Visualizzazione post con etichetta responsabilità. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta responsabilità. Mostra tutti i post

Privacy e sicurezza di smartphone e tablet. Utili, ma non immuni da rischi

Articolo parzialmente modificato, pubblicato anche su Gruppo TakeITEasy.

Smartphone e tablet sono, tra le periferiche hardware, quelle che maggiormente trainano un segmento di mercato che, analogamente a molti altri, risente della crisi in una certa misura. Questo si deve, in parte, al fenomeno della consumerizzazione dell’IT che si sta diffondendo, anche grazie alla presa che lo slogan “porta il lavoro sempre in tasca con te” esercita sulle aziende, spingendole a fare investimenti in questo settore, con grande gioia dei vendor.

Si tratta di un fenomeno abbastanza consolidato, almeno secondo le indagini effettuate che parlano di un 88% del campione di riferimento (600 aziende in 17 paesi), i cui dipendenti utilizzano sul posto di lavoro i dispositivi citati non solo per la gestione della posta elettronica e l’accesso ai social network, ma anche per  le applicazioni aziendali, CRM in primis.

La stessa ricerca, inoltre, evidenzia una propensione alla spesa nel settore che, per le aziende italiane, si attesta intorno al 28% del budget IT.
Quale è il punto allora ? Cominciamo col dire che non è tutto oro quel che luccica: non possiamo certo negare l’utilità della tecnologia, in generale, e di questa in particolare, a condizione che non diventi un mezzo di eterna schiavitù dal lavoro, ma dobbiamo adottare una prospettiva più ampia, integrale, che tenga conto anche dei rischi e dei profili di responsabilità per le aziende che decidono di investire in essa.

Questioni da considerare

  • smartphone e tablet stanno diventando strumenti elettronici di trattamento dei dati personali, di cui l’azienda è titolare (es. dati dei clienti, dipendenti/collaboratori, ecc…), con conseguente applicabilità degli obblighi di protezione del T.U privacy (D.Lgs. 196/03);
  • con questi dispositivi gli utenti aziendali accedono ad Internet, per cui gli eventuali illeciti commessi sulla rete (si pensi ad ipotesi di download illegale di risorse protette, di diffamazione, ecc…) possono comportare a carico dell’azienda profili di corresponsabilità civile, per omessa adozione di controlli e misure di sicurezza;
  • l’uso dei dispositivi è spesso “promiscuo”, cioè riguarda sia gli aspetti lavorativi che quelli concernenti la vita privata dell’utilizzatore (es. dati finanziari, home banking, foto di famiglia, ecc…), per cui anche i dati di quest’ultimo sono a rischio (es. furti di identità);
  • possibilità di tracciamento e/o profilazione dell’utente, a sua insaputa, attraverso dati univoci (codice IMEI e numero di telefono) e moduli GPS (tra l’altro la geolocalizzazione integrare una forma di controllo a distanza dell’attività lavorativa, con le ben note problematiche di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori);
  • se non adeguatamente custoditi tali strumenti possono essere facilmente smarriti o rubati, con tutte le conseguenze che ne derivano (si tratta del primo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • la trasportabilità dei dispositivi favorisce l’esternalizzazione di dati e servizi (es. cloud computing);
  • una insufficiente conoscenza od “alfabetizzazione informatica” dell’utilizzatore può comportare una rivelazione non intenzionale di dati personali o confidenziali (si tratta del secondo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • una dismissione impropria, nel caso di sostituzione, mette a rischio i dati, se questi ultimi non sono prontamente cancellati in modo sicuro (si tratta del terzo di tre rischi più alti – vedi sotto (3));
  • trattandosi di una tecnologia relativamente nuova, il livello della sicurezza delle applicazioni e dei moduli software non è ancora sufficientemente affidabile, anche per via di una distribuzione poco tempestiva degli aggiornamenti;
  • le clausole e/o condizioni di utilizzo delle applicazioni sono poco chiare, soprattutto per gli aspetti relativi al trattamento ed alla sicurezza delle informazioni, comprese quelle di natura personale;
  • esiste una miriade di fonti, poco o per nulla attendibili, dalle quali possono essere scaricate applicazioni potenzialmente nocive (il fenomeno del mobile malware è in fortissima ascesa);

