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Pubblicità comportamentale online: quali regole per la privacy ?

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Tra le varie forme di pubblicità esistenti, quella "online" rappresenta, senza dubbio, un segmento molto dinamico ed importante per lo sviluppo di un economia legata alla rete Internet.

Esistono, però, degli aspetti di legalità da considerare, soprattutto per quanto riguarda la cd. pubblicità comportamentale, termine con il quale si indica il tracciamento degli utenti in rete, attuato con lo scopo di derivare dall'osservazione delle loro azioni un profilo comportamentale che funga da base per la trasmissione di messaggi pubblicitari "personalizzati" [...]

A causa della invasività delle principali tecniche di tracciamento, nonchè della loro, pressocchè totale,  invisibilità per gli utenti, questa pratica presenta aspetti che possono incidere significativamente sulla protezione dei dati personali e della vita privata perchè, almeno potenzialmente, offre la possibilità di ricostruire, in modo molto dettagliato, le attività online degli interessati, a totale insaputa di questi ultimi.
Per questo motivo essa viene presa in grande considerazione da tutti i legislatori e le autorità di protezione nazionali ed europei; proprio in questo ambito, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (l'organismo rappresentativo delle autorità di protezione europee), ha adottato nel 2010 un parere che fornisce un quadro giuridico di riferimento abbastanza articolato.

Tecniche e strumenti di tracciamento

Sono per lo più basati sull'elaborazione lato client delle informazioni derivanti da motori di ricerca e dall'apparecchiatura terminale dell'utente, con una predominanza dei cd. cookies, frammenti di testo memorizzati e, successivamente, recuperati dal sistema dell'utente con lo scopo di alimentare ed identificare il  profilo comportamentale di quest'ultimo.

Dei cookies si è occupata recentemente anche ENISA - Agenzia Europea per la sicurezza delle informazioni e della rete - con un documento ufficiale (in lingua inglese) intitolato "Bittersweet cookies. Some security and privacy considerations".

Inoltre esistono anche i cd. flash cookies, la cui adozione è in forte aumento perchè consentono di superare le limitazioni insite nella cancellazione (al momento della chiusura del browser) o nel rifiuto (attraverso le impostazioni di privacy) dei cookies tradizionali; tra l'altro, i flash cookies non possono essere cancellati mediante le impostazioni tradizionali di privacy di un web browser, essendo la loro gestione separata e, come tale, poco conosciuta dagli utenti non esperti (vedi Come cancellare i flash cookies dal proprio sistema).

Le regole applicabili

Secondo l'interpretazione fornita, la pubblicità comportamentale soggiace alle disposizioni delle direttive e-privacy (2002/58/CE) e privacy (95/46/CE) o, meglio, della relativa normativa italiana di attuazione, vale a dire il T.U privacy (D.Lgs. 196/2003). Peraltro, la direttiva e-privacy è stata modificata dalla recente direttiva 2009/136/CE che dovrebbe ricevere attuazione nel territorio italiano entro la data del 25 maggio 2011.

Partendo dalla direttiva e-privacy (art. 5, par. 3), risulta che per memorizzare od accedere lecitamente ad informazioni archiviate nell'apparecchiatura terminale di un utente sia necessario il consenso preventivo ed informato dell'interessato.

Le informazioni cui si fa riferimento possono essere di qualsiasi tipo (es. cookies), e non necessariamente dati di natura personale, poichè l'obbligo opera in funzione generica di protezione di un aspetto della vita privata; questo spiega anche il perchè tale obbligo non si applichi soltanto ai servizi di comunicazione elettronica, ma ad ogni altro servizio che si avvalga di tecniche similari.

Quando poi le informazioni raccolte con i cookies od altri simili dispositivi sono di natura personale, si applicano, in aggiunta, i dettami della direttiva privacy (95/46/CE), tra cui vi sono i principi relativi ai diritti degli interessati, alla qualità dei dati, alla sicurezza dei trattamenti ed ai limiti per il trasferimento internazionale dei dati.

Un ulteriore aspetto è quello riguardante l'ambito territoriale di applicazione, in particolare:

  • la tutela offerta dalla direttiva 2002/58/CE riguarda le informazioni conservate nell'apparecchiatura terminale degli interessati che utilizzano reti di comunicazione pubbliche nell'unione europea;

  • la tutela offerta dalla direttiva 95/46/CE riguarda: a) il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di un responsabile del trattamento, stabilito nel territorio dell'unione europea; b) il trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che, pur non essendo stabilito nel territorio dell'unione europea, ricorre, ai fini del trattamento stesso, a strumenti situati in tale territorio;

Nel parere si evidenzia, da un lato, l'assoluta inadeguatezza degli strumenti tradizionali offerti dal  browser, basati sul rifiuto preventivo e generalizzato dei cookies, e, dall'altro, l'opportunità di implementare, anche con la cooperazione dei produttori di software, meccanismi incentrati su un azione positiva dell'utente, dalla quale risulti la sua volontà di ricevere cookies e di accettare il relativo monitoraggio delle attività online, con lo scopo di ricevere messaggi pubblicitari personalizzati.

