisibilità, la possibilità di costruire dei profili utente molto dettagliati, ecc...

Tralasciando le considerazioni sul rispetto delle normative esistenti, ciò che acquista importanza agli occhi degli utenti è la trasparenza degli intenti e dei comportamenti.

Trasparenza significa innanzitutto rendere nota (es. mediante una privacy policy) l'esistenza di certi meccanismi e la natura delle informazioni raccolte, oltre a darne una valida motivazione che, nella maggior parte dei casi, potrà anche essere lecita ma va pur sempre dichiarata.

Il rischio di una mancanza di chiarezza, a prescindere dalla buona fede, è infatti quello di lasciar trapelare forme di utilizzo della tecnologia "furbesche" od inappropriate e di indebolire la fiducia degli utenti con inevitabili ripercussioni sull'immagine del brand.

Privacy e sicurezza delle informazioni

Via via che la tecnologia avanza ed il canale online si va affermando come elemento strategico su cui costruire visibilità e relazioni, nonchè come valida alternativa al commercio tradizionale, aumentano, purtroppo, i fenomeni legati alla criminalità informatica.

Si tratta di fenomeni spesso favoriti dalla mancanza o dalla scarsità di misure protettive che producono effetti di grande impatto sul business, come la perdita di confidenzialità o di disponibilità delle informazioni, contribuendo a distruggere la fiducia che gli utenti ripongono, non solo nella tecnologia, ma anche nel brand.

La salvagardia delle informazioni, comprese quelle di natura personale, durante il loro intero ciclo di vita, rappresenta una pietra miliare nell'assicurare la sopravvivenza e la prosperità del business.

Per garantirla le organizzazioni devono sviluppare una propria consapevolezza interna, adottare le misure di sicurezza più adeguate in base ai rischi, revisionarle periodicamente ed esportare, infine, lo stesso atteggiamento proattivo all'esterno, nei confronti dei propri produttori, fornitori, distributori, agenti, ecc...

Nel momento in cui questi ultimi si presentano ed agiscono come "partner ufficiali" essi diventano una specie di estensione del brand, sul quale finiscono per proiettare inevitabilmente le conseguenze negative delle loro vulnerabilità, sia tecnologiche che organizzative.

Per impedire che ciò si verifichi è essenziale, tra le altre cose, richiedere ai propri partner il rispetto di linee guida di conformità ed esercitare gli opportuni controlli.

Frodi online

Si tratta di fatti collegati, sempre di più, ad abusi del brand perpetrati online,  generalmente basati sulla indebita inclusione dei suoi elementi caratteristici (logo, nome, slogan, ecc...) nel corpo dei messaggi di posta elettronica o negli elementi strutturali (metatag, titoli, àncore, ecc...) delle pagine web (brand spoofing).

Lo scopo è ovviamente quello di vincere la naturale diffidenza degli utenti ed attrarli verso qualcosa che appare veritiero e rassicurante, inducendoli a rivelare informazioni finanziarie o personali riservate (phishing) che vengono successivamente utilizzate per commettere altri crimini (es. furti d'identità o di denaro).

Peraltro, anche se gli illeciti sono commessi da soggetti od entità non affiliate ad un brand, il fatto che quest'ultimo compaia nelle risorse utilizzate contribuisce a creare una specie di "associazione di colpevolezza", con conseguenze facilmente immaginabili.

Inoltre gli attuali rimedi tecnologici, seppure necessari, non hanno ancora raggiunto la maturità per essere da soli sufficienti a contrastare tali fenomeni.

Questo vuol dire che, oltre ad un azione di costante monitoraggio online, è necessario che le organizzazioni prendano attivamente parte ad un opera di educazione e sensibilizzazione degli utenti.

La sfida del futuro

Non è facile conciliare il crescente fabbisogno informativo di oggi con le legittime aspettative che gli utenti ripongono nella privacy e nella sicurezza dei propri dati; queste necessità sono spesso confliggenti e l'unico modo per soddisfarle entrambe è adottare un atteggiamento equilibrato nel rispetto comunque dei limiti dettati dalla legge.

Le organizzazioni che riusciranno a raggiungere tale equilibrio, pur dimostrando di essere realmente in grado di proteggere i dati dei propri clienti e partner, acquisiranno uno eccezionale vantaggio competitivo, mentre le altre saranno costrette a subire perdite di fiducia e di valore del brand, oltre a difendersi dalle iniziative legali eventualmente intraprese nei loro confronti.