Naturalmente questo elenco non vuole avere carattere di esaustività, però parliamo in generale di aspetti ben documentati (vedi approfondimenti) che non possono essere ignorati ma devono essere gestiti in modo adeguato, per evitare che il ricorso alla tecnologia, allo scopo di migliorare ed ottimizzare il funzionamento di una struttura aziendale o professionale (si, perchè la questione può riguardare anche i professionisti, specie quelli deontologicamente vincolati ad obblighi di segretezza più ampi del semplice diritto alla riservatezza), si trasformi in un boomerang di eventi causativi di responsabilità che ne azzerano completamente l’utilità.

Consigli per l’uso

Alcuni consigli ed azioni da intraprendere per un uso ottimale della tecnologia mobile, da parte di aziende e professionisti, sono i seguenti:

  • fare una analisi dei rischi (organizzativi, tecnologici, legali) ed adottare le opportune misure di sicurezza, soprattutto quelle minime ed idonee richieste dal T.U privacy;
  • valutare attentamente le clausole dei contratti con i produttori dei dispositivi e del software di sistema e con gli operatori di telecomunicazione che li commercializzano con il proprio brand;
  • valutare attentamente le condizioni legali d’uso delle applicazioni mobile installate sui dispositivi;
  • predisporre regolamenti per un corretto utilizzo (trattandosi di strumenti aziendali che accedono ad Internet ed alla posta elettronica, essi potrebbero rientrare nell’ambito applicativo del provvedimento del garante del 1 marzo 2007);
  • impedire l’installazione, l’accesso e l’uso di applicazioni di dubbia od illecita provenienza;
  • formare adeguatamente gli utenti, soprattutto per quanto concerne rischi e responsabilità aziendali;
  • predisporre regolamenti per gestire i casi di dismissione dei dispositivi e le procedurre per la sicura cancellazione dei dati;

Approfondimenti

  1. Smartphone e tablet: scenari attuali e prospettive operative
  2. Smartphone: information security risks, opportunities and recommendations for users
  3. Top ten smartphone risks
  4. Smartphone secure development guidelines
  5. Data leakage resulting from device loss or theft

231 e studi professionali: la Cassazione propende per l’applicabilità

Il percorso di ampliamento del fronte di applicabilità del D.Lgs. 231/01, non solo dal punto di vista degli illeciti, ma anche dei soggetti ai quali può essere contestata una responsabilità, si arricchisce di un ulteriore tassello, questa volta di natura non legislativa.

Infatti con la sentenza 4703/2012 la II sez. pen. della Corte di Cassazione ha confermato l’applicabilità della sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività ad uno studio odontoiatrico, nella fattispecie strutturato in forma di società in accomandita semplice.

Come è stato giustamente prospettato, questa apertura giurisprudenziale, potrebbe avere degli effetti, dal punto di vista degli adempimenti necessari e dell’adozione dei modelli organizzativi, anche da parte di soggetti non assimilabili, in modo tradizionale, all’impresa; una adozione che sarebbe tanto più giustificata, in relazione alla natura delle sanzioni applicabili ed ai loro effetti potenzialmente deleteri per l’entità costretta a subirli (nella specie, la sanzione dell’interdizione può incidere in modo serio sull’attività di uno studio professionale e sul mantenimento della sua clientela).

Questo, anche in considerazione, della accresciuta possibilità di costituire società tra professionisti, recentemente introdotta dagli interventi normativi in tema di stabilità

La pronuncia non è comunque la prima che si caratterizza per una certa intepretazione estensiva, ma si inserisce in un filone di cui si ravvisano esempi anche abbastanza recenti, come la sentenza della Cassazione 24583/2011, sulla estendibilità anche alla capogruppo della responsabilità per i reati commessi dalla controllata, e quella 15657/2011 che ha aperto le porte all’applicazione della 231 nei confronti dell’impresa individuale.