Per quanto concerne invece gli obblighi informativi, sul rispetto dei quali si basa la validità del consenso, si considera insufficiente la semplice menzione dell'uso della pubblicità comportamentale all'interno delle condizioni generali del sito e/o dell'informativa privacy; occorre, piuttosto, che agli utenti sia comunicato, in modo chiaro e semplice: a) chi è il responsabile del trasferimento dei cookies e della raccolta delle informazioni, b) il fatto che i cookies sono utilizzati per creare profili dell'utente, c) il tipo di informazioni raccolte, d) l'utilizzo dei profili per la trasmissione di messaggi pubblicitari personalizzati, e) la possibilità che l'utente sia identificato attraverso i cookies su diversi siti web.

Non mancano, infine, considerazioni sulla ripartizione dei profili di responsabilità tra i vari soggetti che risultano coinvolti nel circuito della pubblicità comportamentale, vale a dire i fornitori di reti pubblicitarie, gli editori e gli inserzionisti.

Photo-courtesy: Yello-Dog

La protezione dei dati personali: chiarimenti sulla normativa europea applicabile

Il gruppo di lavoro dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE ha emesso il parere 8/2010 per fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione della normativa UE in materia di protezione dei dati personali, all'interno e al di fuori dello spazio economico europeo.

Lo scopo è quello di garantire una migliore certezza giuridica, offrendo un quadro più chiaro per i diretti interessati, anche mediante esempi pratici utilizzati a supporto dei charimenti, ad esempio nel contesto delle basi dati HR (Human Resources) centralizzate, dei servizi di geolocalizzazione, del cloud computing, delle reti sociali, ecc...

Il trattamento dei dati personali nelle controversie transfrontaliere

Le informazioni hanno assunto, da tempo, il ruolo di supporto decisionale fondamentale non soltanto nel business, ma anche nella risoluzione delle controversie che rappresentano ormai un evento, tutt'altro che remoto, nel contesto di rapporti negoziali e commerciali sempre più complessi, articolati e, spesso, estesi al di là dei tradizionali confini geografici.

Grazie all'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie, le informazioni sono oggi generate, per la quasi totalità, in forma digitale e una parte consistente di esse non è neppure riprodotta su supporti fisici.

Inoltre, una quota, più o meno consistente, di questo immenso flusso informativo elettronico è probabilmente rappresentata dai dati personali oggetto, come è noto, delle particolari tutele previste dalla direttiva 95/46/CE.

Allo stato attuale permane una situazione di conflitto, abbastanza reale, tra l'ambito geografico di applicazione delle leggi europee sulla protezione dei dati personali e la natura multinazionale delle numerose società che, pur avendo sede in uno degli stati membri UE, fanno, in realtà, parte di gruppi societari esteri.

Esiste, infatti, la possibilità che la risoluzione delle controversie, nelle quali queste entità siano eventualmente coinvolte, sia devoluta a giurisdizioni diverse da quelle dei paesi membri UE, il che pone, in relazione alla normativa europea, alcune questioni, di non facile soluzione, concernenti la conservazione preventiva dei documenti - cosiddetto freezing - e la discovery, cioè il processo volto a garantire che tutte le parti possano utilizzare le informazioni rilevanti ai fini della controversia incluse, ovviamente, quelle memorizzate in forma elettronica.

A complicare ulteriormente il quadro, il fatto che lo scopo, le norme e le procedure che regolamentano la discovery differiscono, anche sensibilmente, tra gli ordinamenti di common law (U.S, UK) e quelli di civil law (paesi UE): ad esempio, negli Stati Uniti le parti devono rispettare gli obblighi imposti dalle procedure e sono indotte a scambiarsi, prima della prova, non solo le informazioni pertinenti, ma anche quelle che potrebbero portare alla divulgazione di altri aspetti rilevanti ai fini della risoluzione della controversia.

Peraltro, queste informazioni non sono affatto circoscritte ai soli dati personali, ma possono comprendere anche dati sensibili, come quelli sanitari, le e-mail ed i dati di terze parti (dipendenti o clienti), generando preoccupazioni per il rispetto della segretezza delle comunicazioni e il trattamento dei dati personali secondo le normative europee.

