Il regolamento europeo sulla privacy è in vigore: è tempo di prepararsi

Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali è ormai in vigore.
La data prevista per la sua applicazione è fissata per il 25 maggio 2018. Due anni all'incirca ! Potrebbero sembrare più che sufficienti per adeguarsi, ma vanno letti alla luce della portata innovativa del regolamento.
 L'87% di un campione rappresentativo dei CIO si è detto preoccupato del fatto che le attuali politiche e procedure di sicurezza li lascino esposti al rischio di non conformità al regolamento; secondo altre ricerche, gli investimenti relativi alla protezione dei dati non hanno ancora una priorità elevata per le aziende, con il 63% dei rispondenti che sottolinea un grado di maturità dei programmi sulla privacy, ancora nelle fasi iniziali o a metà dell'opera. Infine, una buona parte dei professionisti IT all'interno di organizzazione medio grandi non si è detto confidente sulla possibilità di garantire una conformità con il regolamento per la data del 25 maggio 2018.
Si tratta di statistiche che, al di la dei numeri, evidenziano uno stato di impreparazione e confusione all'interno delle organizzazioni in tutto il mondo. Tutto legittimo, considerate le novità rilevanti introdotte dal regolamento, quali:

  • la notifica entro 72 ore delle violazioni alla sicurezza dei dati personali (data breach);
  • l'introduzione del principio secondo cui i titolari devono dimostrare di essere stati responsabili nell'attuazione del regolamento;
  • la necessità di integrare i principi di protezione dei dati nello sviluppo dei processi e dei sistemi di business, nonchè l'applicazione predefinita di impostazioni di protezione stringenti (es. minimizzazione dei dati);
  • l'esecuzione di valutazione di impatto e la nomina di responsabili della protezione dei dati (data protection officer), nei casi previsti
Si tratta di novità tali da comportare la revisione di strutture e processi aziendali al fine di prevedere:

  • la creazione di piani di notifica delle violazione che non coinvolgano soltanto il personale IT ma, ad esempio, anche HR, legale, ecc...
  • la creazione di una cultura di monitoraggio, revisione e valutazione dei processi di trattamento dei dati personali;
  • la riduzione al minimo dei trattamenti e delle politiche di conservazione dei dati;
  • l'integrazione delle misure di sicurezza nelle attività di trattamento;
  • la documentazione delle politiche, procedure e operazioni di trattamento per poterle esibire eventualmente, su richiesta, all'autorità di controllo
Senza dimenticare poi i nuovi diritti per gli interessati come quello di richiedere la cancellazione dei propri dati senza ingiustificato ritardo, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su processi automatizzati; nuove forme di tutela che si intrecciano con quelle tradizionali e pongono sulle aziende l'onere di raggiungere una capacità, non soltanto procedurale e organizzativa, ma anche tecnologica per poter rispondere ad eventuali richieste degli interessati.

Insomma, la portata innovativa del regolamento è tale da creare la necessità di definire un processo che parta da una valutazione dello status quo di adeguatezza ai nuovi requisiti e si muova progressivamente verso la creazione di un ambiente di protezione della privacy e la definizione di una strategia di adeguamento aderente ai rischi e ai vincoli di budget che ogni organizzazione ha.

Un iter questo che sconsiglia di prendere sotto gamba il termine di due anni; del resto, come diceva un vecchio adagio: chi ha tempo non aspetti tempo.

La fiducia dei consumatori si gioca sulla protezione dei loro dati personali

La fiducia dei consumatori nelle aziende potrebbe dipendere dalle politiche aziendali in materia di sicurezza e riservatezza delle informazioni molto più di quanto si pensi. Queste le conclusioni alle quali si può giungere leggendo i  risultati di un report che ha analizzato l'impatto che le violazioni di sicurezza delle informazioni hanno proprio sulla fiducia dei consumatori.

Dai dati presentati risulta che il 54% dei consumatori si crea una opinione negativa delle aziende che subiscono una violazione di sicurezza, il 78% si dichiara prudente nel considerarle veramente capaci di proteggere le informazioni, mentre il 72% ha deciso che condividerà meno informazioni personali, anche in relazione alla frequenza con cui si verificano gli incidenti di sicurezza.

Si tratta di dati che fanno riflettere in una economia digitale nella quale diversi modelli di business sono incentrati sulla raccolta e l'elaborazione di informazioni, anche di natura personale.

Questi risultati, anche se proiettati prevalentemente nel contesto americano, non sono da sottovalutare per via della crescente preoccupazione che gli europei nutrono per la riservatezza e sicurezza dei propri dati personali e della recente pubblicazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy che entrerà in vigore a partire dal 28 maggio 2018.

Un regolamento che, tra l'altro, prevede proprio obblighi di notifica delle violazioni di sicurezza dei dati, non solo nei confronti dell'autorità di controllo ma anche alle persone interessate, a meno che non ricorrano certe condizioni di esenzione.

Può essere l'occasione per le aziende di partire da una prospettiva più ampia che consideri l'iter di adeguamento alla nuova normativa come un processo da affrontare progressivamente, con i dovuti tempi, e, soprattutto, come una opportunità dal punto di vista della customer satisfaction e di cura della propria reputazione.

Perchè l'adozione di politiche di protezione dei dati è diventata, al tempo stesso, una aspettativa da parte dei consumatori e una parte importante del processo di acquisto e del mantenimento di un rapporto fiduciario.
E non è poco per un paese, come l'Italia, nel quale si dibatte in modo fervido sui processi di trasformazione digitale.

12 siti web per migliorare la privacy online


Gli utenti delle rete italiani hanno più a cuore la questione della riservatezza online dei propri dati personali rispetto ad un anno fa:
Recentemente mi sono imbattuto in una lista di 12 siti web che condivido nella tabella sottostante; si tratta di siti che offrono consigli, indicazioni ed elenchi di strumenti utili al miglioramento della privacy online.

Le risorse sono state valutate tra le più importanti da Enisa, l'ente europeo per la sicurezza delle reti e delle informazioni, in un documento rilasciato in seguito ad uno studio compiuto proprio con riferimento al tema della privacy online. 

Sito
Organizzazione
Indirizzo web
Descrizione
Secure Messaging
Scorecard
Electronic Frontier Foundation (EFF)
Presentazione e valutazione di strumenti e app per la sicurezza della messaggistica.
Prism Break
Nylira (Peng Zhong)
Offre elenchi di strumenti utili alla privacy suddivisi per categorie e piattaforme
Security in-a-box
Tactical Technology
Collective and Front Line Defenders
E’ un portale generalista che offre consigli e elenchi di strumenti utili per la privacy
EPIC Online Guide
to Practical Privacy
Tools
Electronic Privacy
Information Center (EPIC)
Offre elenchi di strumenti utili per la privacy suddivisi per categorie
The Ultimate
Privacy Guide
The Ultimate
Privacy Guide
E’ un portale generalista che offre consigli ed indicazioni utili per migliorare la riservatezza soprattutto delle comunicazioni e dei sistemi di messaggistica
Free Software
Directory
Free Software
Foundation (FSF
E’ un portale generalista con elenchi di software libero utile per la sicurezza informatica
Privacytools.io
Privacytools.io
Offre consigli ed elenchi di software utili per la privacy
Me & My Shadow
Tactical
Technology
Collective
E’ un portale specializzato soprattutto sul tracking online; offre consigli e informazioni su strumenti utili per la privacy
Gizmo’s Freeware
Gizmo’s Freeware
E’ un portale generalista che offre elenchi di software utili per la sicurezza informatica e la privacy
Best Privacy Tools
Best Privacy Tools
Offre elenchi di strumenti utili per la privacy
Internet Privacy
Tools
Internet Privacy
Tools
Offre elenchi di software utile per la privacy, soprattutto per quanto riguarda la cifratura delle comunicazioni (es. email, browser)
Reset The Net
Privacy Pack
Fight for the
Future and Center
for Rights
Offre elenchi di software liberi utili per la privacy soprattutto per quanto riguarda la riservatezza delle comunicazioni (es. smartphone, email, browser)