Photo courtesy: dimitri_c

Internet e privacy sul luogo di lavoro: come organizzare i controlli?

Traggo spunto dalla recente notizia di un provvedimento del garante della privacy, relativo ad un caso di abuso di strumenti informatici aziendali, per soffermarmi sulla questione della organizzazione dei controlli alla luce di quelle che sono ormai le linee guida per l'utilizzo di Internet e della posta elettronica in azienda.

Nel caso in esame il datore di lavoro, pur adottando un regolamento specifico e fornendo ai dipendenti istruzioni per l'uso della postazione informatica individuale, a seguito di alcuni disservizi causati sulla rete aziendale da un eccessiva attività di scaricamento dati (download), aveva allestito un sistema di monitoraggio degli accessi nei confronti di un dipendente.

Il sistema, organizzato sulla base di un proxy server con funzioni di caching abilitate, aveva permesso di svolgere, per la durata di circa nove mesi, attività di controllo che implicavano la registrazione in chiaro degli "accessi a tutti i siti web visitati […]  con evidenziazione anche dei relativi domìni", realizzando una forma di trattamento inammissibile sulla base dei seguenti profili di illiceità:

  • la natura sistematica e continuativa del tracciamento, a causa della sua durata prolungata e della particolare estensione delle informazioni catturate, ha comportato una violazione sia dell'art. 4, comma 1, della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) che vieta l'impiego di apparecchiature (compresi hardware e software) per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sia del principio di pertinenza e non eccedenza nella raccolta dei dati;
  • mancata attivazione da parte del datore di lavoro delle procedure previste dalla normativa nel caso in cui le funzionalità di controllo connesse all'utilizzo di un software siano motivate da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rsu oppure autorizzazione della direzione provinciale del lavoro);

Da tali conclusioni è scaturito il provvedimento che ha disposto il divieto di ulteriore trattamento delle informazioni raccolte nel corso del monitoraggio.

Ciò, oltre alle inevitabili ripercussioni sotto il profilo delle eventuali responsabilità connesse, potrebbe comportare anche delle limitazioni relativamente alla prova dei comportamenti scorretti dei lavoratori, tali da giustificare l'applicazione di sanzioni, compresa quella del licenziamento.

Organizzazione dei controlli

Per evitare le conseguenze appena viste, è fondamentale organizzare le attività di controllo in modo conforme alle prescrizioni di legge, per cui:

  • non si possono installare apparecchiature, di nessun tipo, preordinate ad un controllo a distanza dei lavoratori: in questo ambito si possono far rientrare i software che, in relazione al modo in cui sono progettati e/o configurati, permettano la memorizzazione o la riproduzione delle pagine web accedute o l'esplicazione di controlli protratti nel tempo;
  • sono ammessi per esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro sistemi di controllo indiretto, ma sempre nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori e dei sindacati;

Altro aspetto da non sottovalutare è quello della gradualità delle verifiche: in linea generale i controlli dovrebbero avere per oggetto dati in forma aggregata.

Se dall'analisi di questi ultimi emergono elementi che fanno presumere utilizzi impropri o non consentiti degli strumenti aziendali, vanno emessi avvisi generalizzati, anche circoscritti a particolari aree di lavoro, con l'invito ad attenersi alle direttive aziendali.

Soltanto nel caso in cui, a seguito degli avvisi, le attività anomale non cessino sarà possibile procedere a controlli su base individuale.

La profilazione degli utenti dei servizi di telecomunicazione: le regole del Garante privacy

Un nuovo giro di vite sui fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in relazione alle attività di profilazione compiute sulla propria clientela tramite dati personali individuali o dati personali aggregati ricavati da quelli di dettaglio.

Con un provvedimento del 25 giugno 2009 (G.U. n. 159 11 luglio 2009) il garante è intervenuto per  fare chiarezza su alcuni punti emersi nel corso di precedenti attività ispettive.

Consenso

I dati personali individuali possono essere trattati con finalità di profilazione solo se il titolare abbia rilasciato una informativa idonea (art. 13) e vi sia la possibilità di documentare, per iscritto, il consenso libero, informato e specifico del soggetto interessato (art. 23).