Nella maggior parte degli ordinamenti di civil law, invece, l'approccio è più restrittivo, limitando la divulgazione a ciò che è strettamente necessario ai fini della prova e lasciando alle singole parti l'onere, ma non l'obbligo, di offrire elementi a sostegno della loro causa. In alcuni ordinamenti, addirittura, sono state introdotte leggi che impediscono la divulgazione di informazioni a giurisdizioni straniere.

Proprio per garantire un corretto bilanciamento tra gli obblighi di protezione di matrice europea e le esigenze delle giurisdizioni straniere, il Gruppo di lavoro dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE ha rilasciato un documento nel quale chiarisce quali siano i presupposti e le condizioni da rispettare per poter ritenere legittimo il trattamento dei dati personali nell'ambito delle controversie di natura transfrontaliera ed in considerazione delle varie fasi del contenzioso, compresi il mantenimento, la divulgazione, il trasferimento e l'utilizzo per finalità secondarie.

Photo credit: ilco

Violazione dei dati personali: il consiglio d'Europa si oppone ad una estensione dell'obbligo di notifica

data breach security     In Europa si sta discutendo sulle modifiche alla direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Tra le varie proposte c'è ne una che prevede, a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, l'obbligo di notificare tutti gli incidenti di sicurezza che comportino una perdita od una violazione dei dati personali dei propri utenti.

Il gruppo di lavoro dei garanti europei sulla privacy ha già espresso al riguardo il proprio convincimento sull'opportunità di estendere l'obbligo anche ai fornitori di servizi della società dell'informazione (banche, assicurazioni, attività commerciali online, ecc...) in considerazione del ruolo ormai emergente che questi servizi hanno nella vita di moltissimi cittadini europei e della considerevole mole di dati personali trattati nell'ambito degli stessi.

Contro questa ipotesi di allargamento si è, però, schierato il consiglio dell'Unione Europea che ha inoltre chiesto che venga riconosciuta ai soggetti obbligati la facoltà di valutare ogni violazione e decidere, sulla base della sua gravità, se inoltrare la segnalazione alla competente autorità nazionale di controllo ed ai singoli interessati.

Purtroppo questa presa di posizione contraria rischia di vanificare lo spirito più genuino della proposta, cioè quello di approntare un rimedio per proteggere gli ignari individui dagli effetti deleteri e molteplici riconducibili in genere ad una violazione di dati personali (furti d'identità, perdite finanziarie, danni psicologici, ecc...).

Ora la palla torna al parlamento europeo dove ci sarà, probabilmente, un dibattito nel tentativo di individuare una forma di compromesso che possa poi trasformarsi in legge.

A noi non resta che sperare che tutto non si risolva in una bolla di sapone !

Photo courtesy woodsy

Privacy e comunicazioni elettroniche: sulle modifiche della direttiva 2002/58/CE il parere del garante europeo

Prosegue l'iter di revisione della direttiva 2002/58/CE, relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata nelle comunicazioni elettroniche.
Rispetto al mio precedente post, segnalo che il garante europeo della protezione dei dati personali è intervenuto, nel frattempo, con un suo parere (2008/C 181/01).

L'opinione espressa è abbastanza articolata ed il giudizio che emerge è globalmente positivo, anche se non mancano punti, peraltro condivisibili, sui quali il garante chiede un maggior sforzo da parte del legislatore europeo.

In sintesi le questioni toccate riguardano il campo di applicazione della normativa, la notifica delle violazioni di sicurezza dei dati, la possibilità per le persone fisiche e giuridiche di promuovere azioni giudiziarie contro gli spammer e l'archiviazione di informazioni nel terminale dell'utente.

Campo di applicazione

Viene giudicata favorevolmente l'estensione del campo di applicazione alle reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta ed identificazione dei dati (in pratica le applicazioni basate sull'identificazione a radiofrequenza o RFID).

Si richiede inoltre di includere in tale ambito anche i fornitori di servizi di comunicazione elettronica su reti miste (pubbliche/private) o private.

Questo allargamento, condiviso anche dal gruppo di lavoro dell'art. 29, sarebbe giustificabile in rapporto alla tendenza dei servizi di comunicazione a diventare sempre più un mix di risorse pubbliche e private e, quindi, alla crescente importanza che vanno assumendo queste reti e, con esse, al maggior numero di rischi per i dati personali degli utenti.

Notifica delle violazioni di sicurezza dei dati

Nel nuovo testo l'obbligo di notifica delle violazioni di sicurezza dei dati si applicherebbe ai soli fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche.

