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Data retention: ulteriore proroga per l'applicazione delle misure di sicurezza

Il garante della privacy ha accordato un parziale slittamento dei termini per l'adozione degli accorgimenti e delle misure di sicurezza a garanzia dei dati del traffico telefonico e telematico, conservati sia per finalità di accertamento e repressione di reati, sia per finalità ordinarie.

La scadenza, già prorogata una volta rispetto a quella inizialmente prevista, era stata fissata al 30 aprile 2009 (30 giugno per le sole misure concernenti la strong authentication).

La proroga è stata concessa, su richiesta delle associazioni di categoria, tenuto conto della situazione di sostanziale, ma non ancora integrale, adempimento, delle maggiori difficoltà tecniche nell'adozione di alcune misure e della quantità degli interventi strutturali ed economici complessivamente richiesti per garantire una completa conformità alle prescrizioni.

Dunque, per effetto di questo intervento, è stato prorogato al 15 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle misure del provvedimento del 24 luglio 2008, di cui alla:

lettera a):

n. 3: adottare, per la conservazione dei dati di traffico per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia di immagazzinamento dei dati (storage). I dati di traffico conservati per un periodo non superiore ai sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità. Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali. Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico. Infine, il fornitore deve adottare misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;

n. 6: adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

n. 9: proteggere i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. Il fornitore deve adottare soluzioni che rendano le informazioni residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei data base o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche. Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, database administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate. Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire più in generale la sicurezza dei sistemi evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione;

lettera c):

n. 1: adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che abbiano la possibilità concreta di accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Qualora circostanze eccezionali, legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazione hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico da parte di addetti tecnici in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere tenuta traccia in un apposito "registro degli accessi" dell'eventuale accesso fisico ai locali in cui sono installati i sistemi di elaborazione oggetto di intervento e dell'accesso logico ai sistemi, nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore;


n. 2: adottare procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati;


n. 3: rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di conservazione (art. 123 del Codice);


n. 4: adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

n. 5: documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i princìpi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

Differimento dei termini per le misure di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico

In data 24 luglio l'autorità garante della privacy, su sollecitazione dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ha emanato un provvedimento contenente alcune modifiche al precedente provvedimento del 17 gennaio 2008 concernente l'adozione di specifici accorgimenti e misure a garanzia dei dati di traffico, conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati.

La principale novità consiste nel differimento dei termini per adempiere alle prescrizioni relative all'attuazione delle misure di sicurezza previste.
Infatti il termine originariamente fissato al 31 ottobre 2008 è ora differito al 30 aprile 2009 mentre, per l'adozione delle misure di strong authentication concernenti gli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito delle attività di call center, il termine slitta al 30 giugno 2009.

Questa decisione prende le mosse dalla considerazione della complessità degli interventi tecnici richiesti ma anche delle recenti modifiche apportate sia dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto una particolare ipotesi di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico, ai fini dello svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione dei reati, sia dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 con il quale è stata data attuazione alla direttiva europea 2004/26/CE.

Fonte: Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico

Sicurezza dei dati del traffico telefonico e telematico: le regole

il garante della privacy ha dettato le regole di base per garantire la sicurezza dei dati del traffico telefonico e telematico, conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati e per le altre finalità previste dalla vigente normativa.

Considerata la delicatezza dei dati in gioco ed i lunghi periodi di conservazione che, a seguito delle recenti modifiche del decreto Pisanu, possono raggiungere gli otto anni per il traffico telefonico ed i quattro per quello telematico, il provvedimento specifica le misure tecniche ed organizzative, comuni a tutto il settore delle comunicazioni elettroniche, idonee a garantire un elevato livello di protezione dei dati stessi.

Le misure che dovranno essere applicate da gestori telefonici e fornitori di servizi di comunicazione entro il 31 ottobre 2008 riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

  • accesso ai dati: deve essere consentito al personale incaricato, compresi gli amministratori di sistema, attraverso sistemi avanzati di autenticazione che possono ricomprendere anche i sistemi biometrici;
  • accesso ai locali: i locali nei quali sono ospitati i sistemi con cui si elaborano i dati del traffico oggetto di conservazione devono disporre di meccanismi biometrici di controllo degli accessi;
  • sistemi di autorizzazione: oltre ad una opportuna differenziazione dei profili autorizzativi è prevista l'adozione di forme di separazione funzionale tra chi assegna le credenziali di autenticazione e chi accede ai dati;
  • tracciamento delle attività: devono essere predisposti appositi sistemi di logging per tenere traccia degli accessi e delle altre operazioni effettuate sia dagli incaricati che dagli amministratori di sistema;
  • conservazione separata: i dati conservati per finalità di repressione dei reati vanno separati da quelli relativi ad altre funzioni aziendali;
  • cancellazione: decorso il periodo di conservazione i dati vanno immediatamente cancellati, anche dalle copie di backup, oppure resi anonimi;
  • controlli interni: periodicamente devono essere compiuti degli audit relativamente alla legittimità degli accessi, al rispetto delle norme di legge e delle misure tecniche ed organizzative ed alla cancellazione dei dati;
  • crittografia: i dati trattati per finalità di giustizia devono essere ulteriormente protetti, contro il rischio di accessi illegittimi, mediante il ricorso a tecniche crittografiche;
Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento i gestori di esercizi pubblici e Internet café, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete ("content provider"), i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche (es. centralini aziendali) o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti.

Fonte: Sicurezza dei dati del traffico telefonico e telematico.

Privacy e dati conservati dai gestori TLC

Con il seguente comunicato stampa il garante della privacy ha reso noto di aver ordinato ad alcuni tra i maggiori gestori di servizi telefonici e telematici la cancellazione di informazioni, illegittimamente conservate, concernenti i siti internet visitati dagli utenti, oppure l'adozione di misure tecniche per la messa in sicurezza dei dati conservati a fini di giustizia.
L'autorità ribadisce, ancora una volta, l'estrema sensibilità dei dati concernenti la navigazione sulla rete e l'uso dei motori di ricerca e la conseguente impossibilità di conservarli sia pure a fini di giustizia.
Le informazioni che devono essere conservate sono pertanto soltanto quelle strettamente funzionali alla fornitura ed alla fatturazione dei servizi erogati e non quei dati del traffico, apparentemente esterni alla comunicazione (pagine web ed indirizzi ip di destinazione), che di fatto si prestano, per la loro stessa natura, a rendere possibile una ricostruzione delle relazioni personali e sociali degli individui, delle loro convinzioni religiose e politiche, ecc...
Gli operatori destinatari dei provvedimenti avranno due mesi di tempo per cancellare le informazioni conservate.