L'applicazione di questo principio generale vale anche e, soprattutto, nel caso in cui l'attività di profilazione richieda, per il suo svolgimento, dei dati inizialmente acquisiti per soddisfare una diversa esigenza (es. l'erogazione del servizio).

Ovviamente, una volta acquisito il consenso, esso si estenderà anche all'aventuale utilizzo dei dati in forma aggregata.

Verifica sui dati aggregati

L'aggregazione, di per sè, non trasforma i dati in anonimi, se essi conservano l'idoneità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del codice, cioè in pratica la capacità di fare riferimento ad un soggetto identificato o identificabile, anche indirettamente.

Il trattamento di questi dati, generalmente contenuti in sistemi eterogenei e conservati per far fronte ad altre esigenze, anche imposte dalla legge, può presentare per gli interessati dei rischi connessi con i livelli di aggregazione e le modalità tecniche di gestione.

Pertanto, in assenza di consenso, il titolare che intenda utilizzarli con finalità di profilazione deve inoltrare all'autorità una richiesta di verifica preliminare, secondo la procedura di cui all'art. 17 del codice, indicando specificamente i trattamenti, le finalità e le tipologie di dati da utilizzare.

Il processo di verifica verrà effettuato tenendo conto di alcuni parametri e condizioni che il garante qualifica come "minimi", tra cui:

  • l'impossibilità di risalire dal dato aggregato ad informazioni dettagliate concernenti l'interessato;
  • la separazione funzionale dei sistemi dedicati alla profilazione da quelli originari e dagli altri utilizzati per finalità differenti (es. marketing);
  • l'utilizzo dei dati aggregati nell'ambito di processi idonei ad impedire l'immediata identificabilità dell'interessato;
  • l'esistenza di un diverso e limitato profilo di autenticazione degli incaricati alla profilazione;
  • la conservazione per un limitato periodo di tempo, decorso il quale i dati devono essere cancellati;

Notificazione

La profilazione effettuata con gli strumenti elettronici resta, comunque, soggetta all'obbligo di notificazione (art. 37, comma 1, lett. d) che va effettuata con le modalità previste dall'art. 38.

Si segnala, infine, che le richieste di verifica preliminare dovranno essere inviate all'Autorità entro il 30 settembre 2009.

Amministratori di sistema: proroga dei termini per l'adozione delle misure

A seguito delle indicazioni formulate nel corso di una consultazione pubblica, il garante della privacy ha emanato nuove disposizioni per modificare il precedente provvedimento concernente le misure di sicurezza applicabili agli amministratori di sistema.

Le modifiche si giustificano con l'intento di facilitare l'adozione delle misure, anche per quelle realtà aziendali nelle quali determinati servizi informatici sono forniti da società esterne.

In tal senso l'autorità ha consentito che gli adempimenti connessi all'individuazione degli amministratori di sistema ed alla tenuta dei relativi elenchi possano essere soddisfatti, oltre che dal titolare, anche dai responsabili del trattamento.

Inoltre i termini per l'adozione delle misure tecniche ed organizzative sono stati prorogati al 15 dicembre 2009.

Di seguito riepilogo, per comodità, le porzioni del provvedimento originario oggetto delle modifiche (le aggiunte sono in grassetto):

4.3 Elenco degli amministratori di sistema:


Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza, oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante.

Al terzo capoverso del punto 4.3:

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve o il responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

4.4 Verifica delle attività:

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Punto 2 lett. c):

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.

Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al provvedimento del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10 marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione interna (ad es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini o tramite procedure formalizzate a istanza del lavoratore). Ciò, salvi i casi in cui tali forme di pubblicità o di conoscibilità siano incompatibili con diverse previsioni dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore.

Punto 2 lett. d:)

Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Punto 2 lett. e):

L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Aggiunta del punto 3-bis:

dispone che l'eventuale attribuzione al responsabile del compito di dare attuazione alle prescrizioni di cui al punto 2, lett. d) ed e), avvenga nell'ambito della designazione del responsabile da parte del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, o anche tramite opportune clausole contrattuali".

Marketing: il consenso all'uso dei dati personali deve essere libero

Ancora una pronuncia del garante della privacy sulle caratteristiche del consenso all'utilizzo dei dati personali per finalità promozionali o di marketing e sulle modalità con le quali dovrebbero essere realizzate le maschere di registrazione dei dati (cd. form) su web per consentire una corretta manifestazione di volontà da parte degli interessati.

