Agcom: integrazione linee guida a tutela dei consumatori

Il comma 3 dell'art. 1 della legge 40/07 prevede, a tutela di coloro che stipulano contratti per adesione con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, il diritto di recedere dal contratto senza vincoli temporali o ritardi non giustificati, senza spese non giustificate da costi dell'operatore e senza un obbligo di preavviso superiore ai 30 giorni.

A seguito di una serie di richieste, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto che tale forma di tutela debba trovare applicazione pure nei confronti degli utenti business come, ad esempio, i liberi professionisti o le imprese, poichè anche tale categoria di utenti non gode di un effettivo potere negoziale, limitandosi nella maggior parte dei casi a sottoscrivere le clausole predisposte dal contraente forte.

Alla luce di questo importante chiarimento interpretativo è stata pertanto predisposta una integrazione del punto 3 delle linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge n. 40/2007.

Passaggio degli utenti finali tra operatori: siamo ancora in alto mare ?


Dopo un iniziale ventata di ottimismo legata alla circolare del 9 aprile 2008 dell'AGCOM, contenente le modalità di attuazione della delibera 274/07/CONS, sembra che la questione del passaggio degli utenti finali tra operatori sia tornata nell'oblio, con buona pace di chi auspicava, giustamente, una maggiore flessibilità e competitività del mercato delle telecomunicazioni in Italia.

Sui siti dei vari operatori non è possibile rinvenire traccia delle modalità attraverso le quali gli utenti dei servizi di telefonia ed ADSL potrebbero passare da un operatore ad un altro, senza dover transitare nuovamente attraverso Telecom.

Nella circolare del 9 aprile si da atto del raggiungimento di un accordo tecnico tra gli operatori per l'implementazione delle procedure di migrazione e, al tempo stesso, si pone come termine ultimo per l'implementazione la data del 26 maggio 2008.
Peraltro, tra le procedure da attuare, vi sarebbe anche quella che prevede l'attribuzione agli utenti di un codice di migrazione.

Ma allora perchè tanto silenzio da parte degli operatori ?
Viene spontaneo domandarsi se questo non sia un sintomo della paura che una tale misura possa agevolare il passaggio di utenti insoddisfatti, finora frenati dalla necessità di dover compiere il passaggio intermedio per Telecom, prima di rivolgersi ad altri operatori.

Sperimentazioni cliniche di medicinali:le linee guida

La sperimentazione clinica di medicinali riveste un ruolo cruciale ai fini della verifica degli effetti sulla salute umana e della efficacia dei nuovi medicinali nel combattere particolari stati patologici.

L'importanza di questi studi ai fini del progresso medico e la particolare natura sensibile delle informazioni, oggetto di trattamento durante la fase di sperimentazione, richiedono un approccio orientato ad un equo contemperamento tra le esigenze operative e quelle di protezione dei dati stessi.

In mancanza di misure ed accorgimenti idonei, la riservatezza di questi dati può essere infatti messa a repentaglio, anche a causa del numero elevato di soggetti che, normalmente, risultano coinvolti nella sperimentazione e che, in alcuni casi, possono risiedere al di fuori del territorio nazionale, in paesi che non offrono un adeguato livello di protezione dei dati personali.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è poi quello relativo al lungo tempo di conservazione di questi dati a seguito della chiusura della sperimentazione stessa.

Per questi motivi, l'autorità garante della privacy, ha emanato delle linee guida rivolte a individuare gli accorgimenti e le misure necessari ed opportuni riguardo al trattamento dei dati personali dei partecipanti a sperimentazioni cliniche da parte dei promotori degli studi.

Misure ed accorgimenti che devono essere, comunque, applicate da tutti gli altri titolari di trattamenti di dati personali effettuati a fini di sperimentazione clinica, quali promotori diversi dalle società farmaceutiche, organizzazioni di ricerca a contratto e centri di sperimentazione.

Fonte: Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali

Differimento dei termini per le misure di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico

In data 24 luglio l'autorità garante della privacy, su sollecitazione dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ha emanato un provvedimento contenente alcune modifiche al precedente provvedimento del 17 gennaio 2008 concernente l'adozione di specifici accorgimenti e misure a garanzia dei dati di traffico, conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati.

La principale novità consiste nel differimento dei termini per adempiere alle prescrizioni relative all'attuazione delle misure di sicurezza previste.
Infatti il termine originariamente fissato al 31 ottobre 2008 è ora differito al 30 aprile 2009 mentre, per l'adozione delle misure di strong authentication concernenti gli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito delle attività di call center, il termine slitta al 30 giugno 2009.

Questa decisione prende le mosse dalla considerazione della complessità degli interventi tecnici richiesti ma anche delle recenti modifiche apportate sia dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto una particolare ipotesi di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico, ai fini dello svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione dei reati, sia dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 con il quale è stata data attuazione alla direttiva europea 2004/26/CE.

Fonte: Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico