
Le comunicazioni via fax di natura commerciale o promozionale rientrano nell'ambito delle comunicazioni elettroniche indesiderate (spam) quando avvengono senza il consenso del soggetto interessato.
Per inciso questo vale anche per la posta elettronica, gli sms e gli mms: è quanto si trova infatti enunciato nell'articolo 130, 1° e 2° comma, del codice della privacy, attraverso il quale è stata data attuazione alla direttiva 2002/58/CE.
Nonostante il tenore abbastanza chiaro della norma, il relativo principio è molto spesso disatteso nella pratica e una delle giustificazioni più ricorrenti è quella della reperibilità dei recapiti elettronici in elenchi, registri o banche dati online pubbliche.
Questa tesi è completamente erronea e ciò è stato confermato più volte dal garante della privacy con provvedimenti differenti, l'ultimo dei quali è proprio relativo allo spam via fax.
Cerchiamo allora di ribadire un unico ma importante concetto:
- il consenso dell'interessato è necessario anche quando i suoi recapiti sono estratti da elenchi categorici (pagine gialle, registri e banche dati online pubbliche, ecc...)
In mancanza del consenso l'invio di materiale pubblicitario determina un trattamento illecito dei dati con tutte le responsabilità del caso.
Dunque cosa è necessario fare per poter agire nel rispetto delle prescrizioni ?
La risposta è molto semplice: acquisire il consenso del soggetto interessato.
Con quali modalità può essere acquisito il consenso e quali caratteristiche deve avere ? In qualsiasi modo valido e, preferibilmente, attraverso un contatto telefonico, sempre che esso sia:
- acquisito prima della comunicazione (non è quindi valida una comunicazione via fax contenente una richiesta di consenso, quando essa abbia già un contenuto promozionale)
- informato e specifico, cioè fornito proprio con riferimento alla fattispecie della comunicazione commerciale
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