Nel caso specifico, che ha riguardato una società specializzata nella vendita online di biglietti per eventi di vario genere, l'autorità ha ribadito che:

gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare; tale capacità di autodeterminazione non è assicurata quando si assoggetta la fruizione di beni e servizi alla preventiva autorizzazione a trattare i dati conferiti anche per finalità diverse, quali sono quelle di profilazione e promozionale;

Quindi, in poche parole, non si può negare un servizio a chi non vuole fornire i propri dati personali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio stesso. Ogni altro trattamento per differenti finalità deve essere, invece, preceduto da un consenso libero e specifico (cioè riferito alla singola finalità).

Nel caso in cui il consenso venga acquisito attraverso Internet, occorre anche che le relative pagine web facciano uso di elementi in grado di consentire agli interessati la libera manifestazione, positiva o negativa, della propria volontà (es. mediante caselle di spunta differenti per ogni finalità, non preselezionate).

Data retention: ulteriore proroga per l'applicazione delle misure di sicurezza

Il garante della privacy ha accordato un parziale slittamento dei termini per l'adozione degli accorgimenti e delle misure di sicurezza a garanzia dei dati del traffico telefonico e telematico, conservati sia per finalità di accertamento e repressione di reati, sia per finalità ordinarie.

La scadenza, già prorogata una volta rispetto a quella inizialmente prevista, era stata fissata al 30 aprile 2009 (30 giugno per le sole misure concernenti la strong authentication).

La proroga è stata concessa, su richiesta delle associazioni di categoria, tenuto conto della situazione di sostanziale, ma non ancora integrale, adempimento, delle maggiori difficoltà tecniche nell'adozione di alcune misure e della quantità degli interventi strutturali ed economici complessivamente richiesti per garantire una completa conformità alle prescrizioni.

Dunque, per effetto di questo intervento, è stato prorogato al 15 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle misure del provvedimento del 24 luglio 2008, di cui alla:

lettera a):

n. 3: adottare, per la conservazione dei dati di traffico per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia di immagazzinamento dei dati (storage). I dati di traffico conservati per un periodo non superiore ai sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità. Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali. Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico. Infine, il fornitore deve adottare misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;

n. 6: adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

n. 9: proteggere i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. Il fornitore deve adottare soluzioni che rendano le informazioni residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei data base o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche. Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, database administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate. Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire più in generale la sicurezza dei sistemi evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione;

lettera c):

n. 1: adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che abbiano la possibilità concreta di accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Qualora circostanze eccezionali, legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazione hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico da parte di addetti tecnici in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere tenuta traccia in un apposito "registro degli accessi" dell'eventuale accesso fisico ai locali in cui sono installati i sistemi di elaborazione oggetto di intervento e dell'accesso logico ai sistemi, nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore;


n. 2: adottare procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati;


n. 3: rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di conservazione (art. 123 del Codice);


n. 4: adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

n. 5: documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

Questionario di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica

L'agenzia Europea per la sicurezza delle reti e delle informazioni ha recentemente pubblicato un questionario in varie lingue, tra cui l'italiano, con lo scopo di fornire materiale, sotto forma di modelli di quiz, per una maggiore sensibilizzazione nel settore della sicurezza delle informazioni.

Pur non trattandosi di modelli di autovalutazione completi, l'iniziativa è interessante sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, la scelta della preparazione di un questionario, invece del solito documento che nessuno legge, tranne (forse) gli addetti ai lavori, può rivelarsi maggiormente efficace per catturare l'attenzione del pubblico di riferimento.

Attraverso una serie di domande e risposte su questioni ed aspetti inerenti l'utilizzo e la gestione quotidiana degli strumenti e dei sistemi informatici, si riesce a stimolare un interesse critico da parte del lettore.

Inoltre il target preso in considerazione è pertinente: si tratta infatti di quella fetta di utenza che abbraccia, non soltanto le piccole e medie imprese, ma anche gli utenti non professionali e, soprattutto, i genitori.

Alcuni esempi di domande, nel caso di piccole e medie imprese:

Sapete quali informazioni di valore vengono gestite nei vostri sistemi IT e dove?

oppure nel caso di genitori:

Quali sono le attività online che svolgono i vostri figli ?

