L'importanza di questi studi ai fini del progresso medico e la particolare natura sensibile delle informazioni, oggetto di trattamento durante la fase di sperimentazione, richiedono un approccio orientato ad un equo contemperamento tra le esigenze operative e quelle di protezione dei dati stessi.
In mancanza di misure ed accorgimenti idonei, la riservatezza di questi dati può essere infatti messa a repentaglio, anche a causa del numero elevato di soggetti che, normalmente, risultano coinvolti nella sperimentazione e che, in alcuni casi, possono risiedere al di fuori del territorio nazionale, in paesi che non offrono un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è poi quello relativo al lungo tempo di conservazione di questi dati a seguito della chiusura della sperimentazione stessa.
Per questi motivi, l'autorità garante della privacy, ha emanato delle linee guida rivolte a individuare gli accorgimenti e le misure necessari ed opportuni riguardo al trattamento dei dati personali dei partecipanti a sperimentazioni cliniche da parte dei promotori degli studi.
Misure ed accorgimenti che devono essere, comunque, applicate da tutti gli altri titolari di trattamenti di dati personali effettuati a fini di sperimentazione clinica, quali promotori diversi dalle società farmaceutiche, organizzazioni di ricerca a contratto e centri di sperimentazione.
Fonte: Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali
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