A seguito di una serie di richieste, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto che tale forma di tutela debba trovare applicazione pure nei confronti degli utenti business come, ad esempio, i liberi professionisti o le imprese, poichè anche tale categoria di utenti non gode di un effettivo potere negoziale, limitandosi nella maggior parte dei casi a sottoscrivere le clausole predisposte dal contraente forte.
Alla luce di questo importante chiarimento interpretativo è stata pertanto predisposta una integrazione del punto 3 delle linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge n. 40/2007.
0 commenti:
Posta un commento