I genitori, in particolare, sono tra i più esposti ai rischi ed alle responsabilità derivanti dall'utilizzo degli strumenti informatici da parte dei loro figli spesso minorenni (la cd. "generazione digitale"), anche a causa dell'esistenza di un divario generazionale di conoscenza che sta diventando significativo.


Il software open source: opportunità, rischi e possibili approcci

digital dreams Da anni assistiamo ormai ad un incessante dibattito sul mondo dell'open source, sui vantaggi concreti e le opportunità che esso presenta, non soltanto per le aziende, ma anche per i singoli utilizzatori finali.

La questione non interessa soltanto i soggetti privati, tanto che il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha allestito un osservatorio che, nelle intenzioni dichiarate, è destinato a svolgere la funzione di catalizzatore della conoscenza e delle best practice in materia di open source nella P.A.

La stessa crisi economica mondiale rischia di riportare la problematica al centro della discussione: le caratteristiche di libertà, trasparenza e gratuità del codice a sorgente aperto sembrano infatti idonee a perseguire l'efficienza e la riduzione di costi che, generalmente, diventano un obiettivo proritario in tempi di ristrettezze economiche, senza che questo comporti una rinuncia all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che, secondo l'opinione prevalente, rappresentano invece una delle principali soluzioni per risollevare l'economia dalla stagnazione.

Messa in questi termini sembra che la questione sull'opportunità di adottare il software libero non possa che risolversi positivamente ma in realtà, prima di giungere a questa conclusione, è opportuno fare una valutazione complessiva non soltanto dei possibili vantaggi, ma anche dei rischi potenziali e degli approcci adottabili.

Cerchiamo allora di fare chiarezza su questi aspetti.

Vantaggi nell'adozione di software open source

I benefici per una infrastruttura informatica aziendale sono riconducibili a:

  • risparmio sui costi della licenza e degli aggiornamenti;
  • interoperabilità con gli standard di settore;
  • eliminazione di ogni forma di dipendenza da un determinato fornitore che, a volte, si traduce in posizioni di debolezza contrattuale;
  • disponibilità del codice sorgente con conseguente possibilità di analizzarlo e modificarlo secondo le proprie esigenze (a patto di avere internamente delle risorse munite delle necessarie competenze);
  • qualità e sicurezza, soprattutto nei progetti supportati da un ampia comunità di sviluppatori in grado di correggere difetti (bug) o di migliorare continuamente il prodotto;

In aggiunta le software house possono trarre degli ulteriori specifici vantaggi dall'inclusione di software aperto all'interno del loro modello di business:

  • riduzione degli oneri economici di acquisto e gestione del software ed incremento degli utili connessi con la fornitura di consulenza e servizi connessi (installazione, manutenzione, formazione, personalizzazione, ecc...);
  • ricadute positive in termini di visibilità e prestigio;
  • libertà nel disporre del codice sorgente, di riadattarlo e modificarlo in modo da derivarne altri prodotti;
  • possibilità di avvantaggiarsi della spinta verso una veloce diffusione ed adozione di nuovi prodotti e caratteristiche che le licenze open generano;

Rischi o svantaggi

  • le licenze open non offrono le stesse garanzie di protezione degli utenti finali di quelle proprietarie: questa carenza intrinseca, se non bilanciata dalla previsione contrattuale di un apposito indennizzo, può esporre al rischio di violazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale di terze parti;
  • la mancanza di un supporto tecnico completo può riflettersi negativamente sull'affidabilità, la robustezza e la sicurezza complessive del prodotto, specie nei progetti non supportati da un ampia comunità;
  • alcuni tipi di licenza possono indurre il rischio cd. da contaminazione da OSS che si verifica quando, all'interno di un software che si vorrebbe mantenere proprietario (closed source), vengono incluse porzioni di codice libero soggette ad una licenza (es. la GPL) che costringe a rilasciare il prodotto derivato esattamente negli stessi termini di quello originario;
  • il risparmio sui costi della licenza è solo una delle voci che concorrono a definire il cd. TCO (Total Cost of Ownership) nel quale vanno, invece, comprese tutte le spese e gli oneri legati all'utilizzo presente e futuro del software (installazione, manutenzione, adeguamento dei sistemi, formazione del personale, personalizzazioni, ecc...);

Possibili approcci e rimedi

La cattiva notizia è che non esiste un approccio unico valido per tutti: per alcuni i vantaggi derivanti dall'open source possono essere superiori ai rischi e viceversa.