Tuttavia il garante europeo segnala l'opportunità di una attuazione su più vasta scala che ricomprenda anche i fornitori di servizi della società dell'informazione (banche, assicurazioni, servizi sanitari ed altre attività commerciali online).

Le ragioni sono da ricercare nell'ingente volume di dati trattati ormai anche da tali soggetti e nella loro natura spesso sensibile (dati inerenti la salute, carte di credito, ecc...).

A questo proposito condivido l'opinione sui riflessi indubbiamente positivi che questo comporterebbe, nel senso che:


  • l'obbligo di notifica migliorerebbe l'affidabilità dei fornitori di servizi
  • l'incremento di responsabilità costituirebbe una motivazione valida per aumentare gli investimenti in sicurezza e migliorare le misure applicate (spesso riconducibili alle sole misure tecnologiche)
  • la notifica delle violazioni agirebbe come elemento di contrasto al fenomeno crescente dei furti di identità dal momento che i soggetti notificati potrebbero adottare le misure necessarie per impedire un utilizzo illecito dei propri dati (ad esempio una modifica, nel caso di credenziali di accesso, od un blocco, nel caso di carte di credito, e così via)

Tutela giudiziaria contro gli spammer

La modifica proposta prevede la possibilità per le persone fisiche e giuridiche, portatrici di un legittimo interesse, di intentare azioni giudiziarie nei confronti di coloro che violano le disposizioni relative all'invio di comunicazioni elettroniche indesiderate (in pratica i cd. spammer).

Ciò vale soprattutto per i fornitori dei servizi di comunicazione che hanno ovviamente tutto l'interesse commerciale di perseguire coloro che abusano delle loro reti ma anche per le associazioni di consumatori vittime del fenomeno.

Il garante, pur apprezzando la portata della nuova formulazione, la ritiene limitante in quanto non sarebbe, comunque, consentito proporre azioni con riferimento a violazioni di altre disposizioni della direttiva, cosa questa che, in effetti, mgliorerebbe sensibilmente l'efficacia e l'applicazione della stessa.

Archiviazione ed accesso alle informazioni sul terminale dell'utente

Viene espresso un particolare apprezzamento per la modifica dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE riguardante l'ipotesi di archiviazione ed accesso alle informazioni sul terminale dell'utente mediante tecnologie come cookies, spyware ed altri dispositivi simili.

L'eliminazione dal testo della norma del riferimento alle "reti di comunicazione elettronica", equivarrebbe a rendere operanti le particolari cautele, connesse all'esigenza di informare gli utenti ed al loro diritto di rifiutare il trattamento dei propri dati, anche nei casi di accesso ed archiviazione mediante supporti esterni (cd, dvd, chiavi usb, ecc..) e non soltanto tramite reti di comunicazione.

Sulla proposta di revisione della direttiva 2002/58/CE

Il 13 novembre del 2007 la commissione delle comunità europee ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche .

La proposta reca in sè alcune novità abbastanza rilevanti dirette a rafforzare la tutela della vita privata e della riservatezza dei dati attraverso un complesso di disposizioni più rigoroso in materia di sicurezza e meccanismi di controllo:
  1. obbligo di notifica delle violazioni di sicurezza che comportano la perdita dei dati personali degli utenti o compromettono i dati stessi;
  2. rafforzamento delle disposizioni di attuazione relative alla sicurezza delle reti e delle informazioni, da adottare previa consultazione dell'Autorità;
  3. rafforzamento delle disposizioni di attuazione e controllo per far sì che, a livello dei singoli Stati membri, siano disponibili misure sufficienti di lotta nei confronti dei messaggi di posta elettronica indesiderata (spam);
  4. precisazione che la direttiva si applica anche alle reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta dati e di identificazione (compresi i dispositivi funzionanti senza contatto, quali gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza);
In particolare l'obbligo di notifica, di cui al primo punto, verrebbe introdotto attraverso una modifica dell'articolo 4 della direttiva citata, intitolato "Sicurezza del trattamento", tramite l'aggiunta di un paragrafo (3) dal seguente tenore: "Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'abbonato e all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio".

Dunque con tale modifica diventerebbe operativo nell'ordinamento giuridico comunitario un meccanismo analogo a quello già in vigore negli Stati Uniti, previsto dalla "California Security Breach Notification Law (SB 1396)", anche se di ambito più ristretto, applicandosi soltanto ai fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico.

Altrettando importante, anche in una ottica di rafforzamento delle azioni di contrasto al fenomeno delle comunicazioni commerciali indesiderate, appare inoltre la previsione del nuovo paragrafo 6 dell'articolo 13 che prevede espressamente la possibilità per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di promuovere azioni giudiziarie per tutelare gli interessi propri o dei propri clienti.