Convenzione di Budapest: la legge di ratifica è in gazzetta ufficiale

Nella gazzetta ufficiale n. 80 del 4/4/2008 - Suppl ordinario n. 79 è stata pubblicata la legge 18 marzo 2008, nr. 48 di ratifica ed esecuzione della convenzione di Budapest del 2001 concernente la criminalità informatica.

La legge prevede alcune modifiche ai codici penale e di procedura penale, al decreto legislativo 231/2001 (responsabilità degli enti da reato) ed al decreto legislativo 196/2003 (codice della privacy).

Per quanto riguarda le varie ipotesi di reato, oltre alla "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico", vengono punite alcune condotte specifiche di danneggiamento dei sistemi informatici, la falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica e la frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Le modifiche al decreto legislativo 231/2001 riguardano nuove ipotesi di responsabilità degli enti e delle società nel caso di commissione, da parte dei soggetti apicali o sottoposti a vigilanza e controllo, dei seguenti reati:
  1. tutte le nuove fattispecie previste
  2. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
  3. detenzione o diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o telematici
  4. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche
  5. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi di condanna potranno essere applicate le sanzioni interdittive.

Alla luce di queste ultime modifiche gli enti e le società avranno l'onere di modificare o adottare nuovi modelli organizzativi e di controllo che prendano in adeguata considerazione i rischi di commissione dei reati informatici ed adottino le opportune contromisure per prevenirli.

La legge è entrata in vigore a partire dal 5/4/2008.

Il senato approva la ratifica della convenzione di Budapest




Apprendo la notizia che il Senato ha approvato in data 27 febbraio 2008 il disegno di legge di ratifica della convenzione di Budapest del 2001 sulla criminalità informatica.



Quanto avevo già espresso nel mio precedente post rimane perciò valido: in particolare nel testo del Senato è prevista l'introduzione nel decreto legislativo 231/01 del nuovo articolo 24-bis che prevede, non soltanto l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ma, in caso di condanna, anche delle sanzioni interdittive.



Ora bisognerà attendere la pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale.

In futuro, forse, nessuna scusante per la (in)sicurezza informatica

In data 20 febbraio 2008 la camera dei deputati ha approvato il disegno di legge nr. 2807 sulla ratifica ed esecuzione della convenzione di Budapest del 2001 relativa alla criminalità informatica.

Ora bisognerà attendere l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Al di là delle modifiche alle norme del codice penale e di procedura penale, vorrei fare una breve considerazione sul potenziale allargamento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di commissioni dei reati informatici che verrebbe ad essere prevista dal nuovo articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231.

Con le dovute eccezioni l'Italia, come si sa, è un paese nel quale la sicurezza informatica viene ancora percepita dalla maggior parte delle aziende come un fattore di puro costo che frena il business anzichè renderlo più competitivo.

Per combattere questa pericolosa tendenza c'è sicuramente bisogno di un opera di educazione lunga e continua che non può però prescindere dall'esistenza di un adeguato supporto normativo.

In passato una certa inversione di tendenza è già stata parzialmente attivata con il decreto legislativo 196/03 che, nella prospettiva di garantire una adeguata protezione dei dati personali, ha finito per codificare nel nostro ordinamento giuridico alcune tra le più note best practices in materia di sicurezza (la maggior parte delle quali è contenuta nell'allegato B).

Forse la probabile ratifica della convenzione potrebbe dare una ulteriore scossone in questa direzione tanto più che, per effetto della modifica citata, la sicurezza IT dovrebbe essere inglobata, molto più di quanto non lo sia attualmente, nelle strategie di corporate governance e di controllo interno delle persone giuridiche.