La buona notizia è che si possono adottare delle policies che prendono in considerazione gli scenari tipici e sviluppare delle procedure per gestire i rischi connessi.

Le aziende potenzialmente interessate all'adozione di software libero dovrebbero condurre un assessment tecnico-legale per ridurre i rischi connessi ad una violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale.

L'opportunità legata allo sfruttamento del modello di business dell'open source si pone, invece, soprattutto per le software house che realizzano proventi dalla fornitura di consulenza e servizi connessi, piuttosto che dalla realizzazione e commercializzazione di software.

In tutti i casi, però, una attenzione particolare deve essere riservata all'individuazione del tipo di licenza ed alla valutazione delle sue condizioni, tenendo presente che, se per il primo aspetto può essere vantaggioso ricorrere a software automatizzati, per il secondo è spesso consigliabile richiedere un adeguato supporto legale.

Photo courtesy: flaivoloka

Semplificazione privacy e misure di sicurezza: quali sono le novità ?

Dopo aver avviato nei mesi scorsi un iter di  semplificazione di certi aspetti della normativa a tutela della privacy, relativi soprattutto all'informativa ed alla raccolta del consenso, il Garante è nuovamente intervenuto, questa volta con riferimento alla portata delle misure minime di sicurezza.

Campo di applicazione

Il nuovo intervento di semplificazione, applicabile automaticamente senza bisogno di particolari comunicazioni o richieste, riguarda i soggetti pubblici e privati che:

  • utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto  quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;
  • trattano dati personali unicamente per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e medie imprese (cfr. art. 2083 cod. civ. e d.m. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238);

Trattamenti effettuati con strumenti elettronici

Dal contenuto del provvedimento risulta che i soggetti interessati:

  • possono impartire agli incaricati le istruzioni in materia di misure minime anche oralmente;
  • possono utilizzare per l'accesso ai sistemi informatici qualsiasi sistema di autenticazione basato su username e password, provvedendo però a disattivare lo username nei casi in cui venga meno il diritto di accesso ai dati (es. fine del rapporto di lavoro per qualsiasi causa);
  • possono assegnare agli incaricati, singolarmente o per categorie, profili di autorizzazione utilizzando meccanismi o funzioni insite negli applicativi software o nei sistemi operativi;
  • possono adottare procedure o modalità che consentano l'operatività e la sicurezza del sistema (ad es. l'invio automatico delle mail ad un altro recapito accessibile) in caso di assenze prolungate o di impedimenti del dipendente;
  • devono aggiornare i programmi diretti a prevenire le vulnerabilità dei sistemi (antivirus, personal firewall, ecc..) o a correggerne i difetti (patch, hotfix) almeno una volta l'anno, oppure con cadenza biennale nel caso in cui i sistemi stessi non siano connessi con reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (Internet);
  • devono effettuare il backup dei dati almeno una volta al mese; 

Trattamenti senza l'impiego di strumenti elettronici

In relazione ai trattamenti cd. cartacei si prevede che:

  • i soggetti interessati possano impartire agli incaricati, anche oralmente, istruzioni per il controllo e la custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali durante l'intero ciclo delle operazioni di trattamento;
  • gli incaricati, ai quali siano stati affidati atti e documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari, devono controllarli e custodirli, per evitare che ad essi accedano persone prive di autorizzazione, e restituirli al termine delle operazioni;

Con lo stesso provvedimento state inoltre fornite indicazioni per la redazione semplificata del documento programmatico sulla sicurezza mentre una ulteriore semplificazione è stata introdotta in relazione al modello utilizzato per le notificazioni.

Pur condividendo l'esigenza avvertita dal garante di rendere più snella l'applicazione della normativa da parte delle organizzazioni di dimensioni più piccole, mi pare però che la finalità di "mantenere un adeguato livello per le misure minime di sicurezza" non sia stata soddisfatta in pieno a causa di una eccessiva semplificazione di alcune misure.