Nel documento viene inoltre descritta una metodologia per la valutazione delle qualità e funzionalità degli strumenti tecnologici per il miglioramento della privacy (Privacy Enhancing Technologies - PET) destinati al pubblico in generale.

Image courtesy: https://pixabay.com/it/digitale-cartello-stradale-sicurezza-579553/


Pubblicità online e privacy: è guerra sugli ad-blocker ?

ad-blocker privacy In un report PageFair e Adobe fanno luce sul fenomeno dell'uso e della diffusione degli strumenti di blocco della pubblicità online noti come ad-blocker.

Secondo i dati presentati, circa 200 milioni di utenti nel mondo si affidano a strumenti di ad blocking, un fenomeno che nel 2015 è cresciuto del 41% rispetto al periodo precedente, causando una perdita di circa 22 miliardi di dollari in termini di introiti derivanti dalla pubblicità.

Da un lato questo fenomeno conferma il ruolo attivo che gli utenti della rete hanno ormai assunto e, dall'altro, desta non poco allarme nel mondo dell'industria pubblicitaria; la risposta da parte di editori e proprietari di siti non si è fatta attendere. Diversi siti hanno cominciato a fare uso di script che, identificando l'uso di ad-blocker da parte degli utenti, ne bloccano la navigazione o l'accesso a specifiche parti del sito.

Appicabilità della direttiva e-privacy

La cosa non è passata inosservata e, a seguito di una specifica richiesta di un attivista privacy, la commissione europea ha espresso con una lettera l'opinione secondo cui l'uso di tali meccanismi dovrebbe ricadere sotto la tutela che l'articolo 5.3 della direttiva sulla protezione della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (nota come direttiva e-privacy) riconosce agli utenti.

Si tratta della norma sui cookies, in base alla quale l’archiviazione di informazioni oppure l’accesso a informazioni già archiviate sul terminale di un abbonato o di un utente è consentito soltanto a condizione che l’abbonato o l’utente in questione abbia espresso preliminarmente il proprio consenso dopo essere stato informato, in modo chiaro e completo, anche sugli scopi del trattamento.

E' opinione comune, anche del gruppo di lavoro dei garanti europei, che il riferimento ai cookies sia da intendere in modo ampio, includendo anche altre tecnologie di tracciamento, in linea del resto con quanto espresso nel considerando 66 della direttiva citata.

Tuttavia il presupposto sul quale si regge l'opinione dell'applicabilità della norma citata sembra essere quello secondo cui i meccanismi di scoperta degli ad-blocker memorizzano script sul terminale dell'utente. Questa memorizzazione, che altri ritengono invece infondata, farebbe scattare l'obbligo di informativa e raccolta del consenso dell'utente.

Certamente, se si dovesse ricorrere veramente al consenso degli utenti questo rischierebbe di essere vanificato e di rimettere in discussione modelli di business che appaiono consolidati, come quello basato sull'accesso "gratuito" alle informazioni in cambio della pubblicità, oppure di mettere a repentaglio la sopravvivenza di siti che traggono dagli introiti pubblicitari il loro unico sostentamento.

Nel frattempo per chi fa eventualmente uso dei meccanismi citati potrebbe essere una buona idea rivedere le informative privacy, in modo da includere anche le informazioni relative a tali meccanismi, oltre che rivedere gli obblighi contrattuali intercorrenti con i fornitori di reti pubblicitari o i titolari di siti relativamente al trattamento dei dati personali e alla raccolta del consenso.