Mi riferisco, in particolare, alla frequenza di aggiornamento dei programmi per la sicurezza e la correzione della vulnerabilità dei sistemi e di esecuzione del backup che rischia di rendere tali misure alquanto inefficaci in considerazione di fattori quali:

  • il numero crescente delle vulnerabilità che vengono quotidianamente scoperte nel software applicativo e nei sistemi operativi
  • l'incremento del grado di sofisticazione degli attacchi nei confronti dei sistemi informatici anche per mezzo di codice nocivo (malware)
  • gli altri rischi legati all'obsolescenza dell'hardware, agli errori umani imputabili a disattenzione, scarsa formazione del personale, ecc...

E' quindi opportuno valutare sempre l'efficacia di tali misure semplificate alla luce dell'effettiva situazione di rischio che si riscontra in un determinato ambiente operativo.

Del resto non dimentichiamo che la semplificazione non appare idonea ad escludere la responsabilità per danni connessi al trattamento di dati personali, quando tali danni siano imputabili alla mancata adozione di misure preventive, diverse da quelle minime, che, in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 d.lgs. 196/03).

Il consiglio perciò è di semplificare ma con attenzione.

Fonte: Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel dispciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali

Cloud computing: considerazioni ed altri aspetti (legali)

1093174_47022534 Da qualche tempo si fa un gran parlare di cloud computing, soprattutto oltreoceano, dove le tendenze in materia di information technology, generalmente, si delineano e diffondono per prime.

Il termine fa riferimento ad uno sviluppo ed utilizzo delle tecnologie dell'informazione basato su Internet e, da qui, la metafora dell'immagine della nuvola (cloud) impiegata nei diagrammi per indicare, appunto, la rete.

Non si tratta, per la verità, di un idea innovativa ma di una rivisitazione di concetti, forse un pò datati, tecnologicamente parlando, come, ad esempio, quelli del network computing, degli application service provider, del software-as-a-service, ecc...

I vantaggi del cloud computing

Al di là delle immancabili discussioni che precedono o accompagnano spesso l'adozione di una determinata tecnologia, questo modello presenta delle caratteristiche che lo rendono appetibile da più punti di vista:

  • le capacità di archiviazione ed elaborazione delle informazioni vengono fornite sotto forma di servizio online accessibile, in quanto tale, anche a chi è privo delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per il controllo e la gestione di una infrastruttura IT
  • il risparmio sui costi di acquisto dell'hardware, delle licenze software e di supporto
  • la mancanza di oneri di gestione della infrastruttura
  • la grande flessibilità che permette di creare applicazioni di capacity-on-demand, soprattutto in combinazione con la tecnologia della virtualizzazione, in grado di supportare in modo efficiente data center o nuove linee di business

Considerati questi vantaggi, la tecnologia potrebbe suscitare l'interesse delle startup e delle piccole e medie imprese, normalmente alle prese con problemi di budget e con la mancanza, al loro interno, di figure in possesso delle competenze tecnologiche adeguate.

Gli aspetti legali

La perdita di controllo, a causa della centralizzazione delle architetture hardware e software di data storage e processing, pone però alcune questioni di natura legale, di non facile risoluzione.

Cominciamo con la privacy, ovviamente: l'obbligo, da parte di chi tratta dati personali, di esercitare su questi ultimi uno stretto controllo e di adottare idonee e preventive misure di protezione non si concilia affatto con la gestione da parte di terzi della infrastruttura nella quale gli stessi dati sono memorizzati.

Visto che la responsabilità del titolare permane, anche nel caso in cui i dati siano gestiti  e conservati presso un fornitore di servizi, nel contratto sarà necessario prevedere, a carico di quest'ultimo - probabilmente in qualità di responsabile esterno - l'obbligo di attenersi alle misure di sicurezza individuate.

Inoltre non è da sottovalutare il fatto che il mantenimento dei dati su server esterni possa comportare una violazione del divieto di trasferimento verso paesi, fuori dell'Unione Europea, il cui quadro normativo non assicura adeguati livelli di tutela.

Si tratta di un rischio tutt'altro che remoto, considerato che i fornitori di servizio possono adottare meccanismi di storage ridondanti, distribuiti in posti geograficamente distanti, per far fronte alle inevitabili esigenze di disaster recovery.

Ulteriori esigenze potrebbero poi avere origine nella necessità di garantire la sicurezza di tutti gli altri dati, diversi da quelli personali, e la conformità (compliance) a standard e normative, anche di settore o regolamentari.

Per tutti questi aspetti è ovvio che il contratto assume un ruolo essenziale: è quindi fondamentale è che i rapporti tra le parti risultino inquadrati sulla base di clausole molto dettagliate concernenti:

  • tutte le condizioni che regolano la fruizione del servizio/i (modalità di accesso, strumenti, controlli, durata degli accordi, pagamenti, garanzie, eccezioni, obblighi specifici, ecc...)
  • i livelli di servizio (Service Level Agreement) per la cui erogazione vi dovrebbe essere una garanzia di conformità a parametri di funzionamento, quantitativi e qualitativi, ben definiti e compatibili con le varie esigenze

Un ultimo aspetto, infine, è quello relativo alla difficoltà di identificare, a priori, l'autorità giudiziaria competente a decidere in materia di eventuali controversie od illeciti, anche penali, derivanti dal contratto od attinenti alla sua esecuzione.

Photo credit: Lucretious

Semplificazione privacy: vantaggi e svantaggi di autocertificazione e dps

Ancora sul tema della semplificazione in materia di privacy per evidenziare alcuni aspetti, relativi alla sostituzione dell'obbligo del dps con l'autocertificazione, che possono essere fonte di perplessità o di pericolosa sottovalutazione nell'applicazione della normativa.

L'autocertificazione, innanzitutto, non è un obbligo ma una facoltà la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare dei dati.

L'esercizio di questa facoltà implica, tuttavia, una attività di accertamento diretta a verificare che:

  1. la tipologia dei dati sensibili trattati sia soltanto quella prevista dalla legge
  2. i dati sensibili trattati siano riferibili esclusivamente ai soggetti indicati
  3. i dati sensibili trattati siano protetti da misure di sicurezza

Per quanto riguarda le prime due verifiche, l'accertamento deve condurre, in sostanza, alle seguenti conclusioni:

  • non esiste alcuna documentazione concernente dati sensibili diversi da quelli relativi allo stato di salute o malattia oppure all'adesione ad organizzazioni sindacali
  • nessun documento concernente lo stato di malattia o salute deve riportare informazioni di natura diagnostica
  • i dati sensibili devono essere riferiti o riferibili ai soli dipendenti e collaboratori, anche a progetto, del titolare

La casistica documentale da esaminare può essere molto ampia, a seconda del contesto di riferimento, ma è comunque consigliabile un impegno particolare nella identificazione di tutti i possibili trattamenti.

A questo proposito alcuni dei documenti nei quali possono "nascondersi", più spesso, dati di natura sensibile non ammessi al beneficio della semplificazione sono i curriculum vitae (informazioni su attività politica o adesione a particolari fedi religiose, ecc...) e gli altri atti concernenti la gestione del personale (permessi per attività politica o manifestazioni religiose, aspettativa per cariche politiche, documentazione sanitaria recante l'indicazione di una diagnosi, particolari accorgimenti alimentari nella fruizione del servizio mensa, ecc... ).

Se supportata da una adeguata fase di verifica dei presupposti, la semplificazione può comportare una riduzione delle spese, mentre, in caso contrario, questa riduzione rischia di essere vanificata dall'assunzione di responsabilità, anche di tipo penale, connesse con l'autocertificazione stessa.

Altra questione di una certa importanza è poi quella connessa alla scomparsa del documento programmatico sulla sicurezza ed ai conseguenti vantaggi che esso offre.

Al di là delle inevitabili tendenze a fare di tale adempimento un atto puramente burocratico o uno sterile esercizio di copia ed incolla, il dps costituisce, infatti, una evidenza documentale dell'approccio adottato dal titolare per garantire la sicurezza dei dati trattati, sia in termini di analisi dei rischi che di identificazione, pianificazione ed attuazione delle misure di protezione.

Esso svolge una funzione utilissima, non soltanto a livello organizzativo, ma anche in caso di controlli ed in un contesto difensivo derivante da eventuali controversie.

Ovviamente l'adozione dell'autocertificazione determina una rinuncia a tali vantaggi che va ponderata attentamente, anche perchè la mancata redazione ed aggiornamento del documento non implica, altresì, una esenzione dall'obbligo di protezione dei dati, essendo il titolare tenuto a proteggerli in modo specifico mediante idonee e preventive misure di sicurezza di cui deve dichiarare l'attuazione in fase di autocertificazione.